Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 032 02/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 19957/9 - Rel. Consigliere Cron. 6608 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studi sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE wwwwwwwwwwLIT" DE VINCENTIS MARIO BRUNO, elettivamente domiciliato in per diritti L. 3000 15 MAR. 2001 ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo IL CANCELLIERI studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE, giusta MAGARAGGIA CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 362 -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calca alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avversO la sentenza n. 24/98 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 10/04/98 R.G.N. 659/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. Mario De TI, con ricorso del 63 87 al Pretore di Brindisi, affermava di essere affetto da varie malattie e chiedeva che l'INPS fosse condannato a corrispondergli la pensione di invalidità. L'INPS resisteva alla domanda. Il Pretore, disposte quattro ctu, rigettava il ricorso. Il De TI proponeva appello, del quale l'INPS chiedeva il rigetto e che, di fatti, era rigettato dal tribunale di Brindisi con sentenza depositata il 10 aprile 98, dopo aver disposto una nuova consulenza. Il De TI ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, si assume la violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 RDL n. 636/39, nonché omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc. Deduce testualmente il ricorrente :" il Tribunale di Brindisi, omettendo di valutare e rapportare le affezioni accertate dalle numerose consulenze, di ufficio e di parte, rispetto all'art. 10 rdl n. 636/39 e, quindi, alla incidenza delle stesse sulla residuale capacità di lavoro e di guadagno alla data della domanda amministrativa e quindi omettendo di accertare la sussistenza o meno del rischio da previsione per atti usuranti, rispetto all'attività lavorativa attitudinale ed omettendo di accertare gli elementi cd. extrapatologici (collocabilità, condizioni di mercato etc.) esso Tribunale ha contemporaneamente violato la norma richiamata ed è incorso nel vizio di motivazione di cui in epigrafe". Il ricorrente lamenta, in aggiunta, che il Tribunale abbia richiamato solo le considerazioni del proprio ctu dott. Alessandro Bocchini, privilegiandone l'esame rispetto alle altre ctų agli altri Il motivo è infondato. blends atti acquisiti al processo. 2 La prima parte della doglianza, riportata testualmente, appare riferirsi al momento della domanda amministrativa (che in ricorso si afferma essere quella del 25.11.83) e al vigore all'epoca del RDL n. 636/39 e successive modifiche ( 1. 160 del 75, art. 24), col conseguente rilievo della capacità di guadagno, in relazione, dunque, alla collocabilità e alle condizioni di mercato. Il ricorrente fa riferimento, altresì, come si è visto, al "rischio da previsione per atti usuranti". "Senonchè, nel caso in esame il Tribunale ha escluso un'invalidità tale da ridurre, nei limiti richiesti dalla legge, sia la capacità di lavoro, che la capacità di guadagno (pag. della sentenza impugnata).Pertanto, ha tenuto presente la situazione anteriore all'ingresso della legge n. 222 dell'84. 'Il Tribunale, sulla base della relazione del proprio consulente d'ufficio ha rilevato che l'invalidità dell'istante variava a secondo dell'impegno fisico richiesto, dall'11-20% per le , attività leggere ad un massimo pari al 21-40% per le attività pesanti (l'attore era stato cameriere sulle navi e barman-cfr. ricorso pag. 11). Il Tribunale ha evidenziato, altresì, che l'invalidità tale da ridurre la capacità di lavoro e di guadagno nella misura di legge è stata esclusa da quattro consulenti tecnici. Orbene, a fronte di un'invalidità così ridotta e lontana dalle soglie di legge, diventa irrilevante l'esame della collocabilità, delle occasioni di lavoro, oltrechè del rischio di usura, trattandosi di circostanze che acquistano rilievo e meritano considerazione quando l'invalidità, di per sé, presenta una consistenza tale da far sì che, collegata alle suddette circostanze, pregiudichi la capacità di guadagno. Quando, invece, come nel caso in esame, l'invalidità è decisamente ridotta (11,20% per le attività leggere e, come si è visto, l'attore era barman, per cui aveva una preparazione tecnico pratica che gli consentiva il reperimento di lavori non pesanti: barman,barista, cameriere etc) diventa superfluo l'esame delle restanti circostanze influenti sulla all capacità di guadagno, quando quest'ultima è limitatamente ridotta dalla contenuta patologia th 3 sofferta, per cui, sia pure in relazione alla collocabilità, alla situazione di mercato e al rischio d'usura, non sia tale da subire quella riduzione che, invece, è necessaria per assumere rilievo ai sensi di legge. Venendo,poi, all'esame contenuto nella consulenza di 2° grado, si è già detto che essa è stata conforme alle conclusioni già rassegnate in tre altre ctu. Dette ctu hanno ampiamente esaminato la documentazione in atti.Pertanto, il Tribunale rifacendosi alle stesse e quindi alle confutazioni, anche implicite, ma non per questo meno chiare, in esse contenute delle conclusioni contrarie, ha reso adeguata motivazione, oltretutto diffondendosi, in particolare, sulla cirrosi epatica, che costituiva la patologia preponderante, ma che il Tribunale, analizzandone la natura e le connotazioni presentate, ha spiegato, sulla scorta della ctu, essere, nella fattispecie,ben compensata. In ordine alle restanti patologie il Tribunale ne ha posto in rilievo l'inidoneità a determinare il raggiungimento della soglia invalidante. Non risultando,pertanto, i lamentati errori di diritto e le affermate lacunosità o contraddittorietà di motivazione, ne consegue che il ricorso va rigettato. N 5 1 3 8 7 E L 3 E L - D G 1 - 3 G . A L E D R T I I O T A S E I D O S I N ' E 1 . L L T R A 0 O I S L I E O D P , I T E D T A L D M S E N B O A Nulla per le spese ex art. 152 disp att. cpc. I , G N R T A O P S E A E O S R S D S E I G S , A T A
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 23 gennaio 2001 M. AunA n nih Il Presidente: Il Cons. est.: Anglicam I wanth Sholl IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. -5 MAR. 2001 oggi, IL CANCELL