CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2023, n. 40966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40966 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AH IA, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza emessa il 14/02/2023 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino SAti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IA AH impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello da lui proposto contro l'ordinanza di rigetto della sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al Penale Sent. Sez. 6 Num. 40966 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/09/2023 quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 1.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta l'inadeguato apprezzamento della testimonianza resa in dibattimento dal maresciallo De SA, ovvero l'ufficiale di polizia giudiziaria che è stato il principale artefice delle indagini, il quale avrebbe escluso la partecipazione del AH agli episodi rilevanti per la configurabilità del sodalizio criminale;
sicché, valutato tale dato unitamente all'assenza di conversazioni significative tra il ricorrente ed i suoi coimputati, il quadro cautelare meritava di essere rivisto. 1.2. Il secondo motivo denuncia la contrarietà alla legge dell'ordinanza, per aver giudicato inammissibile — in quanto già vagliato e disatteso nell'ambito di una precedente procedura incidentale d'appello — il motivo di gravame consistente nell'intervenuta assoluzione medio tempore dal delitto associativo di altro coimputato, separatamente giudicato. Tale valutazione del Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto della necessità di riconsiderare anche quell'aspetto alla luce dell'aliquid novi rappresentato dalla testimonianza del De SA. 1.3. Il terzo motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza del tutto trascurato di valutare il fattore temporale. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Quanto al primo, tanto dicasi per una duplice ragione. Anzitutto, cioè, perché esso valorizza la testimonianza del De SA per dedurne essenzialmente il venir meno del quadro di gravità indiziaria, a fronte però di un'istanza ex art. 299, cod. proc. pen. (che delimita l'àmbito di giudizio dell'incidente cautelare), con la quale si chiedeva solamente di sostituire la misura in atto, non mettendo perciò in discussione né la gravità indiziaria né l'esistenza di esigenze di cautela. Inoltre, la doglianza è inammissibile perché investe esclusivamente la valutazione di quel dato probatorio, e quindi il merito della decisione e non la coerenza logica della stessa, alla cui verifica è invece limitato il sindacato di legittimità. L'ordinanza impugnata, infatti, ha chiaramente spiegato perché quella testimonianza non possa reputarsi decisiva, avendo avuto ad oggetto solo parte degli episodi su cui poggia l'addebito: dato, questo, che il ricorso non confuta specificamente, limitandosi a riportare un brevissimo estratto di quella deposizione, tuttavia dal contenuto nient'affatto eloquente in senso contrario e non tale, perciò, da farne neppure ipotizzare un eventuale travisamento (ivi si legge, infatti, che il ricorrente, sebbene non abbia preso parte a trasferte per l'approvvigionamento di sostanze, «ha sempre fatto da tramite comunicativo» con altri coimputati). 2. Il secondo motivo è generico, perché si limita a contestare l'inesattezza della valutazione d'inammissibilità operata dal Tribunale, ma non spiega perché, quand'anche valutata in uno alla testimonianza del predetto ufficiale di polizia giudiziaria, l'assoluzione del coimputato KU dal delitto associativo dovrebbe ridondare favorevolmente sulla posizione del ricorrente. A tacer d'altro, invero, il brano della relativa sentenza - nella cui trascrizione si risolve il motivo - non esclude l'esistenza del gruppo criminale oggetto d'imputazione, ma semmai che KU e AH facessero parte del medesimo sodalizio, «lasciando piuttosto ipotizzare l'esistenza di due gruppi distinti» (così - stando allo stesso ricorso - si sarebbe espresso quel giudice). 3. Il terzo è inammissibile per la ragione già evidenziata rispetto al primo: per essere cioè diretto a contestare l'attuale persistenza di esigenze cautelari, in tal modo introducendo una questione non proposta con l'originaria istanza ex art. 299, cod. proc. pen., con cui si chiedeva esclusivamente la sostituzione della misura in atto e non la sua revoca. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino SAti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IA AH impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello da lui proposto contro l'ordinanza di rigetto della sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al Penale Sent. Sez. 6 Num. 40966 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 15/09/2023 quale egli è imputato del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 1.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta l'inadeguato apprezzamento della testimonianza resa in dibattimento dal maresciallo De SA, ovvero l'ufficiale di polizia giudiziaria che è stato il principale artefice delle indagini, il quale avrebbe escluso la partecipazione del AH agli episodi rilevanti per la configurabilità del sodalizio criminale;
sicché, valutato tale dato unitamente all'assenza di conversazioni significative tra il ricorrente ed i suoi coimputati, il quadro cautelare meritava di essere rivisto. 1.2. Il secondo motivo denuncia la contrarietà alla legge dell'ordinanza, per aver giudicato inammissibile — in quanto già vagliato e disatteso nell'ambito di una precedente procedura incidentale d'appello — il motivo di gravame consistente nell'intervenuta assoluzione medio tempore dal delitto associativo di altro coimputato, separatamente giudicato. Tale valutazione del Tribunale, infatti, non avrebbe tenuto conto della necessità di riconsiderare anche quell'aspetto alla luce dell'aliquid novi rappresentato dalla testimonianza del De SA. 1.3. Il terzo motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza del tutto trascurato di valutare il fattore temporale. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Quanto al primo, tanto dicasi per una duplice ragione. Anzitutto, cioè, perché esso valorizza la testimonianza del De SA per dedurne essenzialmente il venir meno del quadro di gravità indiziaria, a fronte però di un'istanza ex art. 299, cod. proc. pen. (che delimita l'àmbito di giudizio dell'incidente cautelare), con la quale si chiedeva solamente di sostituire la misura in atto, non mettendo perciò in discussione né la gravità indiziaria né l'esistenza di esigenze di cautela. Inoltre, la doglianza è inammissibile perché investe esclusivamente la valutazione di quel dato probatorio, e quindi il merito della decisione e non la coerenza logica della stessa, alla cui verifica è invece limitato il sindacato di legittimità. L'ordinanza impugnata, infatti, ha chiaramente spiegato perché quella testimonianza non possa reputarsi decisiva, avendo avuto ad oggetto solo parte degli episodi su cui poggia l'addebito: dato, questo, che il ricorso non confuta specificamente, limitandosi a riportare un brevissimo estratto di quella deposizione, tuttavia dal contenuto nient'affatto eloquente in senso contrario e non tale, perciò, da farne neppure ipotizzare un eventuale travisamento (ivi si legge, infatti, che il ricorrente, sebbene non abbia preso parte a trasferte per l'approvvigionamento di sostanze, «ha sempre fatto da tramite comunicativo» con altri coimputati). 2. Il secondo motivo è generico, perché si limita a contestare l'inesattezza della valutazione d'inammissibilità operata dal Tribunale, ma non spiega perché, quand'anche valutata in uno alla testimonianza del predetto ufficiale di polizia giudiziaria, l'assoluzione del coimputato KU dal delitto associativo dovrebbe ridondare favorevolmente sulla posizione del ricorrente. A tacer d'altro, invero, il brano della relativa sentenza - nella cui trascrizione si risolve il motivo - non esclude l'esistenza del gruppo criminale oggetto d'imputazione, ma semmai che KU e AH facessero parte del medesimo sodalizio, «lasciando piuttosto ipotizzare l'esistenza di due gruppi distinti» (così - stando allo stesso ricorso - si sarebbe espresso quel giudice). 3. Il terzo è inammissibile per la ragione già evidenziata rispetto al primo: per essere cioè diretto a contestare l'attuale persistenza di esigenze cautelari, in tal modo introducendo una questione non proposta con l'originaria istanza ex art. 299, cod. proc. pen., con cui si chiedeva esclusivamente la sostituzione della misura in atto e non la sua revoca. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.