Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COMP CAUZIONI SPA SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO FONTANELLA BORGHESE 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANASTASIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IST PUBBLICO ASSIST & BENEFICIENZA MONTE DEI POVERI DI RUTIGLIANO (BA), in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, difeso dall'avvocato STANO GIULIO, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
ITALCOSTRUZIONI SPA;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, emessa l'08/04/97 e depositato il 15/07/97 (R.G. 1312/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/12/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con le pronunce seguenti per legge. IN FATTO E DIRITTO
Considerato:
-che con citazione 24-27.2.1997 l'I.P.A.B. (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza "Monte dei poveri" di Rutigliano) conveniva l'Italscostruzioni s.p.a. (debitore principale) e la Compagnia cauzioni s.p.a. (fideiussore della stessa) davanti al Tribunale di Bari per il pagamento in solido della somma di L. 3.500.000.000;
-che in corso di causa l'IPAB chiedeva ed otteneva in data 8.4.1997 dal G.I. decreto di sequestro conservativo nei confronti della Italcostruzioni;
-che all'udienza del 22.5.1997 si costituiva in giudizio la Compagnia cauzioni, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari a decidere della suddetta causa, essendo competente il Tribunale di Roma;
-che, riservatosi sulla richiesta di revoca del sequestro, il G.I. con provvedimento fuori udienza depositato il 15.7.1997 confermava il sequestro stesso;
-che la Compagnia cauzioni, ritenuto che il provvedimento di conferma ha natura e sostanza di sentenza in quanto afferma implicitamente la competenza del Tribunale di Bari a decidere della suddetta causa, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Bari -G.I. dott. Salvatore della II Sezione Civile a conoscere della causa (n. 1312/97 R.G.), essendo competente il Tribunale di Roma in forza dell'atto di fideiussione sottoscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. anche dall'IPAB;
-che l'IPAB ha replicato con memoria, mentre la Italcostruzioni non ha svolto attività difensiva;
-che il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Ritenuto:
-che il provvedimento emesso in sede cautelare difetta di carattere decisorio e definitivo, essendo destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato;
-che, in particolare, il provvedimento stesso non è
suscettibile di impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che l'ha esaminata, mentre tale irretrattabilità non è prevista per il provvedimento suddetto, come si desume, da un lato, dal fatto che, essendo esso caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, è destinato ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti adottati nell'ulteriore corso del giudizio (e soprattutto a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti), dall'altro, dal fatto che, per espresso disposto di legge, l'ordinanza che riconosce l'incompetenza del giudice adito non preclude la riproposizione della domanda (cfr. in tal senso Cass.28.3.1997 n. 250, ord.; Cass. n. 3660/1997);
-che le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno peraltro escluso nei procedimenti in materia cautelare l'ammissibilità del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabile una pronuncia sulla competenza del giudice che adotta i relativi provvedimenti, non potendo ritenersi, atteso il carattere non decisorio e definitivo del provvedimento che li conclude, che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost. (sent. n. 7129/1998);
-che, del resto, sotto tale aspetto, essendovi nella specie causa pendente per il merito, la competenza ad emettere il sequestro (che ha carattere funzionale ed inderogabile) apparteneva soltanto al giudice della stessa, al quale la relativa istanza doveva essere proposta, essendo la causa unica e vertendo sulla stessa pretesa anche se frazionata in due entità processuali solo formalmente distinte ed autonome (cfr. Cass. n. 564/1998);
-che, invero, essendosi trattato di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa", la competenza, in questo caso, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale;
-che, conseguentemente, per quanto osservato, deve ritenersi del tutto impregiudicata dal provvedimento cautelare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Compagnia Cauzioni allorché si è costituta all'udienza del 22.5.1997, essendo il provvedimento cautelare privo di efficacia vincolante al di fuori del procedimento nel quale è stato reso;
-che, pertanto, il ricorso de quo deve essere dichiarato inammissibile;
-che le relative spese del giudizio di Cassazione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate in favore dell'IPAB "Monte dei poveri" di Rutigliano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in L. 162.000, oltre L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999