CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 19424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19424 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NA NG, nata a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 216/21 SIGE della Corte di appello di Napoli del 26 aprile 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Assunta COCUMELLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19424 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, con ordinanza del 26 aprile 2022 rigettato la richiesta, presentata da NO NA NG, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2002, divenuta irrevocabile il successivo 17 dicembre 2002, con la quale, in riforma della precedente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano, del 21 marzo 2001, la Corte partenopea aveva dichiarato non doversi procedere a carico della NO in ordine ad uno dei reati contestati, aveva assolto la medesima in ordine all'altra imputazione per insussistenza del fatto, mentre aveva riqualificato la terza imputazione contestata in quanto violazione dell'art. 20, lettera b) , della legge n. 47 del 1985, revocando esclusivamente l'ordine di rimessione in pristino, ma non quello di demolizione. Nel formulare l'incidente di esecuzione la ricorrente difesa aveva segnalato che la demolizione poteva avere ad oggetto esclusivamente le opere eseguite successivamente a quelle che già avevano formato oggetto di una precedente sentenza con la quale era stata dichiarata la estinzione del reato edilizio per la intervenuta prescrizione;
la Corte territoriale aveva al riguardo replicato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita e ciò anche quando per le precedenti condotte era già maturato il termine prescrizionale del relativo reato, atteso che i nuovi lavori ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui strutturalmente ineriscono. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la NO, affidando le sue doglianze a due distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla questione riguardante l'oggetto dell'ordine di demolizione, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che le opere attinte dall'ordine di demolizione sono solo quelle accertate in data 28 novembre 1997, mentre per quelle interessate da altra pronunzia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, accertate in data 8 settembre 1997, non era mai stato emesso alcun ordine di demolizione, sicchè la esecuzione della sentenza del 9 luglio 2002 non avrebbe potuto comportare anche la demolizione delle opere in ordine alle quali vi era stata una 2 precedente sentenza definitiva che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato in ipotesi commesso attraverso la loro edificazione. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la ordinanza emessa dal Giudice della esecuzione in quanto in essa non sarebbe stato tenuto in debito conto, come invece richiesto anche dalla giurisprudenza delle Corti internazionali, il principio di proporzionalità fra gli interessi pubblici soddisfatti attraverso la esecuzione dell'ordine di demolizione e quelli privati in tal modo sacrificati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendo risultato fondato il primo motivo di impugnazione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Esaminando, comunque, prioritariamente il secondo motivo di ricorso se ne rileva la infondatezza. Ed infatti, come, peraltro già affermato da questa Corte, il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all'art. 8 della CEDU, non è tutelato in termini assoluti in sede di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ma esso è oggetto di bilanciamento con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2019, n. 48021). Ciò considerato e rilevato anche che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza della Corte Edu valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un Tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (Corte di 3 cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5822; idem Sezione III penale, 8 gennaio 2021, n. 423), ritiene questa Corte che nell'occasione il Giudice della esecuzione si sia ben dato carico di valutare il rispetto dei principi dianzi evocati. La Corte territoriale ha, infatti, posto in luce sia la evidente esorbitanza dell'immobile in questione, costituito da tre livelli di piano, suddiviso in autonomi appartamenti accessoriati, forniti di cantine pertinenziali ed avente una volumetria di oltre 1.200,00 mc, rispetto alle sufficienti esigenze abitative;
ha altresì segnalato, in assenza di fattori deponenti per la esistenza di situazioni di bisogno sanitario a carico della ricorrente ovvero di altre specifiche ragioni oggetto di bilanciamento, che nel lungo tempo intercorso fra la avvenuta definitività della sentenza della cui esecuzione oggi si tratta ed il provvedimento con il quale si è disposta autoritativamente tale esecuzione, la ricorrente non risulta essersi attivata onde risolvere in termini di liceità il proprio problema abitativo. Tali elementi di giudizio rendono giustificata la prevalenza, in occasione del bilanciamento, dell'interesse pubblico alla demolizione rispetto a quello strettamente privato alla conservazione dell'immobile. Fondato è, viceversa, il primo motivo di ricorso. È il caso di riassumere i fatti che hanno preceduto la proposizione dell'incidente di esecuzione la cui definizione ha dato origine al provvedimento ora impugnato: da quanto risulta in atti, la NO ha subito una condanna per la realizzazione di un manufatto in assenza del prescritto permesso a costruire, corredata dall'ordine di demolizione delle opere abusive, in data 21 marzo 2001, con sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano;
per quel che ora interessa, tale sentenza, quanto alla condanna per l'illecito edilizio, sebbene diversamente qualificato, è stata confermata, anche in relazione all'ordine di demolizione, dalla Corte di appello di Napoli il successivo 9 luglio 2002; la pronunzia in questione è divenuta definitiva in data 17 dicembre 2002. Tale pronunzia, secondo quanto affermato dalla ricorrente -e sul punto la circostanza non appare essere stata posta in discussione né tanto meno smentita nella ordinanza ora impugnata - era stata preceduta da una altra pronunzia, avente ad oggetto anch'essa la realizzazione di un immobile in assenza di preventivo permesso a costruire;
in questo caso, però, la sentenza 4 era stata di proscioglimento, essendo il reato contestato già estinto per prescrizione. Ora, posto che, secondo quanto emerge dalla lettura della ordinanza impugnata, la contestazione da cui è scaturita la sentenza della cui esecuzione ora si tratta ha ad oggetto la avvenuta prosecuzione di lavori edili realizzati sull'immobile già abusivamente realizzato oggetto della precedente sentenza di proscioglimento, si rileva, come segnalato da questa Corte, che i principi giurisprudenziali evocati dalla Corte partenopea a sostegno della propria decisione di rigetto del ricorso presentato dalla NO, seppure astrattamente condivisibili, non appaiono pertinenti al caso in questione o, quanto meno, la Corte non ne ha motivato la effettiva pertinenza e la complessiva portata. Infatti, la Corte di Napoli non ha considerato né la circostanza che la prosecuzione dell'attività edilizia da parte della NO ha avuto ad oggetto un immobile in relazione al quale già vi era stata una pronunzia giurisdizionale di intervenuta prescrizione dei reati all'epoca contestati né l'obbiettivo contenuto della decisione assunta con la sentenza con la quale è stato definito il precedente giudizio a carico della odierna ricorrente. Ed invero, premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione (nonché quello di rimessione dei luoghi in pristino stato), corollario delle sentenze accertative degli abusi edilizi o paesaggistici, può conseguire, ove si eccettui la ipotesi della lottizzazione abusiva per, la quale vale un regime normativo derogatorio più severo (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2022, n. 21910; idem Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5816), solamente nel caso in cui la conclusione del procedimento penale abbia condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non essendo idonea a tal fine la sola sentenza dichiarativa della prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 luglio 2017, n. 37836; idem Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50441), va rilevato che i precedenti giurisprudenziali alla cui autorevolezza la Corte partenopea si richiama (come gli altri pronunziati in materia da questa Corte) appaiono non pertinenti rispetto al caso ora in esame posto che gli stessi non sono stato pronunziati in una fattispecie, quale è la presente, in cui la preesistente opera abusiva già aveva formato oggetto di una sentenza dì estinzione del reato per effetto della intervenuta prescrizione. La rivalutazione, sia pure ai soli fini della esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva da parte dell'autorità giudiziaria - ordine si 5 precisa che non risulta essere stato impartito quanto alla porzione di immobile esulante rispetto al contenuto della sentenza della Corte territoriale del 9 luglio 2002 in quanto per la restante parte vi era stata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione - costituirebbe, in sostanza, per un verso, violazione di quanto disposto con la prima sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione del reato a suo tempo contestato, e, per altro verso, violazione del principio del ne bis in idem processuale, posto che sarebbe oggetto di una determinata previsione giurisdizionale, indubbiamente peggiorativa, un fatto per il quale già vi è stata sentenza di proscioglimento, sia pure per prescrizione. Vuole con ciò intendersi che la Corte di appello non ha tenuto conto del dato, acclarato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a differenza del caso in cui non vi sia stata una precedente sentenza, la prosecuzione dei lavori posta in essere dopo una sentenza di condanna (ma deve ritenersi che ciò valga a maggior ragione ove vi sia stata una sentenza di proscioglimento) integra non la prosecuzione della precedente condotta illecita ma un nuovo reato edilizio (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36215), in relazione al quale la eventuale sentenza di condanna costituisce un nuovo, autonomo, titolo esecutivo e non la estensione del precedente. Va, d'altra parte, anche, considerato che in realtà, essendo il titolo giudiziale ora suscettibile di essere posto in esecuzione rappresentato esclusivamente dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 luglio 2002, appare inspiegabile il motivo in forza del quale, secondo quanto sostenuto dalla Corte territoriale quale giudice della esecuzione, lo stesso potrebbe estendere la sua portata al di là dell'ambito oggettivo fissato dal contenuto della medesima sentenza, la quale, per come dianzi riportato, parrebbe limitarsi a sanzionare la prosecuzione dei lavori e non anche la loro fase iniziale in relazione alla quale fase l'ordine di demolizione impartito con la sentenza della cui esecuzione ora si tratta appare estraneo. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere accolto nei limiti dianzi ìndicati e la ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione personale, provvederà, alla luce dei principi esposti, alla determinazione dell'ambito applicativo dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza della medesima Corte emessa a carico della odierna ricorrente in data 9 luglio 2002.
PQM
6 Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Assunta COCUMELLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19424 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 09/01/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, con ordinanza del 26 aprile 2022 rigettato la richiesta, presentata da NO NA NG, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2002, divenuta irrevocabile il successivo 17 dicembre 2002, con la quale, in riforma della precedente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano, del 21 marzo 2001, la Corte partenopea aveva dichiarato non doversi procedere a carico della NO in ordine ad uno dei reati contestati, aveva assolto la medesima in ordine all'altra imputazione per insussistenza del fatto, mentre aveva riqualificato la terza imputazione contestata in quanto violazione dell'art. 20, lettera b) , della legge n. 47 del 1985, revocando esclusivamente l'ordine di rimessione in pristino, ma non quello di demolizione. Nel formulare l'incidente di esecuzione la ricorrente difesa aveva segnalato che la demolizione poteva avere ad oggetto esclusivamente le opere eseguite successivamente a quelle che già avevano formato oggetto di una precedente sentenza con la quale era stata dichiarata la estinzione del reato edilizio per la intervenuta prescrizione;
la Corte territoriale aveva al riguardo replicato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita e ciò anche quando per le precedenti condotte era già maturato il termine prescrizionale del relativo reato, atteso che i nuovi lavori ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui strutturalmente ineriscono. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la NO, affidando le sue doglianze a due distinti motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla questione riguardante l'oggetto dell'ordine di demolizione, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che le opere attinte dall'ordine di demolizione sono solo quelle accertate in data 28 novembre 1997, mentre per quelle interessate da altra pronunzia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, accertate in data 8 settembre 1997, non era mai stato emesso alcun ordine di demolizione, sicchè la esecuzione della sentenza del 9 luglio 2002 non avrebbe potuto comportare anche la demolizione delle opere in ordine alle quali vi era stata una 2 precedente sentenza definitiva che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato in ipotesi commesso attraverso la loro edificazione. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata la ordinanza emessa dal Giudice della esecuzione in quanto in essa non sarebbe stato tenuto in debito conto, come invece richiesto anche dalla giurisprudenza delle Corti internazionali, il principio di proporzionalità fra gli interessi pubblici soddisfatti attraverso la esecuzione dell'ordine di demolizione e quelli privati in tal modo sacrificati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, essendo risultato fondato il primo motivo di impugnazione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Esaminando, comunque, prioritariamente il secondo motivo di ricorso se ne rileva la infondatezza. Ed infatti, come, peraltro già affermato da questa Corte, il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all'art. 8 della CEDU, non è tutelato in termini assoluti in sede di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ma esso è oggetto di bilanciamento con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2019, n. 48021). Ciò considerato e rilevato anche che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza della Corte Edu valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un Tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (Corte di 3 cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5822; idem Sezione III penale, 8 gennaio 2021, n. 423), ritiene questa Corte che nell'occasione il Giudice della esecuzione si sia ben dato carico di valutare il rispetto dei principi dianzi evocati. La Corte territoriale ha, infatti, posto in luce sia la evidente esorbitanza dell'immobile in questione, costituito da tre livelli di piano, suddiviso in autonomi appartamenti accessoriati, forniti di cantine pertinenziali ed avente una volumetria di oltre 1.200,00 mc, rispetto alle sufficienti esigenze abitative;
ha altresì segnalato, in assenza di fattori deponenti per la esistenza di situazioni di bisogno sanitario a carico della ricorrente ovvero di altre specifiche ragioni oggetto di bilanciamento, che nel lungo tempo intercorso fra la avvenuta definitività della sentenza della cui esecuzione oggi si tratta ed il provvedimento con il quale si è disposta autoritativamente tale esecuzione, la ricorrente non risulta essersi attivata onde risolvere in termini di liceità il proprio problema abitativo. Tali elementi di giudizio rendono giustificata la prevalenza, in occasione del bilanciamento, dell'interesse pubblico alla demolizione rispetto a quello strettamente privato alla conservazione dell'immobile. Fondato è, viceversa, il primo motivo di ricorso. È il caso di riassumere i fatti che hanno preceduto la proposizione dell'incidente di esecuzione la cui definizione ha dato origine al provvedimento ora impugnato: da quanto risulta in atti, la NO ha subito una condanna per la realizzazione di un manufatto in assenza del prescritto permesso a costruire, corredata dall'ordine di demolizione delle opere abusive, in data 21 marzo 2001, con sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Gragnano;
per quel che ora interessa, tale sentenza, quanto alla condanna per l'illecito edilizio, sebbene diversamente qualificato, è stata confermata, anche in relazione all'ordine di demolizione, dalla Corte di appello di Napoli il successivo 9 luglio 2002; la pronunzia in questione è divenuta definitiva in data 17 dicembre 2002. Tale pronunzia, secondo quanto affermato dalla ricorrente -e sul punto la circostanza non appare essere stata posta in discussione né tanto meno smentita nella ordinanza ora impugnata - era stata preceduta da una altra pronunzia, avente ad oggetto anch'essa la realizzazione di un immobile in assenza di preventivo permesso a costruire;
in questo caso, però, la sentenza 4 era stata di proscioglimento, essendo il reato contestato già estinto per prescrizione. Ora, posto che, secondo quanto emerge dalla lettura della ordinanza impugnata, la contestazione da cui è scaturita la sentenza della cui esecuzione ora si tratta ha ad oggetto la avvenuta prosecuzione di lavori edili realizzati sull'immobile già abusivamente realizzato oggetto della precedente sentenza di proscioglimento, si rileva, come segnalato da questa Corte, che i principi giurisprudenziali evocati dalla Corte partenopea a sostegno della propria decisione di rigetto del ricorso presentato dalla NO, seppure astrattamente condivisibili, non appaiono pertinenti al caso in questione o, quanto meno, la Corte non ne ha motivato la effettiva pertinenza e la complessiva portata. Infatti, la Corte di Napoli non ha considerato né la circostanza che la prosecuzione dell'attività edilizia da parte della NO ha avuto ad oggetto un immobile in relazione al quale già vi era stata una pronunzia giurisdizionale di intervenuta prescrizione dei reati all'epoca contestati né l'obbiettivo contenuto della decisione assunta con la sentenza con la quale è stato definito il precedente giudizio a carico della odierna ricorrente. Ed invero, premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione (nonché quello di rimessione dei luoghi in pristino stato), corollario delle sentenze accertative degli abusi edilizi o paesaggistici, può conseguire, ove si eccettui la ipotesi della lottizzazione abusiva per, la quale vale un regime normativo derogatorio più severo (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2022, n. 21910; idem Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5816), solamente nel caso in cui la conclusione del procedimento penale abbia condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non essendo idonea a tal fine la sola sentenza dichiarativa della prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 luglio 2017, n. 37836; idem Sezione III penale, 23 dicembre 2015, n. 50441), va rilevato che i precedenti giurisprudenziali alla cui autorevolezza la Corte partenopea si richiama (come gli altri pronunziati in materia da questa Corte) appaiono non pertinenti rispetto al caso ora in esame posto che gli stessi non sono stato pronunziati in una fattispecie, quale è la presente, in cui la preesistente opera abusiva già aveva formato oggetto di una sentenza dì estinzione del reato per effetto della intervenuta prescrizione. La rivalutazione, sia pure ai soli fini della esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva da parte dell'autorità giudiziaria - ordine si 5 precisa che non risulta essere stato impartito quanto alla porzione di immobile esulante rispetto al contenuto della sentenza della Corte territoriale del 9 luglio 2002 in quanto per la restante parte vi era stata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione - costituirebbe, in sostanza, per un verso, violazione di quanto disposto con la prima sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione del reato a suo tempo contestato, e, per altro verso, violazione del principio del ne bis in idem processuale, posto che sarebbe oggetto di una determinata previsione giurisdizionale, indubbiamente peggiorativa, un fatto per il quale già vi è stata sentenza di proscioglimento, sia pure per prescrizione. Vuole con ciò intendersi che la Corte di appello non ha tenuto conto del dato, acclarato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a differenza del caso in cui non vi sia stata una precedente sentenza, la prosecuzione dei lavori posta in essere dopo una sentenza di condanna (ma deve ritenersi che ciò valga a maggior ragione ove vi sia stata una sentenza di proscioglimento) integra non la prosecuzione della precedente condotta illecita ma un nuovo reato edilizio (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36215), in relazione al quale la eventuale sentenza di condanna costituisce un nuovo, autonomo, titolo esecutivo e non la estensione del precedente. Va, d'altra parte, anche, considerato che in realtà, essendo il titolo giudiziale ora suscettibile di essere posto in esecuzione rappresentato esclusivamente dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 9 luglio 2002, appare inspiegabile il motivo in forza del quale, secondo quanto sostenuto dalla Corte territoriale quale giudice della esecuzione, lo stesso potrebbe estendere la sua portata al di là dell'ambito oggettivo fissato dal contenuto della medesima sentenza, la quale, per come dianzi riportato, parrebbe limitarsi a sanzionare la prosecuzione dei lavori e non anche la loro fase iniziale in relazione alla quale fase l'ordine di demolizione impartito con la sentenza della cui esecuzione ora si tratta appare estraneo. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere accolto nei limiti dianzi ìndicati e la ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione personale, provvederà, alla luce dei principi esposti, alla determinazione dell'ambito applicativo dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza della medesima Corte emessa a carico della odierna ricorrente in data 9 luglio 2002.
PQM
6 Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente