Sentenza 17 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2002, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
ee 69859 IN NOME DEL POPOL05548 / 0 2 REPUBBLICA ITALIA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ptt. Michele Presidente CANTILLO Cron. 10586 R.G.N. 10539/00 Consigliere Dott. Nino FICO GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Paolo Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud.21/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENEPALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro . N OT AR;
intimato avverso la sentenza n. 16/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2001 2758 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il manifestamente rigetto del ricorso per essere infondato, con le conseguenze di legge. - -2-. La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale dell'Umbria n. 16/04/99 che, nel rigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a RI IO il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del 1984. L'intimato non svolgeva alcuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della camera di consiglio del 21.12.01 Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che “in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 ( il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 1 sospesi " (Cass sez V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 12.01 Il Cons.est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 17 APR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio