Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego presso l'ufficio a seguito del rilascio di avviso di deposito presso l'abitazione, non è sufficiente, in difetto di allegazione della mancata ritualità degli adempimenti dell'addetto al servizio, addurre l'illeggibilità della sottoscrizione, ma è necessario proporre querela di falso.
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- 1. Decreto penale notificato via posta non garantisce effettiva conoscenza (Cass. 7946/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 2 febbraio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7946 Presidente Mogini – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 maggio 2021, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 47164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47164 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1620
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 25645/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DJ CH ME, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/05/2012 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Quaranta Agostino per il ricorrente che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno con sentenza del 03/05/2012 ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12/06/2007 dal Tribunale di quella città nei confronti di DJ CH ME in relazione ai reati di resistenza e lesione personale.
2. La difesa deduce con il primo motivo di ricorso nullità della citazione dell'interessato nel giudizio d'appello, assicurata in forza di una notifica a mani di persona non identificabile sulla base della firma di ricezione, che risulta aver apposto un segno non intellegibile e chiede che sia dichiarata la nullità della citazione e degli atti conseguenti, vertendosi in un caso di omessa citazione in giudizio dell'interessato, che integra nullità assoluta.
3. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge penale e vizio di motivazione, per la genericità della pronuncia che non pone in evidenza la presenza di circostanze di fatto rilevanti al fine della configurazione del reato, così offrendo una motivazione apparente.
In particolare si contesta l'assunto di fatto posto a base della pronuncia, secondo cui sarebbe stata smentita la tesi difensiva, poiché è risultato confermato che all'azione ha partecipato più di un pubblico ufficiale, e non risulta confermata l'abusiva vendita che si assume realizzata in quel contesto dall'interessato, poiché questi non risulta raggiunto da alcun provvedimento riguardo a tale illecita condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'esame degli atti ha consentito di verificare che la notifica del decreto di citazione in appello è avvenuta presso l'ufficio postale, a seguito di consegna eseguita dopo il rilascio dell'avviso di deposito dell'atto presso l'abitazione dell'interessato, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
8. Atteso lo specifico compito identificativo, incombente sull'addetto al servizio postale che cura la consegna, della persona che provvede al ritiro dell'atto deve concludersi, in assenza di indicazione delle generalità della diversa persona delegata al ritiro, oltre che di allegazione da parte dell'interessato sulla mancata ritualità di tale adempimento, che la firma apposta per il ritiro dell'atto sia riconducibile al ricorrente, il quale per contestare tale risultanza avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso l'attestazione contenuta nella notifica, a cui deve riconoscersi la natura di atto pubblico, dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, deduzione che non ha accompagnato l'eccezione di nullità formulata in questa sede. Le diverse conclusioni raggiunte in tema di firma illeggibile della persona che prende in consegna all'atto in precedenti di questa Corte (Sez. 5, n. 5627 del 24/1/1997, Torrise, Rv. 206830) presuppongono l'inadempimento del procedimento di notificazione di cui alla disciplina richiamata, la cui osservanza nella specie non risulta in alcun modo contestata dal ricorrente;
le difformi conclusioni di nullità della notifica riguardano conseguentemente profili di fatto del tutto differenti da quelli verificati nella specie.
3. Inammissibili sono le ulteriori eccezioni di fatto formulate nel ricorso, atteso che la contestata genericità della sentenza di secondo grado non è che la conseguenza di altrettanto generici motivi d'appello, con i quali si escludeva la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale non dal punto di vista oggettivo ma soggettivo, prospettando un abuso dell'autorità che si sostanzia nell'intervento di un numero di vigili che l'interessato valutava eccessivo, che avrebbe legittimato la reazione violenta dell'interessato. Tale abuso è stato tratteggiato nella fase di merito nel senso indicato e rispetto alle modalità di azione del gruppo non è intervenuta la deduzione o l'individuazione di specifiche prove acquisite sul punto, che si ritenevano sottovalutate dal giudice di primo grado, ad ulteriore conferma dell'assoluta genericità dell'assunto.
4. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013