Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
È illegittimo, in quanto opera una non consentita "reformatio in peius", il provvedimento con cui il tribunale della libertà ripristina la misura degli arresti domiciliari eliminando, in assenza di una corrispondente specifica impugnazione da parte del P.M., l'originaria autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per ragioni di lavoro. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal tribunale della libertà in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte di precedente ordinanza di ripristino degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 44701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44701 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
447 0 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA SESTA SEZIONE PENALE DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.1894 Dott. CARLO CITTERIO - Presidente - Dott. STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 33623/15 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ER, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 211/2015 emessa dal Tribunale della libertà di l'Aquila il 23.7.2015; letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito l'avv. Gerardo Brasile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 ottobre 2013 il Tribunale di Lanciano condannava PI RO e altri coimputati in relazione a plurimi episodi di usura ed estorsione e disponeva la revoca delle misure custodiali applicate ai predetti. In accoglimento dell'appello cautelare proposto da pubblico ministero il Tribunale della libertà di L'Aquila annullava il provvedimento di revoca disponendo nei confronti di tutti gli imputati il ripristino delle misure cautelari custodiali loro in precedenza applicate (per lo PI, gli arresti domiciliari). L'ordinanza di ripristino delle misure veniva una prima volta annullata con rinvio da questa Corte, che rilevava per tutti gli imputati ricorrenti la mancata valutazione della adeguatezza di misure meno afflittive. Il Tribunale in sede di rinvio confermava l'esistenza SM delle esigenze cautelari già positivamente apprezzate con l'ordinanza di ripristino ed applicava a tutti gli imputati ricorrenti, compreso lo PI, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Tale nuova ordinanza di ripristino della misura degli arresti domiciliari nei confronti dello PI veniva anch'essa annullata con rinvio da questa Corte di cassazione, che rilevava vizi di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura imposta, ritenuta dal collegio di merito sulla base di una valutazione "cumulativa", ovvero riferita a tutti gli imputati, senza tenere in considerazione la peculiarità della posizione del ricorrente. Questi godeva prima della revoca della misura di un regime cautelare meno afflittivo di quello imposto agli altri imputati e ulteriormente alleggerito dalla concessione dell'autorizzazione al lavoro e di ulteriori permessi temporanei, con evidente valorizzazione di un quadro cautelare meno allarmante di quello riconosciuto in relazione ai coimputati. In sede di rinvio, disposto sul punto dell'adeguatezza della misura imposta allo PI, il Tribunale del riesame di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello del p.m., applicava nuovamente allo PI la misura cautelare degli arresti domiciliari, negando peraltro il ripristino della misura con le modalità di applicazione previste all'epoca della disposta revoca, cioè con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere le ordinarie occupazioni giornaliere.
2. PI RO ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con due distinti ricorsi, rispettivamente a firma dell'Avv. Antonio Valentini e dell'Avv. Gerardo Brasile. Il ricorso proposto dall'Avv. Valentini deduce: a) Mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, con particolare riferimento alla non rilevante gravità dei fatti contestati al ricorrente, risalenti nel tempo;
all'incensuratezza dello stesso ricorrente;
all'assenza di condotte dalle quali dalle quali desumere la possibilità della reiterazione di reati. b) Violazione di legge per avere il Tribunale del riesame, in mancanza di specifico motivo di appello, aggravato la misura degli arresti domiciliari, applicata prima della relativa revoca secondo modalità che consentivano al ricorrente di recarsi al lavoro, anche nei turni notturni. c) Violazione di legge, per non avere il Tribunale del riesame proceduto alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari imposta dalla novella legislativa recata dalla L. 47/2015 all'art. 274 c.p.p., anche in relazione al tempo trascorso dalla commissione dei reati ancora sub iudice. N 2 Il ricorso proposto dall'Avv. Brasile deduce: a) Violazione di legge, avendo il Tribunale del riesame valutato la pericolosità del ricorrente in termini di equivalenza rispetto a quella dei coimputati con lui condannati in primo grado senza considerare il suo stato di incensuratezza, la sua occupazione in una qualificata azienda e le sue comprovate attività di carattere umanitario. b) Vizi di motivazione, avendo l'ordinanza impugnata parificato il trattamento cautelare del ricorrente rispetto a quello dei coimputati nonostante a questi ultimi fosse stata in precedenza applicata al contrario dello PI, sottoposto con l'ordinanza genetica - agli arresti domiciliari e successivamente autorizzato al lavoro - la misura della custodia in carcere, sicché immotivato sarebbe il diniego del Tribunale all'applicazione del regime di deroga alla restrizione già in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I motivi di ricorso coi quali vengono proposte censure riguardanti il riconoscimento del pericolo di reiterazione dei reati sono preclusi, poiché la questione relativa all'esistenza di esigenze cautelari deve ritenersi coperta dal giudicato conseguente alle precedenti decisioni di legittimità che avevano confermato i provvedimenti del Tribunale del riesame sullo specifico punto ed avevano limitato il nuovo esame in sede di rinvio alla valutazione della adeguatezza della misura imposta al ricorrente. Fondati, nei termini e limiti di seguito descritti, sono invece i motivi proposti con riferimento all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari e alle sue concrete modalità di applicazione. Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo che la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta rispetto alle esigenze da soddisfare è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). Nel caso di specie la motivazione offerta è coerente con le emergenze processuali e aderente alle indicate linee interpretative. La valutazione di esclusiva adeguatezza della cautela domiciliare a fronteggiare il pericolo di reiterazione (p. 2 e s.), è congrua e immune da vizi logici. Essa si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. Peraltro, il Tribunale della libertà opera un'inammissibile reformatio in peius del regime cautelare applicato al ricorrente, laddove, in assenza di specifica impugnazione del p.m. sul punto, nega al ricorrente il ripristino dell'autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio per ragioni di lavoro alle stesse condizioni vigenti prima dell'annullato provvedimento di revoca. I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato/imputato di allontanarsi dal luogo di custodia - con esclusione di quelli che per il loro carattere temporaneo 3 801 e meramente contingente non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis - contribuiscono infatti ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare, determinandone così le forme e l'ambito di concreta applicazione. Essi integrano pertanto, facendone parte, il regime cautelare. Sono inoltre, da un lato, certamente rilevanti per valutazione di adeguatezza di tale regime rispetto alle esigenze cautelari e, dall'altro, rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale a cui si applicano le regole sull'impugnazione dettate dagli artt. 310 e 311 c.p.p. (S.U., n. 24 del 3.12.1996, P.M. in proc. Lombardi, Rv. 206465). Sicché deve ritenersi illegittima la modifica "ex officio" della misura degli arresti domiciliari in senso maggiormente afflittivo disposta dal giudice in assenza di richiesta del Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 17950 del 4.4.2013, Conserva, Rv. 255136; Sez. 5, n. 13271 del 22/12/2010, Rv. 249505). Illogica appare inoltre la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui rileva la mancanza di prova circa l'attuale espletamento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa per la quale l'autorizzazione di cui all'art. 284, comma 3, c.p.p. era stata a lui concessa. Anche a non considerare l'assenza di contrarie emergenze probatorie, deve infatti rilevarsi che in ogni caso la ripristinata autorizzazione varrà solo per l'espletamento dell'attività lavorativa per la quale era stata in origine concessa e rimane sottoposta a tutte le condizioni vigenti al momento dell'intervenuta (e annullata) revoca. Il ricorrente violerebbe pertanto la misura cautelare a lui imposta in caso di allontanamento dal luogo degli arresti con modalità e per finalità diverse dalle specifiche prestazioni lavorative originariamente previste, peraltro richiamate in atti e nei ricorsi. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego dell'autorizzazione ad assentarsi per ragioni di lavoro, attinenti allo specifico impiego in relazione al quale la stessa autorizzazione era stata concessa. Superfluo appare, ai sensi dell'art. 621, lett. 1) c.p.p., il rinvio al giudice di merito, potendo questa Corte prendere i provvedimenti necessari, consistenti nel ripristino della suddetta autorizzazione alle medesime condizioni vigenti al momento della revoca.
P.Q.M.
senza rinvio Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di PI RO limitatamente al diniego dell'autorizzazione ad assentarsi per ragioni di lavoro, che ripristina alle condizioni vigenti al momento della revoca. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015. DEPOSITATO IN CANCELLERIA II PresidenteIl Relatore Stefano Mogini Carlo Citterio догори oggi - 6 NOV. 2015 сінені IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni Ho