Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9819 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
I L L O B E 9 E 8 N 6 O e I t , Z a N A n R , e T 1 PUBBLICA ITALIANA p S 8 I a 9 G m CORTES981 1 E - e R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t 1 s 1 i A - s D 4 l 2 E a T A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 18645/99 Consigliere Cron.22422 Dott. Massimo BONOMO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RE NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura a margine del PIERLUIGI VESENTINI, ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA;
- intimata avverso la sentenza n. 484/98 del Pretore di VERONA, depositata il 07/10/98; 2001 *778 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 15/03/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 3-4-1996 HI LI proponeva opposizione, ex 1.n.689/81, innanzi al Pretore di Verona avverso l'ordinanza emessa il 20-2-96 dal Presidente della Provincia di Verona, in base a sopralluogo e relativo rapporto dei Vigili Urbani di detto Comune, ed avente ad oggetto il pagamento di £.
6.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art.33, primo comma, della legge regionale n.44 del 1992 (effettuazione di lavori di estrazione di materiale di cava non autorizzati). Costituitasi la Provincia, l'adito Pretore, in persona di vice-Pretore onorario, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione, ritenendo, sulla base di prove documentali e testimoniali, effettivamente posta in essere detta violazione di legge e “che il materiale ricavato dallo scavo veniva commercializzato". Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., la HI, con tre motivi;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Amministrazione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.33 della legge regionale del Veneto n.44 del 1982, e relativo difetto di motivazione, per non avere il Pretore considerato nella vicenda in esame insussistente l' “attività di cava" da intendersi quale "sfruttamento di risorse minerarie a fini industriali, organizzato con continuità in form di impresa”. Con il secondo motivo si deduce il vizio di illogica motivazione sul punto decisivo della "commercializzazione" del materiale in questione. Con il terzo motivo si sostiene la violazione dell'art. 23 della 1.n.689/81 non essendovi “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente". Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure. Deve premettersi, con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che il Pretore di Verona ha ampiamente e logicamente motivato il rigetto dell'opposizione della HI, a seguito di un completo esame delle risultanze processuali, non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità, ritenendo provata, in virtù del discrezionale potere valutativo del giudice di merito, la responsabilità dell'odierna ricorrente. Con particolare riferimento, a tale ultimo profilo, deve altresì rilevarsi, per quanto sostenuto nel primo motivo, che, come correttamente asserito nell'impugnata decisione, l'attività in oggetto, consistita "in lavori di estrazione e successivo asporto di materiale di cava con l'impiego di un escavatore e di un autocarro", con susseguente "commercializzazione" di detto materiale (elementi di fatto non riesaminabili da parte di questa Corte e su cui, come esposto, vi è più che sufficiente motivazione), configurano senz'altro “attività di cava", nel caso di specie non autorizzata, quale sfruttamento di risorse minerarie e del suolo, a mezzo sbancamento, a fini di utile economico, con conseguente violazione da parte della HI della richiamata norma di cui all'art.33 della 1.R.n.44 del 1982. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, in data 15-3-2001 9 e l 8 I a 6 L n L . e 3~ shh Affe logoul O p N B a , E 1 m E 8 e t N 9 s 1 L'estensore i O I - s 1 Z l 1 A a - R 4 T 2 S I G E a * CORTE SUPREMA CAS E IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinotti Depositato in Cancelleria # 19 LUG 2001 IL CANCELLIERE