CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29941 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di De LU NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/12/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Daniele Francesco Lelli, che ha depositato copia di ordinanza con la quale il GI ha revocato l'ordinanza cautelare genetica e ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29941 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che a seguito di richiesta di De LU NO - indagato in concorso per falso ideologico in atto pubblico e corruzione per l'esercizio delle funzioni - con ordinanza emessa il 27/12/2022 (motivazione depositata il 10/02/2023) ha parzialmente annullato, in riferimento alla contestazione di corruzione, l'ordinanza genetica con la quale il GI aveva applicato il divieto di dimora nel comune di Giardinello, sostituendo la misura coercitiva in corso con quella interdittiva della sospensione dalla carica pubblica di Sindaco, con divieto di esercitare altre cariche di tipo elettivo o politico per la durata di mesi dodici. 2. la contestazione provvisoria a carico dell'indagato è del seguente tenore "Il De LU nella qualità di pubblico ufficiale quale sindaco del Comune di Giardinello, accettava dal CA la promessa da parte di quest'ultimo di mediare per un'opera di convinzione della cugina AM RI RI, consigliere comunale presso il Comune di Giardinello, finalizzata a indurre la stessa a fornire il proprio appoggio politico in Consiglio comunale allo schieramento facente capo al Sindaco, in cambio dell'avvio per iniziativa di De LU ... , nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, del procedimento per la stipula di una convenzione ex art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2014 con il Comune di Montelepre finalizzata ad acquisire per un totale di 6 ore settimanali le prestazioni lavorative del CA". 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste dal GI a fondamento della gravità indiziaria per il delitto di corruzione: ciò in quanto, da un lato, esse, come già rilevato dal primo Giudice cautelare, erano state disposte in procedimento diverso e non collegato con quello in esame, e, dall'altro lato, non potevano - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza genetica, e alla luce dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 23697 del 26/06/2014, IS - ritenersi "corpo del reato della contestata corruzione". Infatti, "gli scambi verbali intercorsi tra il De LU e il CA (presunto corruttore) oggetto delle diverse captazioni costituivano non già l'in sé delle condotte criminose, bensì soltanto la prova di frammenti di esse, tanto più che il GI ha messo in rilievo ben cinque conversazioni verificatesi in tre giornate differenti, per cui appare realmente impossibile sostenere che il complesso di tali conversazioni, verificatesi a giorni di distanza l'una dall'altra, abbiano costituito un "unicum", essendo piuttosto evidente il contrario, cioè che abbiano costituito dei frammenti di una eventuale condotta illecita di tipo corruttivo". 2 4. In riferimento poi alla scelta della misura in relazione all'ulteriore contestazione provvisoria (quella di falsità ideologica in atto pubblico) - per la quale il Tribunale palermitano ha giudicato sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari - l'ordinanza del riesame ha giudicato quella in corso sproporzionata e poco congruente rispetto all'addebito provvisorio, sostituendola con quella interdittiva. 5. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Pubblico ministero, deducendo due motivi. Quanto alla contestazione di corruzione eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al capo relativo alla corruzione, in quanto le intercettazioni in oggetto costituiscono "corpo del reato" poiché da esse emerge, proprio secondo i principi indicati dalla sentenza "IS", chiaramente il carattere corruttivo delle interlocuzioni tra il pubblico ufficiale De LU e il corruttore CA, finalizzate a perfezionare l'accordo corruttivo. In ordine poi alla sostituzione della misura coercitiva con quella interdittiva rileva il ricorrente PM che l'art. 289 cod. proc. pen. espressamente prevede al comma 3 che la sospensione dalla pubblica funzione non possa applicars , "agli uffici ricoperti per diretta investitura popolare" (quale quello di sindaco ricoperto dal De LU) e dunque sotto tale profilo l'ordinanza si palesa manifestamente illegittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come già indicato, all'odierna udienza il difensore. dell'indagato ha depositato copia dell'ordinanza con la quale in data 28 dicembre 2022 il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha revocato la misura interdittiva applicata dal Tribunale del riesame a De LU, ravvisandone la illegittimità. 2. In effetti, come anche evidenziato dal PM ricorrente e dal Procuratore generale presso questa Corte, «è illegittima l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, stante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio nei confronti di un sindaco, precisando che il divieto opera sia nella fase genetica, sia in c:aso di sostituzione di una misura coercitiva in precedenza adottata)» (Sez. 6, n. 10940 del 15/02/2017, Cavalieri, Rv. 269251). 3. Tale vizio è peraltro superato dall'intervenuta revoca dell'ordinanza genetica, revoca precedente alla stessa proposizione da parte del Pubblico ministero del ricorso avverso l'ordinanza del riesame, il che rende il ricorso medesimo inammissibile. 3 0 Il nsigliere es 6 RI Ga
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023 Il Presidente EM NA GI OV-\
udita la relazione svolta dal consigliere RI Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Epidendio, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Daniele Francesco Lelli, che ha depositato copia di ordinanza con la quale il GI ha revocato l'ordinanza cautelare genetica e ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29941 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che a seguito di richiesta di De LU NO - indagato in concorso per falso ideologico in atto pubblico e corruzione per l'esercizio delle funzioni - con ordinanza emessa il 27/12/2022 (motivazione depositata il 10/02/2023) ha parzialmente annullato, in riferimento alla contestazione di corruzione, l'ordinanza genetica con la quale il GI aveva applicato il divieto di dimora nel comune di Giardinello, sostituendo la misura coercitiva in corso con quella interdittiva della sospensione dalla carica pubblica di Sindaco, con divieto di esercitare altre cariche di tipo elettivo o politico per la durata di mesi dodici. 2. la contestazione provvisoria a carico dell'indagato è del seguente tenore "Il De LU nella qualità di pubblico ufficiale quale sindaco del Comune di Giardinello, accettava dal CA la promessa da parte di quest'ultimo di mediare per un'opera di convinzione della cugina AM RI RI, consigliere comunale presso il Comune di Giardinello, finalizzata a indurre la stessa a fornire il proprio appoggio politico in Consiglio comunale allo schieramento facente capo al Sindaco, in cambio dell'avvio per iniziativa di De LU ... , nell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco, del procedimento per la stipula di una convenzione ex art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2014 con il Comune di Montelepre finalizzata ad acquisire per un totale di 6 ore settimanali le prestazioni lavorative del CA". 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste dal GI a fondamento della gravità indiziaria per il delitto di corruzione: ciò in quanto, da un lato, esse, come già rilevato dal primo Giudice cautelare, erano state disposte in procedimento diverso e non collegato con quello in esame, e, dall'altro lato, non potevano - diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza genetica, e alla luce dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 23697 del 26/06/2014, IS - ritenersi "corpo del reato della contestata corruzione". Infatti, "gli scambi verbali intercorsi tra il De LU e il CA (presunto corruttore) oggetto delle diverse captazioni costituivano non già l'in sé delle condotte criminose, bensì soltanto la prova di frammenti di esse, tanto più che il GI ha messo in rilievo ben cinque conversazioni verificatesi in tre giornate differenti, per cui appare realmente impossibile sostenere che il complesso di tali conversazioni, verificatesi a giorni di distanza l'una dall'altra, abbiano costituito un "unicum", essendo piuttosto evidente il contrario, cioè che abbiano costituito dei frammenti di una eventuale condotta illecita di tipo corruttivo". 2 4. In riferimento poi alla scelta della misura in relazione all'ulteriore contestazione provvisoria (quella di falsità ideologica in atto pubblico) - per la quale il Tribunale palermitano ha giudicato sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari - l'ordinanza del riesame ha giudicato quella in corso sproporzionata e poco congruente rispetto all'addebito provvisorio, sostituendola con quella interdittiva. 5. Avverso l'ordinanza del riesame ricorre il Pubblico ministero, deducendo due motivi. Quanto alla contestazione di corruzione eccepisce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al capo relativo alla corruzione, in quanto le intercettazioni in oggetto costituiscono "corpo del reato" poiché da esse emerge, proprio secondo i principi indicati dalla sentenza "IS", chiaramente il carattere corruttivo delle interlocuzioni tra il pubblico ufficiale De LU e il corruttore CA, finalizzate a perfezionare l'accordo corruttivo. In ordine poi alla sostituzione della misura coercitiva con quella interdittiva rileva il ricorrente PM che l'art. 289 cod. proc. pen. espressamente prevede al comma 3 che la sospensione dalla pubblica funzione non possa applicars , "agli uffici ricoperti per diretta investitura popolare" (quale quello di sindaco ricoperto dal De LU) e dunque sotto tale profilo l'ordinanza si palesa manifestamente illegittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come già indicato, all'odierna udienza il difensore. dell'indagato ha depositato copia dell'ordinanza con la quale in data 28 dicembre 2022 il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha revocato la misura interdittiva applicata dal Tribunale del riesame a De LU, ravvisandone la illegittimità. 2. In effetti, come anche evidenziato dal PM ricorrente e dal Procuratore generale presso questa Corte, «è illegittima l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, stante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio nei confronti di un sindaco, precisando che il divieto opera sia nella fase genetica, sia in c:aso di sostituzione di una misura coercitiva in precedenza adottata)» (Sez. 6, n. 10940 del 15/02/2017, Cavalieri, Rv. 269251). 3. Tale vizio è peraltro superato dall'intervenuta revoca dell'ordinanza genetica, revoca precedente alla stessa proposizione da parte del Pubblico ministero del ricorso avverso l'ordinanza del riesame, il che rende il ricorso medesimo inammissibile. 3 0 Il nsigliere es 6 RI Ga
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2023 Il Presidente EM NA GI OV-\