Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Una volta decaduto il decreto-legge contemplante un'ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua vigenza non può essere più perseguita e sanzionata, a nulla rilevando che la norma che ne prevedeva l'illiceità, sanzionandola penalmente, sia stata reiterata in successivo decreto-legge o che una legge successiva abbia regolamentato i rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, facendone salvi gli effetti, stante il divieto di retroattività della legge incriminatrice stabilito dall'art. 25, comma secondo, Cost. (Fattispecie relativa a revoca "in executivis" di condanna inflitta per il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 39 del 1990 e successive modificazioni, a seguito di mancata conversione del decreto-legge n. 477 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/4/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 3209
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 33080/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso PRETORE di VENTIMIGLIAnei confronti di IM AT N. IL 27.09.1974
avverso ordinanza del 19.03.1998 PRETORE di VENTIMIGLIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con revoca della sentenza Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 19.3.1998 il Pretore di Sanremo, Sezione distaccata di Ventimiglia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. di revoca per "abolitio criminis" della sentenza 18.6.96 del Pretore stesso con la quale IM EH era stato condannato per il reato previsto dall'art. 7 legge n. 39 del 1990, successivamente abrogato. Considerava che la stessa condotta rientrava nella previsione dell'art. 151 T.U.L.P.S., fatto salvo dalla legislazione speciale, che ritornava ad essere applicabile al momento dell'abolizione della norma prevista dalla legge successiva. II- Ricorre il Procuratore della Repubblica, che deduce violazione degli artt. 2 cc. 2 e 4 c.p. e 673 c.p.p. Nega l'identità delle condotte punite dall'art. 151 T.U.L.P.S. e 7 L. n. 39 del 1990, poiché la prima norma considera solo l'ipotesi dello straniero che, colpito da decreto di espulsione, rientra nel territorio dello Stato, mentre la seconda, modificata dall'art. 7 septies D.L. n. 132 del 1996, mai convertito in legge, oltre a prevedere l'ipotesi predetta, al quarto comma considerava anche il caso dell'illecito trattenimento nel territorio dello Stato dello straniero colpito da decreto di espulsione, ipotesi criminosa appunto applicata al IM.
II- Il ricorso è fondato.
Si condivide in pieno il parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, che qui di seguito si trascrive. " Il precetto penale che prefigurava come ipotesi criminosa il fatto che ha costituito il presupposto della condanna inflitta con la sentenza di cui è chiesta la revoca ha perduto efficacia ex tunc dopo la caducazione del decreto-legge n. 477 del 1996 per mancata conversione nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Sicché, risultando ormai espunta dall'ordinamento la disposizione che contemplava la specifica fattispecie delittuosa contestata all'imputato, questa deve ritenersi non più prevista dalla legge come reato.
" Nè alla successiva norma di salvaguardia di cui all'art. 1 legge n. 617 del 1996 può essere riconosciuta valenza tale da rendere intangibili anche quei provvedimenti che, come lè sentenze di condanna, sono divenuti contra legem in conseguenza della cessazione di efficacia delle disposizioni incriminatrici contenute nel decreto legge che, a partire da quello n. 489 del 1995, si sono succeduti senza soluzione di continuità e furono emanati per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini extracomunitari. La norma succitata tra origine dall'art. 77 Cost. il quale, in considerazione della gravità delle conseguenze che eventualmente possono essere derivate dalla temporanea applicazione del decreto legge poi decaduto, ha affidato alle Camere la potestà di regolare, con legge, i rapporti giuridici sorti quando il provvedimento era in vigore, consentendo la conservazione e la permanenza di taluni degli effetti giuridici già prodotti. Si deve, però, escludere che con la suddetta clausola di salvaguardia, mediante la quale è stata assicurata agli atti ed ai provvedimenti adottati perdurante validità anche dopo la caducazione del decreto non convertito, la norma di cui sopra, usando quella generica espressione, abbia inteso riferirsi anche alle sentenze di condanna pronunciate in forza di quei decreti. Nulla, infatti, autorizza a ritenere che si sia voluto rendere inoperante un principio di rango costituzionale, come è quello sancito dal primo comma dell'art. 2 cod. pen., il quale limita in radice il potere punitivo dello Stato, operante non solo nel processo di cognizione, dove impedisce l'inflizione della condanna, ma anche nella fase esecutiva del rapporto processuale, dove in deroga all'autorità del giudicato paralizza l'esecuzione della condanna e la produzione di ogni suo effetto penale. A seguito della eliminazione del precetto penale applicato nel giudizio di cognizione la sentenza di condanna resta, infatti, svuotata del suo fondamento normativo e non è conseguentemente idonea a fungere da presupposto per l'esecuzione, una venuta meno la potestà statale di dare attuazione alla pretesa punitiva.
" Orbene, il cennato principio normativo, che è immanente a tutto l'ordinamento giuridico penale, è applicabile, in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 cod. pen., anche nel caso di decadenza di un decreto legge non convertito, che contempli una determinata figura di reato: la sua eliminazione conseguente alla perdita di efficacia ex tunc della norma penale rende applicabile sul terreno processuale, vertendosi in un caso di successiva abolitio criminis, l'art. 673 cod. proc. pen. " Senonché da parte del giudice a quo si è sostenuto che l'intervenuta decadenza del decreto legge non avrebbe comportato l'esclusione della rilevanza penale della fattispecie astratta prevista dalla norma sostanziale applicata nel giudizio di cognizione e non più in vigore, poiché essa troverebbe collocazione nell'area dell'illecito sanzionato dall'art. 151 T.U.L.P.S.. La tesi della sussumibilità dell'ipotesi di reato, che era prefigurata dall'art. 7 legge 39/90, come modificato dall'art 7 septies decreto-legge 13.3.1996 n. 132 (non convertito al pari degli altri successivamente riproposti) in quella prevista dall'art. 151 T.U.L.P.S., oltre ad essere priva di qualsiasi fondamento positivo, attesa l'ontologica diversità delle due fattispecie incriminatrici, è ormai superata dall'intervenuta abrogazione di quest'ultimo articolo ad opera della legge 6 marzo 1998 n. 40, recante norme sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero." L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, e deve essere revocata la sentenza oggetto della istanza proposta dell'interessato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza 18.6.1996 del Pretore di Sanremo. Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999