Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice di una sezione distaccata del tribunale dispone la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare che ha già disposto il rinvio a giudizio, sul presupposto dell'erronea trasmissione degli atti al suo ufficio invece che alla sede centrale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 135
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 31147/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE GIUSEPPE N. IL 11/02/1955;
avverso l'ordinanza n. 552/2010 TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINA, del 06/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con provvedimento in data 5/5/2010, il G.I.P. del Tribunale di Latina, dott.ssa Campoli, rilevato l'errore, contenuto nel decreto in data 29/4/2010, col quale aveva disposto il rinvio a giudizio per l'udienza del 6/10/2010 di Della Corte Giuseppe in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p., davanti al Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di CI - anziché davanti al Tribunale capoluogo di Latina, procedeva "de plano" alla correzione di tale errore, disponendo che l'udienza sì svolgesse davanti a quest'ultimo Tribunale, fissando la nuova udienza del 7/10/2010. Sennonché il fascicolo per il dibattimento per mero errore della cancelleria veniva inviato non al Tribunale capoluogo, ma alla Sezione Distaccata di CI, sicché all'udienza del 6/10/2010 il giudice monocratico di quel Tribunale, rilevato l'errore rimetteva gli atti al G.I.P. del Tribunale capoluogo. Veniva fissata nuova udienza per la data del 18/5/2011 davanti al G.U.P. di Latina e in quella sede il G.Ctf.P. rilevata una sua incompatibilità, rimetteva le parti davanti al G.U.P. dott.ssa Campoli.
Conato tali decisioni ricorre il Della Corte a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento delle impugnate decisioni il ricorrente ne denuncia l'abnormità per violazione della legge processuale in riferimento all'art. 163 bis disp. att. c.p.p. e del principio della non regressione del procedimento penale, censurando l'errore del giudice di CI che rilevato l'errore nella trasmissione del fascicolo del dibattimento avrebbe dovuto rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai fini dell'assegnazione del processo al giudice competente e dopo tale assegnazione il Giudice assegnatario, avrebbe dovuto rifissare l'udienza dibattimentale, o comunque, risultando essere stata fissata l'udienza davanti al Tribunale di Latina per il giorno successivo, il giudice di CI avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice dell'udienza suddetta, in modo da consentirgli di tenere l'udienza dibattimentale già fissata, invece con la restituzione degli atti al G.I.P. aveva fatto illegittimamente regredire il processo alla fase dell'udienza preliminare, con le aberranti conseguenze, che ne erano derivate. Secondo la difesa andava altresì annullata per violazione dell'art. 36 c.p.p., comma 3, l'ordinanza in data 18/5/2011 con la quale il G.U.P. aveva rimesso gli atti ad altro G.U.P., anziché al Presidente del Tribunale per la risoluzione della rilevata incompatibilità.
Il ricorso è fondato.
Ed invero si connotano per abnormità sotto il profilo strutturale, in quanto per la loro singolarità si pongono al di fuori del sistema organico della legge processuale, comportando anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente del procedimento, che deve avere viceversa un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata del processo, i seguenti provvedimenti, che vanno pertanto annullati senza rinvio. Ordinanza in data 6/10/2010, con la quale il Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di CI - che dispone la trasmissione al G.I.P. degli atti, per i quali era già stato disposto il rinvio a giudizio da parte del medesimo G.I.P.;
Decreto in data 21/3/2011, con il quale il G.I.P. del tribunale di Latina fissa l'udienza preliminare in un processo nel quale tale udienza si era già svolta;
Ordinanza in data 18/5/2011, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Latina dispone trasmettersi al G.U.P. in sede gli atti del medesimo procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio i seguenti provvedimenti:
Ordinanza in data 6/10/2010 del Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di CI. Decreto in data 21/3/2011 del G.I.P. del tribunale di Latina Ordinanza in data 18/5/2011 del G.U.P. del Tribunale di Latina. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per la fissazione del dibattimento.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013