Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di prova documentale, l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. contiene necessariamente, anche implicitamente, la attestazione di conformità all'originale che ne costituisce il presupposto. Ne consegue che il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714, secondo comma cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12241 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAZIOLI LANTE 14, presso l'avvocato DINO RUTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO SPAZZALI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OL AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso l'avvocato FRANCESCO DU BESSÈ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CELESTINO CORICA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 903/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente l'Avvocato DU BESSÈ che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2-6.6.2000 la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da OL AN avverso la sentenza del Tribunale di Novara che, all'esito del giudizio di separazione promosso dalla moglie AN VO, aveva, fra l'altro, dichiarato la separazione con addebito nei confronti del medesimo. Osservava al riguardo la Corte di merito che, essendo stato l'appello proposto con atto di citazione, anziché con ricorso come previsto, ed essendo stato poi depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, se ne doveva rilevare la tardività.
Dopo aver richiamato l'art. 23 della Legge 74/87 che prevede il rinvio, per le cause di separazione, alla disciplina processuale prevista dall'art. 4 della Legge 898/70 per i procedimenti di divorzio, con la conseguente introduzione del giudizio con ricorso e l'applicabilità, prevista espressamente per il giudizio di appello, del rito della Camera di consiglio, rilevava la Corte d'Appello che qualora, come nel caso in esame, l'appello venga proposto con atto di citazione anziché con ricorso, l'impugnazione va ritenuta ugualmente valida per il principio della conservazione degli atti processuali purché il deposito avvenga entro i termini perentori previsti dagli artt. 325 e 327 C.P.C.. Osservava quindi che tale condizione non si era verificata in quanto la sentenza era stata notificata in data 22.2.2000, l'atto di appello era stato notificato il 20.3.2000 ma depositato solo il 28.3.2000, vale a dire oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Rilevava altresì la validità della notificazione della sentenza malgrado si sia trattato di copia che il cancelliere aveva dichiarato conforme non già all'originale ma ad altra copia della stessa sentenza, prevedendo espressamente l'art. 2714 C.C. che anche le copie di copie di atti pubblici originali fanno fede come gli originali.
Escludeva infine l'ulteriore profilo di nullità della notificazione della sentenza, dedotta per la mancata indicazione nella relata della parte richiedente la notifica, recando la copia notificata, sulla prima pagina, il timbro dello studio legale del difensore di VO AN e non potendo sussistere dubbi sull'identità del richiedente in presenza di sentenza emessa fra due coniugi. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione OL AN, deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso AN VO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso OL AN denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 C.P.C., nonché dell'art. 2714 C.C.. Deduce che, risultando la copia notificata della sentenza conforme ad altra copia e non all'originale, non può desumersi che essa sia conforme anche all'originale, con la conseguenza che la sentenza non può ritenersi validamente notificata ai fini del decorso del termine breve. Sostiene altresì che, mancando nella relazione di notifica l'indicazione della parte istante in quanto risulta solamente l'espressione "richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto..." nonché elementi utili per l'identificazione della sentenza, la notifica deve ritenersi anche per tale motivo inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Il ricorso, articolato in due distinte censure, sia pure contenute in un unico motivo volto a sostenere l'invalidità della notifica della sentenza di primo grado e la conseguente inapplicabilità del termine breve per impugnare, è infondato.
Quanto alla prima, si osserva in linea di principio che l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 153 disp. att. al C.P.C. contiene necessariamente, anche per implicito se non risulti espressamente, la attestazione di conformità all'originale che ne costituisce il presupposto. Conseguentemente il rilascio di copia in cui sia apposta l'attestazione di conformità ad altra copia in forma esecutiva assume lo stesso valore della copia conforme all'originale in virtù dell'art. 2714 comma 2 C.C., correttamente richiamato dalla Corte d'Appello.
Pertanto la notifica di tale seconda copia della sentenza, se eseguita nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 e 285 C.P.C. (Cass. 276/99), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Ora, tutto ciò è avvenuto nel caso in esame, risultando notificata presso il domicilio del procuratore costituito una copia della sentenza di primo grado conforme ad altra copia rilasciata in forma esecutiva, con la conseguenza che dalla data di tale notifica legittimamente è stato fatto decorrere il termine breve ai sensi degli artt. 325 e 326 C.P.C., per la proposizione dell'appello. Del pari priva di rilievo è la seconda censura, non comportando la mancanza di un'espressa indicazione della parte che ha richiesto la notifica della sentenza ovvero l'uso di formule generiche nella relata, quali "richiesto come in atti", piuttosto diffuse nella pratica, la nullità della notifica ne' la sua inidoneità ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare in quanto il requisito dell'istanza di parte, richiesto dall'art. 285 C.P.C. perché la notificazione produca i suoi effetti, può ritenersi soddisfatto qualora dal contenuto dell'atto sia possibile individuare il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica (Cass. 10630/99; Cass. 1781/95; Cass. 5169/94).
Nell'ipotesi in esame, a fronte della formula "richiesto come in atti" utilizzata nella relata dall'ufficiale giudiziario, risulta nella parte relativa all'attestazione di conformità che la copia notificata della sentenza era stata rilasciata all'avv. Celestino Corica - condifensore della parte (Adriana VO) vittoriosa in primo grado - il quale pertanto deve essere individuato come colui che, nell'interesse della propria rappresentata, ha richiesto la notifica.
Anche sotto tale diverso profilo, riguardante il rispetto dell'art. 285 C.P.C., la notificazione della sentenza deve ritenersi perfettamente idonea ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 2.000,00, oltre agli esborsi in euro 100,00 ed alle spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003