Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2001, n. 8020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8020 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A A I R N R T S A I T G U E L B R L I ud. 16/3/01; oggetto: irpef, appello, termine dep.to; A g R A r . T D E 8020/0 1 E T A S N I N E R E S S E * ELCOPOLO ITALIANO A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cion 18513 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente consigliereEnrico Papa Giulio Graziadei rel. 66 Aldo Ceccherini 66 Achille Meloncelli ✓ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA GG, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che, con gli avv.ti Giuseppe Carretto e Giacomo Anselmi, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro 515 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 209/2 del 22 giugno-28 luglio 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Biamonti, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di San Remo, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1990 da MA GG, socio della S.n.c. Villa Elisa di GG M. & C., ha accertato un maggiore imponibile, in rispondenza della revisione del reddito d'impresa di detta Società (da lire 106.651.000 lire 64.576.000); -che il relativo avviso è stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale d'Imperia, in accoglimento dell'impugnazione del contribuente;
-che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 28 luglio 1998, ha aderito all'appello proposto dall'Ufficio ed ha affermato la legittimità dell'accertamento; thew 2 -che l'GG, con ricorso notificato al Ministero delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato il 28 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, addebitandole di non aver rilevato e dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, perché depositato il 28 novembre 1997, oltre trenta giorni dopo la notificazione, eseguita il 26 settembre 1997; -che l'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva: -che le deduzioni del ricorrente, circa le date della notificazione e del deposito dell'atto di gravame trovano conferma nelle risultanze del fascicolo processuale e nella documentazione allegata al ricorso per cassazione;
-che il deposito del ricorso in appello oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione mediante notificazione implica inammissibilità del gravame, riscontrabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 primo e secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, reso applicabile nel procedimento di secondo grado dal successivo art. 53 secondo comma;
-che il verificarsi di tale inammissibilità ed il mancato rilievo di essa da parte della Commissione regionale impongono, con l'accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 382 terzo comma (seconda parte) cod. proc. civ.; Mu 3 -che le spese del giudizio, da porsi a carico dell'Amministrazione, vanno liquidate con limitato riferimento a questa fase del processo, tenendosi conto della mancata costituzione dell'GG in sede d'appello;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, e condanna l'Amministrazione delle finanze al rimborso, in favore di MA GG, delle spese del giudizio, liquidandole nella complessiva somma di lire 2.200.000, di cui lire 2.000.000 per onorari. T R Roma, 16 marzo 2001 O C il/president il consigliere rel L C P folio fuera de IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Oggi 4. 14 GIU. 2001 DEPOSITATO (N E N IL/CANCELLIERE C1 6 O I 8 hualde более 9 Arnaldo Casano Z A 1 I A / 5 4 R R . / T 6 A N S 2 I T - . G U R B . E B P . R . I L D L R A A L T E D . D B E I A S T A T N I N E 1 E R S 3 S 1 E I E T A . N A 4 M