Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, gli impianti di autolavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche (legge 17 maggio 1995 n. 172).Infatti la qualità inquinante dei reflui è diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, polveri, sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici che possono staccarsi da vetture usurate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/1999, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 08/02/99
1. Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe SAVIGNANO Consigliere N. 363
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Aldo GRASSI Consigliere N. 30271/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore presso il Tribunale di Venezia
contro
:
VE LU n. 19.2.1940 a Casier (TV)
VE CO n. 13.11.1959 a San Donà di Piave
avverso la sentenza del Pretore di San Donà di Piave del 3.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Bruno Ranieri che ha concluso per annullamento con rinvio.
Fatto e diritto
Il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza in data 3.12.1997, assolveva VE LU e OV CO, titolari di una stazione di servizio Esso, imputati di scarico prima che l'autorizzazione richiesta venisse rilasciata ex art. 23 l. 319/76, ravvisando la natura civile dello scarico e la conseguente non prevedibilità ex l. 172/95. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia, deducendo erronea interpretazione della legge 319/76 in ordine alla qualificazione dell'insediamento di autolavaggio da considerare produttivo, con le relative conseguenze di legge.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte precisato che gli impianti di autolavaggio devono considerarsi insediamenti produttivi e non civili in base alla legge 319/76 e sue modifiche successive, (Cass, Sez. III, 9817, 29.10.1985, imp. Resti;
Sez. III, 22.11.1986, Casari;
Sez. III, 27.6.1992, Gramaglia;
Sez. III, 30.5.1996 Smazzarro;
Sez. III 18.10.1995, n. 11088, Marchetti;
Sez. III, 6.5.1991, Leonardi;
Cass. Sez. III, n. 8410, del 10.10.1984; Cass. Sez. III, 16.11.1987, n. 11594, Ciardi;
Cass. Sez. III, 31.5.1995, n. 6382, Mansi). La Suprema Corte ha desunto la natura di insediamento produttivo degli impianti di autolavaggio da una serie di elementi obiettivi quali la organizzazione, la continuità e rilevanza dell'attività e soprattutto la qualità inquinante dei deflussi, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi delle abitazioni, per la presenza di oli minerali, residui di petrolio, polveri, sostanze chimiche varie come detersivi in notevole quantità usati ad acqua e di vernici, che possono staccarsi da vetture usurate od autocarri. Ha errato, dunque, il Pretore a ravvisare la natura civile dello scarico, peraltro senza nessun accertamento in concreto della assimilabilità.
Poiché la Corte ha ripetutamente stabilito che gli scarichi da insediamenti produttivi, quali che sia il recapito, comprese le pubbliche fognature, devono essere preventivamente autorizzati in modo espresso e pacifico e devono applicare i limiti di accettabilità, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 172/95 limitato ai soli scarichi civili e delle pubbliche fognature, la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati.
P. Q. M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Pretura circondariale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999