Ordinanza 15 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/03/2018, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento penale a carico di FI NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RILEVATO IN FATTO
Col decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di OT NI. Nel provvedimento impugnato è evidenziata la violazione della disposizione di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede l'obbligo di dichiarazione o di elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. nell'istanza di misura alternativa. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre per Cassazione, ritenendo non necessario indicare espressamente il domicilio, alla luce delle finalità del procedimento di sorveglianza e dell'interesse alla risocializzazione del condannato, da ritenere prevalenti rispetto a quello di agevolare le procedure di notifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, salvo che si tratti di condannato latitante o irreperibile (v., tra le altre, Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407; Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ald Esposito Francesco Maria Silvio