Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
In materia di estradizione dall'estero, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato va calcolato dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali e non da quello dell'arresto in territorio estero.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2009, n. 35888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35888 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 630
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 7263/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI UE EN N. IL 22/04/1967;
avverso ORDINANZA del 26/11/2008 del TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere FEDERICO Raffaello;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip del tribunale di Napoli, con ordinanza del 21.5.2007, aveva applicato a RC MO QU la misura della custodia cautelare in carcere essendo questi indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'ordinanza fu notificata il 21.7.2007 all'interessato mentre si trovava in Spagna essendovi detenuto in espiazione pena. Venne quindi tradotto in Italia a conclusione della procedura di estradizione e, due giorni dopo, il 9.8.2007, fu sottoposto all'interrogatorio.
Nei confronti dello stesso indagato, il 23.7.2003 il G.I.P. di Napoli aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. RC presentò il 1.7.2008 un'istanza diretta a fare dichiarare l'inefficacia della misura per la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. L'istanza fu respinta con ordinanza del 7.7.2008 dal GIP del tribunale di Napoli che ritenne che la misura non era mai stata eseguita e quindi che i termini non erano mai iniziati a decorrere, in quanto l'Audiencia National spagnola aveva applicato al RC la misura denominata "libertà provvisoria" perché questi doveva scontare una pena di cinque anni ed otto mesi di reclusione ed a causa di ciò si trovava recluso nel Centro penitenziario di Madrid.
RC ripresentò l'istanza dopo essere stato tradotto in Italia adducendo anche il fatto che sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio in ritardo e che per lo stesso fatto sarebbe stato già giudicato con la sentenza dello stesso GIP di Napoli del 18.3.2004.
L'istanza venne rigettata dal GIP di Napoli con ordinanza 18.8.2008. In relazione alla prima questione il giudice ha ripetuto l'argomento addotto dalla ordinanza 7.7.08. In relazione alle altre questioni ha escluso che l'interrogatorio fosse stato fatto in ritardo dal momento che RC era stato arrestato il 7.8.08 al suo arrivo in Italia all'aeroporto di Fiumicino, così come ha escluso l'eccezione del bis in idem dal momento che con la sentenza del 2004 era stato giudicato per la sola detenzione di kg. 12,487 di cocaina, mentre nel procedimento attuale era indagato per il diverso reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Avverso le due ordinanze RC ha proposto appello, che il tribunale del riesame di Napoli ha rigettato con l'ordinanza del 26.11.2008, dopo avere riunito i due procedimenti;
il tribunale ha confermato le argomentazioni tutte contenute nelle ordinanza del GIP. Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RC riproponendo le stesse argomentazioni già proposte nelle istanze rigettate e davanti al tribunale nel giudizio di appello.
Come primo motivo deduce la violazione dell'art. 294 c.p.p.. Sostiene che i termini per effettuare l'interrogatorio avrebbero iniziato a decorrere dal 4 agosto 2008, quando RC, terminata l'espiazione della pena per la quale era stato detenuto in Spagna, non era stato posto in libertà ma era stato trattenuto in vinculis ed era stato portato in Italia solo il 7 agosto successivo. Sostiene anche che il mandato di arresto europeo esplicherebbe i propri effetti fin dal momento della notifica dell'ordinanza all'indagato, avvenuta il 2 luglio 2007. Il giudice italiano avrebbe potuto procedere all'interrogatorio nel termine previsto dall'art.294 c.p.p. utilizzando la rogatoria internazionale.
Come secondo motivo deduce la violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Sostiene che gli elementi posti a sostegno dell'ordinanza cautelare del 21.5.2007 erano già conosciuti o conoscibili dalla Procura della Repubblica al momento della emissione della emissione della prima ordinanza, tanto che il numero di iscrizione nel registro degli indagati (19124/02 R.G.N.R.) riportato nell'ordinanza sarebbe addirittura anteriore rispetto a quello riportato nella precedente ordinanza (33040 R.G.N.R.).
Come terzo motivo deduce la violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3.
Sostiene che l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare sarebbe iniziata il 2.7.2007, quando venne notificata al RC, dal momento che l'autorità procedente non aveva emesso alcun provvedimento che ne sospendesse o rinviasse gli effetti. La ripetizione della notifica all'arrivo in Italia sarebbe stata ininfluente.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato, perché tutti i motivi dedotti sono infondati.
In relazione al primo motivo, il tribunale ha ritenuto che la data di inizio dell'esecuzione dell'ordinanza del 21.5.2007 non poteva non identificarsi nel 7.8.08, quando, giunto in Italia, RC venne arrestato nello scalo aereo di Fiumicino.
L'affermazione è corretta ed è in linea con l'interpretazione delle norme data da questa Corte, per la quale "In materia di estradizione dall'estero, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio dell'arrestato va calcolato dal momento della consegna dell'estradato alle autorità italiane e non da quello dell'arresto in territorio estero" (Cass. Pen., sez. 6^, 19.12.1997, n. 5176; Cass. Pen., sez. 6^, 14.12.1993 - Zisa). Ciò che conta è la messa a disposizione dell'arrestato da parte dell'autorità straniera ed è incensurabile la scelta di non servirsi della rogatoria internazionale. È irrilevante che RC sia stato tradotto in Italia in vinculis, perché ciò è stato in conseguenza dell'attivazione della procedura di estradizione. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza 14535 del 2006, ha precisato la portata dell'art. 297 c.p.p., comma 3 nel senso che la sua applicazione debba essere limitata ai soli casi di procedimenti "per lo stesso fatto benché diversamente circostanziato o qualificato". Correttamente l'eccezione è stata rigettata perché l'ordinanza del 21.5.2007 si inseriva in un procedimento per l'accertamento del reato di partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti e sì trattava di un fatto diverso dal semplice trasporto di droga per il quale era stata emessa l'ordinanza del 23.7.2003. Correttamente è stato escluso che fra i due reati si fosse potuto configurare il vincolo di connessione qualificata non potendosi ravvisare l'identità del disegno criminoso dal momento che il reato fine non poteva ritenersi programmato, nemmeno nelle sole sue linee essenziali, fin dal momento dell'adesione al consorzio criminoso. Poiché la retrodatazione costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria se nell'ambito dello stesso procedimento viene procrastinata l'adozione della misura o se l'inizio del secondo procedimento viene rinviato o viene tenuto separato dal primo, il tribunale ha escluso che al momento dell'arresto del RC avvenuto il 23.7.2003 fossero già desumibili gli elementi posti a fondamento della seconda imputazione;
solo dopo l'arresto ed a seguito di varie intercettazioni era emerso che il corriere era già stato utilizzato in passato per trasportare stupefacenti e che l'associazione si era interessata per la nomina a quest'ultimo di un difensore di fiducia. Proprio perché gli elementi per ipotizzare il reato associativo erano emersi solo successivamente a seguito di ulteriori indagini è irrilevante il numero di iscrizione nel registro degli indagati.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il precedente periodo di detenzione subito in Spagna non poteva venire considerato ai sensi dell'art. 722 c.p.p. perché esso era avvenuto per espiazione pena e l'autorità spagnola aveva sospeso l'esecuzione della misura cautelare applicando l'istituto della "libertà provvisoria", istituto correttamente ritenuto compatibile dal tribunale con l'ordinamento giudico italiano ai sensi dell'art.722 c.p.p.; dalla notifica dell'ordinanza, avvenuta il 2.7.07,
correttamente non è stata ritenuta iniziata l'esecuzione perché essa era stata eseguita ai fini del procedimento di estradizione e va riconfermato quanto detto a proposito del primo motivo e cioè che l'esecuzione deve ritenersi iniziata solo con la messa a disposizione dell'arrestato in Italia.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Provvederà la cancelleria agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009