Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
L'improvviso malore presuppone l'imprevedibilità dell'evento che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile ad un soggetto consapevole e responsabile; trattasi, cioè, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in cui è stato escluso che chi ha subito in precedenza episodi di assenza di coscienza di consistente gravità, potesse invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo).
Commentario • 1
- 1. Omicidio stradale dovuto a malore, quale colpa? (Cass. 28435/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2022
L'improvviso malore, per configurare assenza di colpa, presuppone l'imprevedibilità dell'evento da cui derivi la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta; altrimenti, se il malore non costituisce una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, in quanto riconducibile a patologia nota all'agente, per avere questi in precedenza già subito episodi di assenza di coscienza, non è possibile invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 25/05/2022) 20/07/2022, n. 28435 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1999, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 7/07/1999
1. Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere N.2135
3. Dott. Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere N. 41486/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI NI nato il [...].
avvero la sentenza della Corte d'appello di Messina del 7 luglio 1998. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, nella persona del s. Procuratore generale Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con il provvedimento in epigrafe fu rigettato l'appello avverso la sentenza resa dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di Milazzo - il 13 gennaio 1994, affermativa della penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine all'imputazione di omicidio colposo in danno di AN IT, con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589 comma 1 e 2 c.p.).
2. Dalla sentenza impugnata risulta che il 28 agosto 1992 in Milazzo, il prevenuto, mentre era alla guida di un'autovettura, sulla quale prendeva posto anche la IT, perse il controllo del mezzo finendo contro un muro e cagionando, così, la morte della passeggera a causa del violento urto. Il prevenuto si giustificò sostenendo di essere stato colpito da una improvviso crisi epilettica, evoluzione di un pregresso stato di pseudoassenze, per superare il quale aveva seguito cure, poi interrotte: la perdita di controllo della guida dell'automezzo, quindi, era addebitabile a una crisi epilettica inquadrabile nell'ipotesi dell'improvviso malore. I Giudici di entrambi i gradi di merito evidenziarono, in contrario, come la patologia denunziata dal PO era allo stesso ben nota e che l'evoluzione della stessa era evento del tutto prevedibile, tanto più che la cura prescritta dai medici era stata interrotta. Il prevenuto, pertanto, secondo l'esplicitazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto astenersi dal porsi alla guida di un autoveicolo, potendo e dovendo, usando l'ordinaria diligenza, prevedere come, in caso di malessere, non sarebbe stato in grado di governare adeguatamente il veicolo. Pertanto, concluse la Corte territoriale, nella fattispecie non potrebbe essere ravvisata una ipotesi di caso fortuito, nella quale categoria si inquadra l'improvviso malore, per carenza del requisito della imprevedibilità e della inevitabilità, cui corrisponde l'addebito di condotta colposa.
3. Con il ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato ripropone le stesse considerazioni svolte in sede di appello, insistendo sull'assunto secondo il quale egli, pur avendo nel passato subito episodi di pseudoassenze e pur avendo seguito cure al riguardo, non aveva mai sofferto di crisi epilettiche;
evento che lo avrebbe colpito per la prima volta in occasione dell'infortunio stradale del quale è processo.
4. Osserva il Collegio che le deduzioni difensive non possono essere condivise.
Invero, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato, adeguandosi all'indirizzo seguito da questa Corte, come l'improvviso malore, quale che sia l'inquadramento teorico da seguire (nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, sub specie "caso fortuito", ovvero dello schema di cui all'art. 42 c.p., come ipotesi di compromissione della coscienza, tale da escludere la ricorrenza nella condotta dell'uomo dei caratteri tipici schematizzati della detta disposizione codicistica,), presuppone sempre la imprevedibilità dell'evento causa di perdita della coscienza, cui va riferito l'ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta, non agit sed agitur. Trattasi, cioè, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente.
Stante l'esattezza di tale impostazione teorica, l'ulteriore deduzione difensiva si articola sul giudizio di fatto: sul se, cioè, stanti i pregressi episodi di pseudoassenza e l'interruzione della cura, la perdita di coscienza, cui fu imputato l'evento mortale, fosse circostanza prevedibile, ancorché colposamente e colpevolmente non prevista, oppure no, come opina il deducente formulando, però, un giudizio di segno opposto a quello espresso, motivatamente e ragionevolmente, dai Giudici di entrambi i gradi di merito del processo.
Deduzione, quindi, priva di rilevanza persuasiva in sede di giudizio di legittimità, laddove l'accertamento in fatto, ove correttamente motivato, come nel caso di specie, non può essere posto in discussione.
Deve, infatti, ritenersi sostenuto da una corretta e comunemente condivisa regola di esperienza quella applicata dal Giudice del gravame, secondo il quale colui che abbia subito in precedenza episodi di assenza di coscienza di consistente gravità (come fu accertato nel caso di specie, e non è neppure contestato), imprudentemente si pone alla guida di un autoveicolo dovendo prevedere come possibile la ripetizione di episodi del genere. Con la conseguenza che, nel caso un tale evento si verifichi, non può essere invocata l'assenza di colpa da parte del soggetto cui si imputata la produzione del danno.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il prevenuto condannato a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 1999