Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN ME DEL POPOLO ITALIANO0 4 4 9 3 102 LA CORTE DICASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 9963/99 Cron..3844 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AN CO, elettivamente domiciliato in ROMA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentatoCASSAZIONE, e difeso dall'avvocato e Leopardi Luse ALESII BRUNO giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL - INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale GLI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, 4516 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 599/98 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 25/11/98 R.G.N. 1064/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio. CELENTANO;
udito l'Avvocato RITA RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4/11 giugno 1993 il Pretore di Avezzano, accogliendo la domanda proposta da DO NO nei confronti dell'INAIL, dichiarava il ricorrente affetto da malattia professionale con inabilità permanente del 15% e condannava l'Istituto previdenziale al pagamento della relativa rendita. Su appello dell'INAIL, il Tribunale di Avezzano, espletata nuova consulenza tecnica, rigettava la domanda dell'assicurato. Ad avviso del Tribunale la malattia dell'apparato respiratorio, accertata dal CTU, non potava ritenersi di natura professionale. Per la cassazione della decisione di secondo grado sentenza del 18/26 novembre 1998 - ricorre, formulando un unico motivo di censura, DO NO. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che, quando un lavoratore è addetto ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta dalla legge, la broncopneumopatia riscontrata nel medesimo si presume professionale, salvo che risulti accertato l'intervento di un diverso fattore patogeno;
e che l'onere della prova grava sull'INAIL. Assume che l'Istituto si è limitato a rilevare, in appello, che il CTU non aveva specificato il tipo della BPP riscontrata. Aggiunge che dalla poco attenta anamnesi lavorativa raccolta dal CTU di 3 secondo grado risulta che l'assicurato è stato coltivatore diretto fino al 1960, e che, dal 1961 è operaio avventizio presso lo zuccherificio di Celano, addetto, durante la campagna bieticola, allo scarico dei camion tramite collettori con acqua ed anche alla manutenzione degli impianti. Deduce di avere contattato uno dei responsabili dello zuccherificio, signor Luigi Massaro, il quale "ha chiarito che, negli anni in cui il NO era alle sue dirette dipendenze, il lavoratore si occupava per otto mesi l'anno, esattamente dal mese di gennaio al mese di agosto, dell'estrazione dello zucchero dai silos: in questa fase della lavorazione si è soggetti all'aspirazione del polverino contenuto nello zucchero a causa del contatto fra cristallo e cristallo. La quantità di polverino che l'organismo non riesce a trasformare in glucosio va a depositarsi nell'apparato bronco- polmoni. Solo dal mese di ottobre per circa sessanta giorni in ogni anno, il NO ha ricoperto il ruolo di addetto alla spruzzatura delle bietole". Il ricorso non è fondato. Non viene precisata in quale lavorazione tabellata (tra quelle elencate nell'allegato n. 4 al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei vari testi succedutisi nel tempo) rientrerebbe l'occupazione svolta dall'assicurato presso lo zuccherificio, né viene indicato come e perché il CTU di secondo grado - ed il Tribunale che ne ha condiviso il parere - hanno erroneamente ritenuto il carattere non professionale della malattia respiratoria. Si propone, invece, una argomentazione di merito che, a quanto viene riferito, è stata assunta addirittura fuori del processo (“per chiarire il grado di esposizione a rischio, abbiamo contattato uno dei responsabili del settore introduzione-riestrazione zucchero da silos..."). Il che è chiaramente inammissibile. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il cons. estensore Il Presidente Guglichen Casull наlifelenier Plick e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -5 FEB. 2002 R E P U T IL CANCELLIERECANCELLI R O F I D STA , O SSA LL O P TA O 10 IM 3 , . 3 SA A A 5 T D D R . TE 'A N L O ESEN AI 3 ISTR 7 O EG ITT 3 R 1 IR D A LL O E D 5 I S