Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
La rilevanza penale della condotta di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione - a norma dell'art.6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 210 del 2008 recante misure volte a fronteggiare l'emergenza ambientale nella regione Campania - prescinde dai requisiti dimensionali e di peso richiesti dalla lett. a), stessa norma, per la diversa condotta di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 46712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46712 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/10/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3062
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 23018/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR IO, n. a Napoli il 22/07/1955;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 29/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilità;
udite le conclusioni dell'Avv. Armellini P., in sostituzione dell'Avv. Santini, che si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/10/2012 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa a seguito di rito abbreviato, ha rideterminato nei confronti di RR IO la pena in quella di mesi sei di reclusione ed Euro 8.000 di multa per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
2. Ha proposto ricorso personalmente l'imputato che con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 6 cit.; infatti, mentre la norma impone che la misurazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti sia effettuata da tecnici dell'Arpac, nella specie la stessa, contrariamente a quanto argomentato dai giudici, è stata effettuata da soli agenti di p.g..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza del ricorrente, invocando una irrituale procedura di quantificazione dei rifiuti raccolti, pare muovere dal presupposto che ai fini della configurabilità del reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), conv. in L. n. 210 del 2008
(come richiamato dal D.L. n. 196 del 2010, art. 1, comma 7 ter, conv. in L. n. 1 del 2011), nella specie consistito appunto, come da addebito, nella raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, sia necessario che detti rifiuti oltrepassino i limiti volumetrici e dimensionali previsti dal medesimo art. 6, comma 1, lett. a) e che tale circostanza debba, poi, essere accertata dal solo personale dell'Arpac e non anche da altri organi (in particolare di polizia). Entrambi i presupposti, tuttavia, non sono rinvenibili nella normativa di riferimento.
Se infatti è ben vero che il cit. D.L. n. 172, art. 6, comma 1, lett. a), sanziona la condotta di chiunque abbandoni, scarichi, depositi sul suolo o nel sottosuolo o immetta nelle acque superficiali o sotterranee o incendi "rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza e larghezza superiori a cinquanta centimetri", è altrettanto indubitabile che l'art. 6, comma 1, lett. d), sanziona invece, espressamente, la raccolta ed il trasporto in mancanza dell'autorizzazione, unicamente "di rifiuti non pericolosi" al n. 1, e di "rifiuti pericolosi" al n. 2, senza ulteriori specificazioni dimensionali o di peso. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto con riferimento alle condotte di cui alla lett. a), il legislatore ha ritenuto penalmente rilevante il fatto della raccolta e del trasporto a prescindere da ulteriori requisiti, solo essendo necessario, evidentemente, che raccolta e trasporto si riferiscano, ovviamente, ad oggetti rientranti nella nozione di "rifiuto". Neppure, poi, la norma prevede che l'accertamento sulla natura di detti oggetti debba essere effettuato necessariamente, come preteso dal ricorrente, da personale dell'Arpac, sì che accertamenti, svolti invece da organi diversi dovrebbero essere considerati illegittimi, determinante essendo solo che gli accertamenti vengano comunque eseguiti con modalità e criteri idonei ad offrire risultati attendibili.
Nella specie, incontestata da parte del ricorrente la circostanza che si sia posta in essere la condotta di raccolta e trasporto di beni appartenenti al novero di "rifiuti", risulta, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, confermativa, anche su tale punto, di quella del Tribunale, che già il solo serbatoio zincato trasportato presentava una capacità di circa 1.000 litri (essendo nel complesso, come risultante segnatamente dalla sentenza del Tribunale, la quantità di specie quella di circa 1,50 mc. e quindi di circa 2 quintali), e che gli accertamenti vennero eseguiti sia dai carabinieri che da personale tecnico dell'Arpac.
Il ricorso appare pertanto manifestamente infondato sotto qualsivoglia aspetto, conseguendone, come già detto, l'inammissibilità e la condanna alle spese del processo e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013