Sentenza 3 giugno 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, sussiste il divieto di disporre o mantenere la custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., nei confronti di un imputato padre convivente di prole di età inferiore ai sei anni, qualora la madre sia impossibilitata a dare assistenza al bambino, versando in una situazione di grave disagio psichico e relazionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza impugnata per aver il giudice omesso di verificare la condizione di "assoluta impossibilità" della madre a dare assistenza alla prole, avendo riguardo non solo alle condizioni di questa, ma anche a quelle del figlio, in relazione al rischio derivante dal deficit "assistenziale" che sarebbe potuto conseguire alla mancata ed efficace presenza di entrambi i genitori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2016, n. 27967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27967 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2016 |
Testo completo
27 9 6 7/ 1 6 67 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 815 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. Anna Criscuolo CC 03/06/2016 - Orlando Villoni R.G.N. 18669/2016 Laura Scalia Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2016 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avvocato Pier Paolo Emanuele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 2 1. for1. Con ordinanza emessa in data 11 marzo 2016, e depositata il 16 marzo OM DO avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini rr preliminari del Tribunale di Cagliari aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. I fatti contestati attengono ai reati di cui agli artt. 74, comma 2, 73, comma 1 e 1-bis, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. L'istanza di revoca è motivata principalmente sulla base della sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e precisamente per l'impossibilità assoluta della moglie di dare assistenza ai figli minori, uno nato il [...] e l'altro il 17 dicembre 2012, in conseguenza di una sua situazione di grave disagio psichico e relazionale. L'ordinanza impugnata ha ritenuto, all'esito di una valutazione della relazione di consulenza depositata dalla difesa, e di documentazione proveniente da strutture pubbliche, anch'essa depositata dalla difesa, che la patologia riscontrata non è di natura ed intensità tale da comportare una totale incapacità della donna a provvedere al suo compito di genitore, e che la stessa, in funzione integrativa e di supporto, può godere dell'ausilio fornito dai suoi genitori.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari indicata in epigrafe, l'avvocato Pier Paolo Emanuele, quale difensore di fiducia delo DO, articolando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, il ricorso censura violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 275, comma 4, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta insussistenza di una situazione di impossibilità della moglie a dare assistenza alla prole, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che l'ordinanza impugnata esclude la sussistenza della condizione di assoluta impossibilità della moglie dello DO, FR SO, a dare assistenza ai figli, senza disporre perizia, necessaria a norma dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., ma argomentando sulla base di una valutazione "frammentaria" e soggettiva della relazione del consulente della difesa. Invero, tale relazione di consulenza ha evidenziato una situazione di «depressione atipica componente ansiosa in soggetto con funzionamento isterico della con personalità» ed ha descritto il ruolo dei genitori della donna come «totalmente sostitutivo» e non semplicemente integrativo, in quanto la SO denota una manifesta incapacità ad assumere in autonomia il ruolo genitoriale» e la necessità di risiedere stabilmente a casa dei genitori». Inoltre, l'esistenza della An situazione patologica è confermata da tre certificati medici rilasciati da struttura pubblica, attestanti, in successione, «disturbo depressivo maggiore reattivo», stato depressivo reattivo di entità grave», «disturbo depressivo maggiore 2 S ricorrente». Infine, uno dei due minori è affetto da «tratti ossessivi più marcati dell'atteso», e tale situazione prospettata anche davanti ai giudici dell'appello - cautelare, e rimasta senza risposta rende ancor più rilevante la necessità del recupero di entrambe le figure genitoriali.
2.2. Nel secondo motivo, il ricorso censura violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Si deduce che, a fronte della necessità di cura di figli minori, la custodia in carcere può essere imposta solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che, nel caso di specie, non vi è una motivazione della concretezza del pericolo di recidiva attenta a tutte le peculiarità del caso concreto (incensuratezza, periodo di detenzione, tempo del commesso reato), e che lo DO non è mai stato latitante, ma semplicemente irreperibile, sicché non si è mai volontariamente sottratto alla cattura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione alle doglianze formulate nel primo motivo, e nei limiti di seguito precisati.
2. Per evidenti ragioni logiche, occorre esaminare preliminarmente la questione dedotta nel secondo motivo, e che attiene al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata pone a fondamento della misura custodiale carceraria le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., qualificando le stesse come di notevole intensità», sia per la gravità dei fatti ascritti allo stesso, anche alla luce della dimensione dell'attività associativa, della sua dimensione nazionale, e del numero di persone coinvolte e di reati scopo commessi, sia per la latitanza protrattasi per circa quaranta giorni. Nel corpo della motivazione, il tribunale ha anche rappresentato che lo DO è stato condannato per i reati addebitatigli (artt. 74, comma 2, 73, comma 1 e 1-bis, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) alla pena di nove anni di reclusione all'esito di giudizio abbreviato. M Gli elementi addotti rendono immune da vizi logici e giuridici l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie di quella per cui si procede in termini di concretezza ed attualità e della necessità dell'applicazione della misura più afflittiva. Del resto, in 3 да presenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. a porre una doppia presunzione - relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessità del ricorso alla custodia in carcere, superabile solo se siano acquisiti elementi di segno contrario. Piuttosto, ciò che assume rilievo pregiudiziale ai fini della decisione sul ricorso, in relazione a quanto dedotto nel primo motivo, è che le esigenze cautelari sono definite di «notevole intensità»>>, ma non di «eccezionale rilevanza». Invero, in assenza di esigenze di quest'ultimo tipo, l'art. 275, comma 4, esclude l'ammissibilità della custodia in carcere del padre di minori di età inferiore ai sei anni quando la madre sia impossibilitata a dare assistenza agli stessi.
3. Nella vicenda in esame, il tribunale ha escluso l'assoluta impossibilità della moglie dello DO a dare assistenza a figli di età inferiore ai sei anni osservando, in particolare, che la patologia sofferta non è di natura ed intensità tale da comportare una totale incapacità della donna a provvedere alla sua funzione parentale, e che la stessa può fruire, in funzione integrativa e di supporto, dell'aiuto dei suoi genitori. Del tutto trascurata, però, è rimasta la circostanza, dedotta dalla difesa sia davanti al giudice per le indagini preliminari, sia davanti al tribunale del riesame, concernente le condizioni di uno dei due minori, all'epoca dell'istanza di età inferiore ai sei anni, e che, secondo la consulenza tecnica della difesa, risulta affetto da tratti ossessivi più marcati dell'atteso». Invero, in linea con una recente indicazione della giurisprudenza di legittimità, la condizione di "assoluta impossibilità" della madre a dare assistenza alla prole, a norma dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., deve individuarsi avendo riguardo non solo al soggetto chiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione del figlio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest'ultimo dal "deficit" assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo, dovuta alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori (così Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Pepe, Rv. 264725). Inoltre, secondo altro precedente di questa Corte, la situazione di "assoluta impossibilità" della madre può essere desunta anche dalle precarie condizioni di salute della donna e dalla necessità di provvedere alle necessità di altro figlio minorenne portatore di grave malattia (in questi termini Sez. 1, n. 4748 del 12/12/2013, dep. 2014, Alvaro, Rv. 258143). M E' perciò necessario integrare la lacuna riscontrata nella valutazione della condizione del figlio affetto da «tratti ossessivi più marcati dell'atteso», sia, 4 rr preliminarmente, per affermarla o negarla, sia, in caso di positivo riscontro, per porla in relazione alle patologie sofferte dalla madre: solo così sarà possibile un corretto apprezzamento della situazione di "assoluta impossibilità" della donna a dare assistenza alla prole, e precisamente la verifica diretta ad accertare se la mancata presenza di entrambi i genitori possa determinare una irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo dei minori. Occorre peraltro precisare che, a tal fine, il giudice potrà, ma non dovrà, disporre perizia. In particolare, non è utile richiamare in proposito la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: questa disposizione, infatti, non solo impone il compimento di tale tipo di accertamento a condizione che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, ma, soprattutto, è dettata specificamente per l'imputato (o l'indagato) ed attiene alla compatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione. A conferma della non diretta ed immediata riferibilità della disposizione appena citata all'accertamento delle situazioni di "assoluta impossibilità" per la madre a dare assistenza alla prole, si può evidenziare che, secondo una recente e condivisibile decisione di questa Corte, avente ad oggetto proprio una situazione depressiva, per patologia psichiatrica, costituente stato morboso tale da incidere sulla compatibilità con il regime detentivo, deve intendersi quella condizione che si risolva anche in malattia fisica (così Sez. 2, n. 6384 del 28/01/2015, Lampada, Rv. 262578). Né 1 sembra corretto derivare un obbligo cogente per il giudice, sotto il profilo dell'attività di accertamento a lui spettante, invocando una generica e parziale similitudine di situazioni.
4. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, perché il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, proceda a nuovo esame della vicenda. A norma dell'art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., deve precisarsi che il giudice del rinvio dovrà esaminare se sussista o meno una situazione di F assoluta impossibilità per la madre dei figli dell'indagato di età minore degli anni sei di dare assistenza agli stessi;
tale situazione di assoluta impossibilità dovrà essere valutata anche in considerazione della condizione del figlio affetto da tratti ossessivi più marcati dell'atteso», ponendo questa condizione, se accertata, in relazione alle patologie sofferte dalla madre, così da verificare se la mancata presenza di entrambi i genitori possa determinare una irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo dei minori. да 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 3 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio,Factor El Giovanni Conti D ub DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 LUG 2016 IL IL FUNZIONARIO JUDIZIARIO REMADI S Piera Esposito E T O R N O E C 16