Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1999, n. 11638
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Massime1

L'improvviso malore presuppone l'imprevedibilità dell'evento che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile ad un soggetto consapevole e responsabile; trattasi, cioè, di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in cui è stato escluso che chi ha subito in precedenza episodi di assenza di coscienza di consistente gravità, potesse invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo).

Commentario1

  • 1Omicidio stradale dovuto a malore, quale colpa? (Cass. 28435/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2022

    L'improvviso malore, per configurare assenza di colpa, presuppone l'imprevedibilità dell'evento da cui derivi la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta; altrimenti, se il malore non costituisce una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, in quanto riconducibile a patologia nota all'agente, per avere questi in precedenza già subito episodi di assenza di coscienza, non è possibile invocare l'assenza di colpa nel porsi alla guida di un autoveicolo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 25/05/2022) 20/07/2022, n. 28435 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Patrizia - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1999, n. 11638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11638
Data del deposito : 7 luglio 1999

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