Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/03/2002, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 34677 0 2 REPUBBLICA ITAL A IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. N. 13785/99 Consigliere Cron. Dott. Michele DE LUCA 8323 Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Guido VIDIRI Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, DOMENICO PONTURO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Cooperativa HYPERION a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio 10 -1- dell'avvocato NICOLA A. DI NAPOLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
i avverso la sentenza n. 120/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 06/07/98 R.G. N. 1128/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 13785/99 Svolgimento del processo L'Istituto nazionale della previdenza sociale chiede l'annullamento della sentenza 10 giugno-6 luglio 1998 del Tribunale di Rieti che, sull'appello della soc. cooperativa Hyperion, avendo il Pretore dichiarato improcedibile il ricorso, ha accolto la domanda di restituzione di oltre 353 milioni di lire, oltre interessi e spese, versate tra il 1982 e il 1994 per contributi pretesi dall'Istituto, ma non dovuti, secondo la tesi sostenuta dalla Cooperativa, perché connessi all'attività dei soci, espletata in conformità allo scopo societario e mutualistico. Il Tribunale, premesso che l'Hyperion è una cooperativa di produzione e lavoro fina- lizzata alla produzione e vendita di articoli ed accessori artigianali e industriali, diret- tamente esercitate dai soci, per i quali erano stati versati i contributi previdenziali propri dei lavoratori dipendenti, ha, infatti, ritenuto che il versamento dei contributi fosse indebito, posto che i soci svolgevano tale attività nell'ambito del rapporto socia- le e non per conto terzi, non avendone l'Inps data la prova. Avverso il ricorso dell'Istituto la Cooperativa resiste con controricorso. Motivi della decisione L'Inps adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3° comma, del r.d. 28 ago- sto 1924, n. 1422, oltre a difetto di motivazione, sostenendo, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che, secondo tale disposizione, i soci delle società cooperative devono essere considerati, ai fini previdenziali, lavoratori subordinati e, a tal fine, ri- chiama talune sentenze di questa Corte (nn. 1975/92; 638/97; 9815/98; 11716/98). A sua volta, nel controricorso, la coop. Hyperion suggerisce, preliminarmente, la tar- dività del ricorso perché, oltre ad essere privo della data di redazione, fu notificato ipoteticamente l'ultimo giorno utile e ne suggerisce la nullità per difetto di procura, essendo privo della sottoscrizione del terzo difensore indicato in quel cotesto, della data di rilascio e di valida sottoscrizione, essendo le firme del conferente e del difen- sore riportate a penna e a carattere stampatello con l'indicazione "F.to". Nel Merito contesta l'opposta tesi e i riferiti richiami giurisprudenziali, opponendo, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 8370/97. M Le eccezioni del controricorso, vuoi con riferimento al contenuto del ricorso (data), vuoi avuto riguardo alla validità della procura (firma del terzo difensore - data - ri- produzione infedele nella copia dell'atto notificato: non si comprende infatti a cosa al- luda la frase "il ricorso che incardina il giudizio dinanzi al Supremo collegio "è in o- riginale"), chiaramente dirette a sollecitare un diretto intervento sanzionatorio, ex of- Annic ficio, della Corte, non meritano di essere particolarmente confutate essendo manife- stamente erronee e del tutto inconsistenti sul piano processuale, (v., ex plurimis: Cass. 10 gennaio 1998, n. 146; 19 aprile 1980, n. 2578), al pari della questione della tempe- stività del ricorso, che risulta notificato l'ultimo giorno utile (deposito della sentenza d'appello 6 luglio 1998/ notifica del ricorso per cassazione 6 luglio 1999: v. art. 2963, cod.civ.). if Quanto al merito, è appena il caso di richiamare l'ormai stabile principio affermato da questa Corte (condiviso dal Collegio, anche perché non sottoposto a particolare criti- ca dalla difesa resistente, la quale si è solo limitata a richiamare un unico precedente contrario: Cass., 2 settembre 1997, n. 8370), secondo cui in tema di obblighi contri- butivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 r.d. n. 1422 del 1924, da ritenere tuttora vigente in forza dell'art. 140 del d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello stesso r.d.l., della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923, è norma regolamentare che, con una fictio iuris, ha equiparato, ai fini assicurativi, la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società, a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazio- ne in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il dispo sto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavora- tori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in un elenco allegato) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previden- ziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2, r.d. n. 1422 del 1924. (v. Cass. 22 gennaio 1997, n. 638;10 febbraio 1998, n. 1364; 3 ottobre 1998, n. 9815; 25 gennaio 2000, n. 835; 8 febbraio 2000, n. 1400; 25 febbraio 2000, n. 217528 aprile 2000, n. 5450; 29 maggio 2000, n. 7094; 8 novembre 2000, n., 14496; cui, adde, Cass. 30 maggio 2001, n. 7380, non risultando trattarsi nella specie di cooperativa artigiana). Il ricorso deve essere pertanto accolto e rimesso, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello de L'Aquila che si adegue- rà all'indicato principio di diritto, previi gli accertamenti di merito del caso, attesa To riginaria dichiarazione d'improcedibilità del ricorso avanti il Pretore.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello de L'Aquila. Così deciso in Roma l' 8 gennaio 2002- Il Consigliere est. Il Presidente Салинасрещній Sel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,11 MAR. 2002 CANCELIL CANCELLIERE I D , O LL O B SSA , TA A ST 10 SA O . P T IM 3 R 3 'A A 5 L D . O E TE N C A EFEN D 3 S -7 E EN -8 11 5