Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOM DEL POPOLO ITALIANO00 262752 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU LEMA DICASSAZIONE Oggetto umpugnativa SEZIONE SECONDA CIVILE delibeca attempleare | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: condomini R.G.N. 12225/99Dott. Mario Presidente SPADONE Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 453 Cron. 73 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. © Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 23/05/01 Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FT2 DE ZI AN, DE ES, DE SU CHIAMATA STELLA, elettivamente domiciliati in IL SOLE 24 ORE ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio 310 # 1.0 GEN. 2002 dell'avvocato GRASSI L., difesi dall'avvocato LIMPIDO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FABBRICATO VIA MENTANA 11, in CONDOMINIO "CELESTRI" persona dell'Amm.re p.t. Butti Sabina, elettivamente Vitole, domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio difere 2001 dept avvocata TOLU ILVO VITOLO MASSIMO, che 881 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1372/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito 1'Avvocato VITOLO Massimo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso | per il rigetto. 1. #T₂ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 1987 il condominio "Celestri" di via Mentana 11 in Como, in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in giudizio davanti al pretore di Como l'avv. Mario Tedesco perché fosse condannato al pagamento della somma di L.
1.097.879 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale quota delle spese condominiali relative a lavori in suastraordinari approvati con delibera 5.3.86, assenza e senza il suo consenso, aventi ad oggetto, tra l'altro, il rifacimento dei de #12 frontalini balconi. Costituitosi, l'avv. Tedesco eccepiva la nullità della delibera, trattandosi di lavori da eseguirsi sulle singole proprietà e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione di quanto corrisposto e non dovuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Rimessa la causa davanti al Tribunale di Como riassunta, espletata l'istruttoria, il tribunale e. con sentenza 26 settembre 1994, condannava il Tedesco, al pagamento in favore del condominio, della somma richiesta e respingeva le domande riconvenzionali di nullità e/o annullabilità della 3 delibera ritenuta illegittima dal Tedesco, siccome attinente ad opere da eseguire su proprietà esclusiva violazione dei criteri legalie in e diregolamentari ripartizione delle spese. Affermava il tribunale che i frontalini dei balconi, quanto meno nella loro configurazione esterna, costituivano parte integrante della facciata, per cui i lavori determinati dallo stato di degrado e volti ad assicurare il decoro vincolavano anche il condomin☑o dell'edificio dissenziente. FT2 Su impugnazione dell'avv. Tedesco, che ribadiva la domanda di annullabilità della delibera per violazione dei criteri legali e regolamentari di ripartizione delle spese, domanda sulla quale il condominio in primo grado aveva accettato il contraddittorio ed in ordine alla quale lo stesso condominio, in appello, eccepiva la decadenza dalla domanda perché proposta oltre i trenta giorni dalla delibera, la corte di appello di Milano, con sentenza 19 maggio 1998, rigettava l'appello. Dichiarata ammissibile la produzione di nuova documentazione in appello (il regolamento di condominio) ai sensi del previgente art. 345 c.p.c., per essere stata la controversia introdotta 4 anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, afferma la corte d'appello, con riguardo illegittimità della delibera (per alla dedotta l'approvazione del riparto delle spese in violazione dei criteri indicati nel regolamento condominiale) che l'impugnazione è preclusa per decorrenza del termine dell'art. 1137 C.C., eccezione ammissibile pur se sollevata solo in appello, dopo che in primo grado era stato, su tale domanda, accettato il contraddittorio da parte del condominio che, nel merito, non aveva vittorioso interesse a sollevare censure contro la FT2 alcun decisione del tribunale, interesse sorto in appello con la produzione del regolamento di condominio. Ribadisce la corte territoriale, la proprietà comune dei frontalini dei balconi e pur dichiarando non esserle dato di conoscere la configurabilità esterna dell'intero edificio, afferma che l'intervento consistito nell'applicazione di scossaline in acciaio inox, avvalora la funzione protettiva dello stesso а vantaggio delle parti comuni ed in particolare della facciata perché volto ad evitare stillicidi e * sgretolamenti suscettibili di estendersi alla facciata medesima e di alterarne la conservazione. 5 Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione gli eredi dell'avv. Tedesco. Resiste con controricorso il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti IU NA, ST Tedesco, UN Tedesco, chiamata LL, tutti in qualità di eredi dell'avv. Mario Tedesco, a motivi di impugnazione: 1) - la violazione ○ falsa applicazione degli artt. 345, 112, 183, 184, 324 c.p.c. 2964 e SS. C.C. 2909 c.civ. per avere la corte d'appello di FT₂ erroneamente ritenuto ammissibile l'eccezione decadenza ex art. 1137 c.c. in ordine alla domanda di annullamento della delibera assembleare con la quale le spese relative a lavori straordinari aventi ad oggetto i frontalini dei balconi, erano state ripartite secondo i metri lineari di essi, anziché secondo i millesimi come previsto dal Regolamento condominiale, prodotto in appello, eccezione sollevata dal Condominio solo in grado di appello, nonostante: A) il medesimo, in primo grado, avesse accettato il contraddittorio sulla stessa domanda, consentendo al tribunale di pronunciarsi nel merito e di respingere la domanda in mancanza di prova di 6 una deroga convenzionale;
B) il condominio non avesse proposto appello incidentale contro l'affermata (dal Tribunale) accettazione del contraddittorio da parte sua, sull'implicita improponibilità della eccezione di decadenza insita nella statuizione del Tribunale;
del giudicato interno C) l'esistenza sull'improponibilità dell'eccezione di decadenza, inimpedisse di sollevare l'eccezione stessa appello;
2) - la violazione ○ falsa applicazione degli FT2 artt. 817, 818, 1117, 1135, 2697 c.civ. nonché l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto i frontalini dei balconi rientranti fra le parti comuni dell'edificio, quali elementi integranti la continuità della facciata, pur avendo asserito che non era stata posta in grado di conoscere la configurabilità esterna dell'intero edificio onde poter verificare come in essa si inquadravano i balconi ed i frontalini;
superando, quindi la presunzione di appartenenza esclusiva dei balconi ai proprietari delle unità immobiliari 7 corrispondenti: A) senza verificare, in concreto, la funzione prevalente dei frontalini;
B) desumendo, in astratto, dal tipo di lavoro eseguito il regime condominiale degli stessi. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'accettare il contraddittorio nel merito su una domanda il cui esercizio è precluso per il decorso del termine (di decadenza) entro il quale l'azione deve, per legge, essere proposta, configura un comportamento univoco, idoneo in sé a manifestare la tacita volontà di rinunciare al FT2 diritto di far valere l'eccezione di decadenza dall'azione. La corte d'appello, viceversa, ha negato all'accettazione del contraddittorio da parte del condominio, sulla domanda di annullamento della delibera condominiale avanzata dall'avv. Tedesco, la suddetta valenza, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali di questa corte che negano il carattere di univocità all'accettazione del contraddittorio sul merito di una domanda dal cui esercizio si sia già decaduti, affermando che il debitore può avere interesse а contestare in un primo tempo la fondatezza nel merito della domanda avversaria riservandosi di sollevare 8 successivamente l'eccezione (v. con riferimento all'eccezione di prescrizione da ultimo sent. 10129/2000). Sarebbe, quindi, per tale indirizzo giurisprudenziale, l'esistenza di un possibile interesse а contestare subito il merito della domanda, l'elemento che farebbe venir meno il carattere di univocità al comportamento su menzionato. di contro, rilevato che l'univocità ○ meno Va, di un comportamento deve essere valutata per quello FT2 che oggettivamente il comportamento esprime, e non in relazione ad un interesse che può esistere о meno. L'accettazione del contraddittorio è, di per sé, un comportamento univoco in quanto esprime la volontà di discutere il merito della controversia volontà inequivocabilmente contraria a quella che si manifesta con la proposizione dell'eccezione di volontà questa che precludedecadenza dall'azione, che la decisione sul merito sia la discussione della domanda. Ove tuttavia un interesse a discutere immediatamente il merito esista, pur intendendosi conservare il diritto a far valere la decadenza 9 necessario dall'azione successivamente, quell'univoco comportamento contrastare (l'accettazione nel merito del contraddittorio) manifestando espressamente la volontà di volersi, comunque, avvalere dell'eccezione di decadenza;
ed ove, di tale espressa volontà il giudice non abbia tenuto conto decidendo il merito, la parte che non abbia inteso rinunziare all'eccezione di decadenza è tenuta ad impugnare sul punto la decisione, all'accoglimento di unacondizionatamente impugnazione avversaria che gli sia sfavorevole, FT2 avendo essa interesse а far valere la riserva espressa ad avvalersi dell'eccezione, riserva che implicitamente la pronuncia nel merito nega. Nella presente controversia, nella quale, non solo non risulta (né peraltro è stato dedotto) che il Condominio abbia mai manifestato, in primo grado espressamente la volontà di avvalersi comunque dell'eccezione di decadenza dall'azione, nonostante l'accettazione del contraddittorio nel merito;
e nella quale, comunque, sul punto ogni discussione è ormai preclusa, per mancanza di impugnazione (appello incidentale condizionato) da parte dello stesso condominio, l'eccezione di decadenza dall'azione di annullamento della delibera 10 condominiale non poteva essere fatta valere dal Condominio in sede di appello. La facoltà di sollevare eccezioni nuove in appello, infatti, pur consentita dal previgente art. 345 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, è nella specie preclusa per essere diventata definitiva la rinuncia del condominio ad avvalersi del diritto ad esercitare l'eccezione di decadenza. Il motivo esaminato va, pertanto, accolto. Va, invece, respinto il secondo motivo di ricorso, essendo la censura infondata. FT2 Infatti il tipo di intervento che è stato effettuato sui frontalini dei balconi, e cioè l'applicazione di scossaline in acciaio inox, si configura dal punto di vista funzionale, sostanzialmente come un intervento di conservazione della facciata comune essendo volto а preservare questa dagli stillicidi e dall'umidità destinati inevitabilmente ad estendersi dai balconi di proprietà individuale alla facciata di proprietà comune. Conseguentemente, trattandosi di interventi destinati alla conservazione di un bene comune, il ricorrente, dissenziente, non poteva ad essi sottrarsi. 11 La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.
P.Q.M.
FT2 La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso e rigetta il 2° motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 23 maggio 2001. 11007129,11 Francesca Trombetta est. Or 30,99 Аравон TOT. 160,10 IL CANCELLIERE C1 Do ss Donatella D'Anna 1,0 GEN 25 AGENZIA DELLE ENTRATY ROMA 2 21-0302 A Din Reg $2317 Regis CEN (euro FPO) P. (Collega. Respons 12