Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NN MED POPO, O ITLA CON 0 1 345 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA DICASSAZION- Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 1479/98 Consigliere Cron. 2755 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: 31 GEN. 2001 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, - elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 3000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in CG408134 atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale al Sig. AGOSTINI EB EUGENIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avvocato per diritti L. 2000 ROMA VIA ARNO 47, FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta # 13 FER 2001 IL CANCELLIERE 4930 AGOSTINI -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 420/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/02/98 R.G.N. 68/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1479/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 26 novembre 1997, il Tribunale di Parma rigettava l'appello dell'INPS e confermava la decisione del Pretore della stessa città del 10 luglio 1996, che aveva riconosciuto a GI IO, già dirigente del disciolto INAM, il diritto, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di previdenza di tale ente, alla riliquidazione del il calcolotrattamente pensionistico integrativo con dell'indennità di funzione dirigenziale quota A di cui alla delibera INPS n.740/90 ai sensi dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989 n.88. Avverso la sentenza predetta l'INPS ha proposto ricorso per Jay cassazione, notificato il 16 gennaio 1998, cui l'intimato ha resistito con controricorso, notificato il 12 marzo 1998. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo di ricorso, l'istituto previdenziale denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, in relazione all'art. 30 del Regolamento di previdenza del disciolto INAM, ed insufficienza della motivazione,e contraddittorietà sostenendo la non computabilità dell'indennità in questione in favore del personale in quiescenza, in quanto l'erogazione della medesima è subordinata, per disposizione legislativa 3 พ e contraddittoria motivazione". Richiamando la sentenza di questa Corte n.6369 del 1997, deduce (in estrema sintesi) che la disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 1, commi 260 e segg. della legge 1996/n.662 ha carattere residuale rispetto alla normativa previgente costituita dagli artt. 80 r.d. 1924/n.1422, 52 legge 1989/n.88 e 6 comma 11 quinquies 1. 1983/n.638 (recte, d.l. 1983/n.463 conv. in legge 1983/n.638) come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.166 del 1996- applicabile alla fattispecie (concernente indebita percezione d'integrazione al minimo) e, pertanto, potrebbe operare solo nell'ipotesi quy d'indebito risultato ripetibile alla stregua di tale disciplina anteriore e non anche nell'ipotesi in cui il percettore nulla avrebbe dovuto restituire in base a questa stessa disciplina. Osserva, inoltre, che la normativa dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996, ove interpretata nel senso (del suo carattere interamente sostitutivo della precedente) ritenuto dal Tribunale, sarebbe viziata da illegittimità costituzionale.
2. Il ricorso è infondato. Il problema del rapporto fra la disciplina dell'indebito dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996 e quella anteriore -la questione cioè se la nuova 4 carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la 'nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio'. Pertanto, tenuto conto del trasferimento all'INPS di una parte del personale ex INAM, disposto in via definitiva dall'art. 24 quater della legge 29 febbraio 1980 di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n.663 (dopo una prima assegnazione temporanea ex art. 67 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), ai dipendenti dell'INAM collocati in pensione prima dello scioglimento dell'ente spetta, ai fini del sistema July perequativo di cui al cit. art. 30 del Regolamento, il trattamento dei loro parigrado in servizio presso l'INPS; con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di dipendenti con qualifica dirigenziale al momento del collocamento in quiescenza, deve tenersi conto, nella riliquidazione del trattamento, della quota di indennità di funzione attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato esecutivo di detto ente, in base all'art. 13, quarto comma, della legge 9 marzo 1989 n.88, qualora si tratti di quota fissa e continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo possesso della relativa qualifica e subordinata, per il personale in servizio, al solo effettivo esercizio delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito di 5 carattere soggettivo".
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (che, peraltro, andrebbero determinate con riguardo alla sola partecipazione dell'intimato alla discussione, attesa l'inammissibilità del controricorso, notificato oltre il termine previsto dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle medesime, data l'anteriorità del ricorso rispetto all'orientamento giurisprudenziale suddetto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Flowers afincialically Лишь Ро жд ений Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D , A 30 GEN. 2001 O S L S 0 L A oggi, 1 O T . 3 B , KLABORATOREIL COLL T 3 I A R 5 D S A DL 'A E M . A P DI CANCELLERIA L E S T N L R I S E P N O 3 D P G -7 I O IM S 1-8 N A E A D 1 S D E I , E E A O T G R N O T G E T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 6