Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
Il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale, previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto apparteneva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2005, n. 39287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39287 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/10/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1788
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 30280/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 27/02/'03;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dr. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. LOSTIA G., sostituto processuale dell'Avv. A. Bartoli, difensore di fiducia del ricorrente;
La Corte Suprema Di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza del 27/02/'03 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa condannava ZO OS, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di E. 1.500,00 di ammenda, con confisca del fucile in sequestro, in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 18 co. 1 lett. c) e 30 co. 1 lett. a) L. 11/02/'92, n. 157, del quale era chiamato a rispondere per avere, il 16/1/'02, esercitato la caccia in Pomarance, abbattendo un capriolo in periodo non consentito.
Affermava e riteneva, fra l'altro, il Giudice di merito, anche con le ordinanze dibattimentali relative alle questioni preliminari sollevate dal difensore dell'imputato:
a) che non sussisteva la dedotta nullità del decreto penale di condanna, poi opposto, emesso a carico del OS dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l'opposizione presentata avverso il diniego del P.M. di restituzione del fucile in sequestro, in quanto il fatto avrebbe potuto dar luogo ad una istanza di ricusazione del detto Giudice, ma non era causa di nullità del decreto predetto;
b) che non era neppure ravvisabile la eccepita nullità del decreto di fissazione della udienza preliminare e del relativo avviso al difensore dell'imputato, per omessa trascrizione del capo d'imputazione e della data e luogo del commesso reato, nonché per mancato avvertimento che, non comparendo, esso OS sarebbe stato giudicato in contumacia, non essendo la nullità prevista dagli artt. 464, 441 e 419 c.p.p. ed essendosi, l'imputato, presentato in giudizio;
c) che, a mente dell'art. 18 co. 1 lett. c) L. 157/'92, la caccia del capriolo doveva considerarsi consentita solo nel periodo 1^ Ottobre - 30 Novembre di ogni anno;
d) che il periodo di divieto generale di caccia, di cui all'art. 30 co. 1 lett. a) L. 157/'92, deve essere computato con riferimento ai periodi stabiliti dal citato art. 18 per le diverse specie di fauna selvatica, salvo eventuali modifiche fissate in relazione a particolari situazioni ambientali;
e) che, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 18 e 30 L. 157/'92, deve ritenersi esistente un termine generale massimo per la caccia di tutte le specie, che va dall'1^ Settembre al 31 Gennaio, un termine generale stabilito per ciascuna specie cacciabile ed un termine speciale derivante da possibili modifiche dei detti termini, operate dalle Regioni per determinate specie di fauna selvatica;
f) che la diversa interpretazione delle richiamate disposizioni di legge suggerita dal difensore del OS non era condivisibile anche perché l'apparente contraddizione di una sanzione più grave per l'ipotesi di caccia di specie non protetta in modo assoluto, esercitata oltre il termine generale consentito dall'art. 18 L. 157/'92 e di una sanzione meno grave, quella di cui all'art. 30 co. 1 lett. h) L. 157/'92, per l'ipotesi di abbattimento di animali di specie nei cui confronti è sempre vietata l'attività venatoria, è frutto di scelte sovrane del Legislatore, incensurabili dal Giudice;
Avverso le ordinanze sopra indicate e la detta decisione il OS ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione. Deduce, in particolare, il ricorrente:
1. che il decreto penale di condanna a suo carico, datato 2/9/'02, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché emesso dallo stesso Magistrato che aveva rigettato la opposizione da lui proposta avverso il provvedimento con il quale il P.M. aveva respinto la sua istanza di dissequestro del fucile;
2. che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso al suo difensore, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli per omessa trascrizione del capo di imputazione e della data e luogo del commesso reato, nonché per mancato avvertimento che, non comparendo, esso OS sarebbe stato giudicato in contumacia;
3. che il fatto da lui commesso avrebbe dovuto essere considerato come integrante gli estremi del reato previsto dall'art. 30 co. 1 lett. h) L. 157/'92, perché l'art. 18 della stessa legge non conterrebbe alcuna data di chiusura generale della caccia a prescindere dai periodi relativi alle singole specie ed alle possibili loro riduzioni o ampliamenti;
4. che per periodo di divieto generale di caccia, di cui all'art. 30 co. 1 lett. a) L. 157/'92, dovrebbe intendersi quello corrente fra l'I Febbraio ed il 31 Luglio di ogni anno, mentre quelli fissati dall'art. 18 L. 157/'92 costituirebbero periodi in cui non è consentita la caccia delle diverse specie di fauna selvatica previste nella stessa norma, sicché l'avere egli cacciato un capriolo il 16 Gennaio, vale a dire in periodo diverso da quello (1^ Ottobre - 30 Novembre) specificamente previsto per la caccia di tale specie di fauna selvatica, ma non compreso nel periodo di divieto generale di caccia, avrebbe dovuto ritenersi integrare la contravvenzione dell'art. 30 co. 1 lett. h) L. 157/'92. Il ricorrente, infine, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 L. 157/'92, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nel caso in cui venisse ritenuta corretta la interpretazione datane dal Giudice di merito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art. 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali. La prima censura, quella con cui si è eccepita la nullità del decreto penale di condanna, è inammissibile per carenza d'interesse, essendo stato detto decreto revocato, a norma dell'art. 464 co. 3 c.p.p., a seguito dell'opposizione propostavi dal condannato e del giudizio abbreviato conseguentemente instaurato. La revoca di che trattasi, infatti, costituisce un antecedente immancabile del giudizio e si verifica "ope legis", anche in caso di mancata espressa pronuncia, per il solo fatto della celebrazione di esso (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 3/7/'98, Di Carlo e 22/7/'97, Bortolotti).
La seconda censura è infondata in quanto, avendo l'opponente chiesto il giudizio abbreviato, il Giudice aveva, ex art. 464 co. 1 c.p.p., solo l'obbligo di fissare con decreto l'udienza, dandone avviso, almeno cinque giorni prima, al Pubblico Ministero, all'imputato, al difensore ed alla persona offesa.
Del resto, l'espresso riferimento al decreto penale che conteneva l'imputazione, atto noto all'imputato che lo aveva opposto, era sufficiente a consentire l'esatta individuazione dell'oggetto del giudizio ed il pieno esercizio dei diritti di difesa. Del pari irrilevante deve considerarsi la mancata menzione del fatto che l'imputato, non presentandosi in giudizio, sarebbe stato giudicato in contumacia, sia perché tale omessa indicazione non integra alcuna delle nullità tassativamente previste dall'ordinamento vigente, sia perché, nel caso in esame, il OS si presentò in giudizio ed assistette a tutto lo svolgimento di esso, assistito dal proprio difensore di fiducia.
La responsabilità del ricorrente, in ordine al reato del quale è stato dichiarato colpevole, è stata affermata legittimamente. L'art. 30 co. 1 L. 11/02/'92, n. 157 punisce, alla lett. a), con l'arresto o l'ammenda, "chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente fra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18", mentre alla lett. h) punisce, con la sola ammenda, "chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi esercita la caccia con mezzi vietati".
L'art. 18 co. 1 della stessa legge, alla lett. c), include il capriolo tra le specie cacciabili dall'1^ Ottobre al 30 Novembre di ogni anno ed al co. 2 stabilisce che "i termini di cui al co. 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono comunque essere contenuti fra 17 Settembre ed il 31 Gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al co. 1".
L'interpretazione letterale, logica e sistematica di tali norme di legge induce a ritenere ed affermare che l'art. 30 L. 157/'92, al co. 1 lett. a) sanziona l'esercizio venatorio nei periodi di divieto generale in cui, a norma dell'art. 18, per le singole specie la caccia non è consentita, mentre alla lett. h) punisce la caccia, in periodo di apertura, di mammiferi o uccelli nei cui confronti essa non è mai ammessa (v. conf. Cass. sez. 3^ pen. 6/4/'93, Batini). In conseguenza, il reato di esercizio venatorio "in periodo di divieto generale", previsto dal citato art. 30 co. 1 lett. a) L. 157/'92, è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria - che va dall'1^ Settembre al 31 Gennaio - ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, era consentita la caccia alla specie cui l'animale predetto apparteneva (v. conf. Cass. sez. 3^ pen. 9/10/'99, Convalle e 14/10/'02, Signorini).
Nella fattispecie in esame l'imputato aveva cacciato un capriolo il 16 Gennaio '02, vale a dire in periodo di stagione venatoria aperta, ma fuori da quello - 1^ Ottobre - 30 Novembre - in cui, a norma dell'art. 18 co. 1 lett. c) L, 157/'92 la caccia di quella specie era consentita, il che integra gli estremi della contravvenzione ritenuta nella decisione impugnata.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 L. 157/'92, sollevata per preteso contrasto delle relative norme con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata, sia perché nessuna violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è ipotizzarle, dal momento che a situazioni eguali corrispondono trattamenti sanzionatoli eguali, sia perché non è stato esplicitato sotto quale profilo sarebbe ravvisabile un contrasto con la seconda delle citate norme della Costituzione, sia - e soprattutto - perché la questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 12/19 Gennaio '95, n. 25.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimita' costituzionale;
rigetta il ricorso proposto da ZO OS avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa in data 27/02/'03 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2005