Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Quando il difensore d'ufficio, nominato dal giudice all'imputato che ne sia rimasto privo, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., a causa della rinuncia all'incarico da parte del difensore di fiducia, non sia comparso all'udienza preliminare, sebbene gli sia stato notificato l'avviso, correttamente il giudice designa un suo sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, atteso che l'imputato è rimasto privo di assistenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2001, n. 20278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20278 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 19/04/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 625
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO SERPICO - Consigliere - N. 898/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RI RE
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 22 maggio 2000;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo concernente la continuazione;
rigetto nel resto.
Udito per la parte civile l'avv. Igino Mancini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Massimo Ciardullo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1 Con sentenza del 22 maggio 2000 la Corte d'appello di Roma riduceva la pena inflitta dal tribunale a RI RE, riconosciuto colpevole di concorso nei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 346 comma 2, 476-482 e 494 cod. pen., questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. violazione dell'art. 97 commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 st. cod., perché, dopo che il giudice dell'udienza preliminare, costatata la rinuncia al mandato del difensore di fiducia avv. Cicchetti, aveva nominato difensore d'ufficio "ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen." l'avv. Gianluca Tognozzi, e, alla successiva udienza, constatata l'assenza del predetto difensore, aveva nominato, sempre "ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen." l'avv. Cataldo Intrieri, il decreto che dispone il giudizio era stato notificato all'avv. Tognozzi, mentre - si sostiene - si sarebbe dovuto notificarlo all'avv. Cicchetti, tuttora difensore titolare;
2. inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen., perché il tribunale ha negato la concessione di un termine a difesa al difensore di fiducia nominato all'udienza dibattimentalle del 4.3.1999;
3. inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen., perché il giudice d'appello ha negato l'esistenza della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma del 24.3.1994, contraddicendo la sentenza che aveva invece riconosciuto la detta continuazione nei confronti di OT RI, imputata di concorso nei medesimi reati e separatamente giudicata;
4. erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B, perché si sarebbe dovuto sussumerlo nella fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 346 cod. pen.;
5. nullità delle statuizioni civili adottate dal primo giudice, perché il legale che aveva presentato le conclusioni non era provvisto di procura speciale ne' era stato designato come sostituto dal patrono di parte civile.
p.
2.1 Cominciando dall'esame del primo motivo, si osserva che il giudice d'appello ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità, correttamente inquadrando la fattispecie concreta. Invero il giudice dell'udienza preliminare, constatato che l'imputato, a causa della rinuncia all'incarico da parte del difensore di fiducia, era rimasto privo di assistenza - e, quindi, che si era verificata l'ipotesi prevista dall'art. 97 comma 1 cod. proc. pen. - nominò difensore d'ufficio l'avv. Tognozzi. Alla
successiva udienza, constatato che il difensore d'ufficio non era comparso, - e, quindi, che si era realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. - designò come suo sostituto l'avv. Intieri. Infine, disposto il rinvio a giudizio, l'avviso dell'udienza fissata per il dibattimento fu legittimamente notificato all'avv. Tognozzi, perché era lui il difensore titolare. La circostanza che il giudice dell'udienza preliminare, nel nominare l'avv. Tognozzi difensore d'ufficio, abbia erroneamente menzionato il quarto comma - e non il primo - dell'art. 97 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante ai fini della correttezza della procedura seguita, essendo incontrovertibile che l'imputato, a causa della rinuncia al mandato da parte del suo patrocinatore, era "rimasto privo" - come recita il primo comma dell'art. 97 cit. - di difensore, cosicché non poteva farsi ricorso alla nomina di un sostituto - atto, questo, che presuppone l'esistenza di un difensore - ma si doveva necessariamente nominare il difensore d'ufficio. p.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Premesso che l'art. 108 cod. proc. pen. prevede, in favore del nuovo difensore dell'imputato, il diritto a un congruo termine per preparare la difesa "nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono" del precedente difensore, si osserva che, nel caso di specie, la nomina del difensore di fiducia è avvenuta all'udienza di apertura del dibattimento, senza che contestualmente si fosse verificata, nei confronti del difensore d'ufficio (avv. Tognozzi), alcuna delle ipotesi testè ricordate. Pertanto il termine a difesa è stato legittimamente negato, non ricorrendo i presupposti previsti per la sua concessione. p.
2.3 Anche il terzo motivo è privo di fondamento.
La sentenza impugnata, con motivazione corretta sotto il profilo logico-giuridico, ha illustrato le ragioni di fatto che impediscono di ravvisare la pretesa unicità del disegno criminoso, sottolineando non solo la distanza temporale che separa i fatti che si vorrebbero unificare, ma soprattutto la palese diversità del tipo di raggiro posto in essere nel presente caso rispetto alle azioni truffaldine precedentemente commesse.
Superfluo dire che il riconoscimento della continuazione ottenuto da un concorrente nel reato, giudicato in separato giudizio, non può dispiegare alcun effetto vincolante in questo processo, sia perché quella decisione non fa stato al di fuori del procedimento in cui è stata adottata, sia perché la questione della sussistenza della continuazione attiene a un motivo esclusivamente personale. p.
2.4 Il fatto descritto nel capo B dell'imputazione è stato esattamente qualificato ai sensi del capoverso dell'art. 346 cod. pen., posto che - come emerge dalla ricostruzione operata dal giudice di merito - gli autori del reato ottennero la consegna di elettrodomestici per un valore di dieci milioni di lire non già come prezzo della propria mediazione, bensì con il pretesto di doverli consegnare ai funzionari dell'INPS che stavano esaminando la domanda di pensione presentata da MM RO. Il quarto motivo è dunque infondato.
p.
2.5 Infondato è infine il quinto e ultimo motivo, perché, come rileva il giudice d'appello, le conclusioni nell'interesse della parte civile furono prese dall'avv. Bianchini, presente all'udienza nella veste di sostituto dell'avv. Gatta, difensore munito di procura speciale. E comunque le conclusioni scritte, allegate al verbale del dibattimento, sono sottoscritte sia dall'avv. Gatta che dall'avv. Bianchini. Non sussiste dunque la nullità in discorso, peraltro tardivamente dedotta.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo stesso va altresì condannato, ex art. 14 comma 3 legge n. 217/1990, al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che si liquidano nell'importo precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a rifondere allo Stato le spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, liquidandole complessivamente in lire 2.500.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001