Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3209
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Una volta decaduto il decreto-legge contemplante un'ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua vigenza non può essere più perseguita e sanzionata, a nulla rilevando che la norma che ne prevedeva l'illiceità, sanzionandola penalmente, sia stata reiterata in successivo decreto-legge o che una legge successiva abbia regolamentato i rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, facendone salvi gli effetti, stante il divieto di retroattività della legge incriminatrice stabilito dall'art. 25, comma secondo, Cost. (Fattispecie relativa a revoca "in executivis" di condanna inflitta per il reato previsto dall'art. 7 della legge n. 39 del 1990 e successive modificazioni, a seguito di mancata conversione del decreto-legge n. 477 del 1996).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3209
    Data del deposito : 22 aprile 1999

    Testo completo