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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRAP
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1141/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1219/2025 depositato il 05/05/2025, la Ricorrente_1 a, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500005942000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973; 3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4- difetto di motivazione;
5-prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo, rilevando l'insussistenza della pretesa tributaria, per omessa e/o irregolare notifica delle sottostanti cartelle di pagamento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e la conseguente inutilizzabilità della relativa produzione documentale, sollevata da parte ricorrente nella memoria depositata il 25/09/2025.
La doglianza è fondata.
Nel giudizio tributario di primo grado le parti hanno facoltà di produrre documenti entro il termine previsto dall'art.32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, con l'osservanza delle formalità previste dall'art.24, comma 1. Tale termine deve ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass. n.14750/2021). Nel caso in esame la produzione documentale dell'Ufficio è stata effettuata unitamente alle controdeduzioni in data 18/09/2025, quando era decorso il suddetto termine di gg.20 liberi prima della data fissata per la trattazione del ricorso (08/10/2025), quindi tardivamente.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), per inutilizzabilità della produzione documentale, comporta l'illegittimità derivata del preavviso di fermo impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte ricorrente e con disrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, che liquida in €1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge
.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
US RE UR LE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 DIRITTO ANNUALE CCIAA - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 IRAP
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005942000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1141/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1219/2025 depositato il 05/05/2025, la Ricorrente_1 a, in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500005942000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 BIS in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- violazione dell'art.50 DPR n.602/1973; 3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4- difetto di motivazione;
5-prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo, rilevando l'insussistenza della pretesa tributaria, per omessa e/o irregolare notifica delle sottostanti cartelle di pagamento.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e la conseguente inutilizzabilità della relativa produzione documentale, sollevata da parte ricorrente nella memoria depositata il 25/09/2025.
La doglianza è fondata.
Nel giudizio tributario di primo grado le parti hanno facoltà di produrre documenti entro il termine previsto dall'art.32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, con l'osservanza delle formalità previste dall'art.24, comma 1. Tale termine deve ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass. n.14750/2021). Nel caso in esame la produzione documentale dell'Ufficio è stata effettuata unitamente alle controdeduzioni in data 18/09/2025, quando era decorso il suddetto termine di gg.20 liberi prima della data fissata per la trattazione del ricorso (08/10/2025), quindi tardivamente.
Sicchè, la mancanza di idonea prova della notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento), per inutilizzabilità della produzione documentale, comporta l'illegittimità derivata del preavviso di fermo impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte ricorrente e con disrazione in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, che liquida in €1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge
.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
US RE UR LE