Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3473
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3473
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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