Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, per escludere la conoscenza dello stato d'insolvenza non può darsi valore decisivo alla circostanza che alcune forniture siano state eseguite dal creditore, in favore del soggetto poi fallito, dopo il susseguirsi di alcuni "insoluti", posto che la concessione di ulteriore credito o la prosecuzione di rapporti commerciali sono di per sè elementi equivoci, potendo trovare fondamento nella speranza del creditore che il nuovo credito aiuti il convenuto a superare la crisi economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA 3.10 per dirgi APR. 2002 LA CORTES0 475 9/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE Oggetto SE NE PRIMA CIVIN REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Donato PLENTEDA Presidente R.G.N. 6659/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 10779 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Rep. 1091 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere Ud. 19/11/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3.10 "11 3 APR 2002 SALERNO BETON Srl, in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEL VIGNOLA 11, presso l'avvocato GENNARO LEONE, Richiesta copia studio تا ہے rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO CASTALDI, dal Sig.
3.10 diritti per dir PR. 20023 giusta delega a margine del ricorso;
il IL CANCELLIERE ricorrente
contro
FALLIMENTO MANSI GAETANO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato PERRETTINI ENZO studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO Richiesta copia studio ANN N 2374 GAETA, giusta delega a margine del controricorso;
dal Sig. per diritti 3W 1130PP 2002. IL CANCELLIERE 1 controricorrente avverso la sentenza n. 475/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 14/12/99; relazione della svolta nella pubblica causa udita la udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
per ricorrente, l'Avvocato Castaldi, che ha udito il chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Gaeta, che ha udito resistente,il per chiesto il rigetto del ricorso;
persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del Generale Dott. Umberto cheAPICE ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il curatore del fallimento di Gaetano MA, pre- messo che il fallito, otto mesi prima della dichiara- aveva versato, con assegno tratto zione di fallimento, Nazionale dell'Agricoltura, lire sulla Banca 130.000.000 alla s.r.l. TA ZI, a par- X ziale copertura della sua situazione debitoria;
che la predetta società era consapevole dello stato di insol- venza del MA, sia per i numerosi insoluti risultanti dalla propria contabilità, sia perché successivamente aveva presentato ricorso per la declaratoria del falli- mento del MA;
che ricorrevano i presupposti di cui 2 all'art. 67, comma 2, 1. fall., conveniva in giudizio la s.r.l. TA ZI, innanzi al Tribunale di Salerno, per sentir revocare il suddetto pagamento. Si costituiva la società convenuta ed eccepiva la infondatezza della domanda per non essere, all'epoca conoscenza stato di del pagamento impugnato, a dello insolvenza del MA, in quanto solo successivamente vi erano state procedure eesecutive protesti cambiari. ammessa ed espletata la Nel corso del giudizio veniva prova per testi chiesta dalla convenuta e tendente a dimostrarne la inscientia decoctionis. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 30 maggio 1997, accoglieva la la s.r.l. TA ZI domanda condannava e curatela del favore della fallimento al pagamento, in Gaetano MA, della somma di lire 130.000.000=, oltre interessi dalla domanda e spese. Avverso questa senten- s.r.l. Salerno Beton, quale za, proponeva appello la fusione la s.r.l. TA società incorporante per ZI. Il fallimento spiegava, a sua volta, ap- pello incidentale in ordine alla misura delle spese di giudizio, che assumeva liquidate senza il rispetto dei minimi tariffari. con sentenza del La Corte di appello di Salerno, 14 dicembre 1999, rigettava l'appello principale ed ac- coglieva quello incidentale, procedendo ad una nuova 3 liquidazione delle spese di giudizio. In particolare, la Corte salernitana osservava, per quanto qui interes- sa, che: 1) le questioni sollevate con i motivi di ap- pello potevano essere trattate unitariamente in quanto tutte relative al punto della conoscenza dello stato di insolvenza;
2) non sussisteva contrasto tra la sentenza impugnala e l'ordinanza collegiale che aveva ammesso la prova per testi articolata dalla ZI, in quan- to tale ammissione non implicava un giudizio sfavorevo- le sugli elementi forniti dalla curatela;
3) era irri- levante, in relazione alla ammissibilità della azione proposta, la circostanza che il pagamento fosse avvenu- considerato che questo è un mezzo to a mezzo assegno, normale di pagamento;
4) la prova testimoniale espleta- ta non aveva fornito elementi decisivi in ordine al- l'assunto che le parti avessero convenuto di regolare i inrapporti conto corrente;
lané necessaria loro essere desunta dall'invio espressa pattuizione poteva di estratti conto circa le rispettive situazioni di da- re ed avere;
5) dagli insoluti risultanti dall'estratto convenuta risultavano con evi- conto proveniente dalla denza le gravi difficoltà con cui la ditta MA faceva fronte ai pagamenti, delle quali quindi la TA ZI era a conoscenza, come era dimostrato an- che dalla interruzione delle forniture prima del paga- 4 mento impugnato e dalla successiva presentazione di una conoscenza dello stato di istanza di fallimento%;B 6) la insolvenza risultava anche da una scrittura privata, in data 2 luglio 1984, con la quale il MA e GE Ci- tarella, all'epoca amministratore della TA Cal- cestruzzi, avevano risolto per inadempimento del MA il preliminare del 24 giugno 1983, che prevedeva l'ac- quisto da parte del MA di un pacchetto azionario al prezzo di lire un miliardo. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la s.r.l. Salerno Beton. Il fallimento di Gaetano controricorso, illustrato anche con MA resiste con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 132, 276 e 342 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione distinta dei motivi di appel- In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte 10. territoriale sia venuta meno "al dovere di esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro 342 c.p.c. richiede che la decisione impugnata: l'art. l'appello sia formulato con motivi specifici e, di con- seguenza, la pronuncia deve esaminare e rispondere a ciascuno di tali motivi". Inoltre, secondo il ricorren- te la valutazione unitaria dei motivi di appello aveva condotto alla mancata considerazione di alcuni rilievi "quali le risultanze della prova testimoniale, e la e gli altri fornitori circostanza che tutte le banche avessero mantenuto i rapporti con il MA anche in da- ta successiva al pagamento per cui è causa"; infine, non era stato considerato il motivo attinente all'ecce- non dovesse riguardare il pagamen- zione che la revoca ma la cessione del credito, effettuata con la gira- to, ta di un assegno. Il motivo è infondato. Nel motivo si devono eviden- ziare due profili: quello relativo alla considerazione unitaria dei motivi edi appello quello relativo al preteso omesso esame di alcuni punti della decisione. Questo secondo profilo è infondato;
le questioni di di- ritto pretesamente trascurate dal giudicante sono sta- te, invece, pur nell'ambito di una considerazione uni- taria dei motivi, specificamente esaminate dalla Corte territoriale, come risulta dalla narrativa, e sono sta- correttamente risolte. In particolare, per ciò che te concerne l'ammissibilità dell'azione proposta, esatta- mente la Corte territoriale ha ritenuto l'irrilevanza della circostanza che il pagamento fosse stato effet- tuato mediante girata di assegno, e ciò non tanto CO- sì va integrata la motivazione della sentenza impugnata per la normalità del pagamento (che, peraltro, com- porta un regime probatorio meno favorevole per il fal- limento del quale il ricorrente non poteva certo doler- si), ma per il fatto che, normale anormale che fosse il pagamento, era fuori discussione la funzione soluto- ria dell'atto impugnato. Il merito delle altre questio- ni pretesamente trascurate è oggetto del secondo e ter- zo motivo del ricorso, al cui esame, pertanto, si rin- via. Quanto al profilo relativo alla trattazione unita- ria dei motivi di appello, il concetto di "capo" della domanda, riproposto all'esame del giudice della impu- argomentazione, gnazione, va distinto dal concetto di un provvedimento ragione o motivo esposto per ottenere della domanda ancora
contro
- giurisdizionale sul capo verso. Il concetto di dicapo domanda rileva ai fini del corretto scrutinio della sussistenza o meno del vi- zio di omessa pronuncia, mentre il concetto di argomen- tazione rileva ai fini della adeguatezza logica e giu- Pertanto, se anche vengono ridica della motivazione. enunciati più motivi a sostegno del riesame di un unico capo della sentenza (nella specie: quello relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi aveva ricevuto il pagamento impugnato), non vi è difet- capo di domanda viene to del momento decisorio se il 7 esaminato e deciso (Cass. 25 maggio 1999, n. 5054; Cass. 4 giugno 1992 n. 6876). D'altro canto, il mancato esame di una argomentazione relativa alla ricostruzione del fatto, quand'anche l'argomentazione sia enunciata in uno specifico motivo di impugnazione, attiene alla motivazione e, quindi, alla sua sufficienza, integran- do, in ipotesi, un vizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) relati- Vo alla attività svolta dal giudice per supportare il senza che possa, comunque, considerarsi provvedimento, mancante il momento decisorio. Pertanto, nonostante il richiamo ad un inesistente vizio di violazione di legge per il mancato specifico esame dei singoli motivi, il ricorrente si duole, nella sostanza, della mancata ana- litica confutazione di ciascuna delle argomentazioni a suo tempo enunciate a sostegno dell'appello e, quindi, deduce soltanto un vizio di motivazione per omessa, in- contraddittoria considerazione di punti sufficiente о decisivi. Ciò premesso, si deve ricordare il costante inse- gnamento di questa Corte secondo cui il giudice di me- rito, per adempiere all'obbligo della motivazione, non è аtenuto compiere una analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale di tutte 8 le risultanze di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento;
se queste sono da ri- tenersi assorbenti si deve ritenere per implicito di- sattesa ogni altra acquisizione probatoria. Pertanto, in relazione alle dichiarazioni dei testimoni, il giu- dice di merito non tenuto ad esaminare ogni singolo elemento da essi dichiarato ed ogni singola deposizione testimoniale, ma deve solo, attraverso l'analisi degli elementi probatori che egli ritenga rilevanti e conclu- e logica denti ai fini della decisione, dare congrua motivazione della decisione adottata. Da ciò discende, inoltre, che non può considerarsi omesso esame di un il mancato richiamo, nella motivazione punto decisivo della sentenza, di una testimonianza o di altro elemen- to probatorio, salvo che gli elementi non esaminati contengano circostanze decisive al fine di smentire il contenuto di quelli esaminati, e di giustificare perciò una soluzione diversa da quella adottata (cfr. Cass. 19 n. 2610; Cass. 25 luglio 1967, n. 1946; luglio 1968, Cass. 23 aprile 1964, n. 970; sull'inconfigurabilità di un obbligo di discutere ogni singolo elemento V. ex pluribus Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Orbene, la Corte di merito, con ragionamento logi- CO, ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dallo stesso andamento dei rapporti tra le parti e, in 9 una serie di insoluti del MA, dalla particolare, da cessazione delle forniture da parte della TA ZI, dalla successiva istanza di fallimento presentata, per crediti anteriori al pagamento, dalla stessa TA ZI. In tale situazione, а fronte di elementi tratti dai rapporti diretti tra le parti, la Corte di Salerno, in modo del tutto logico e non censurabile in questa sede, ha ritenuto irrilevanti la mancanza di protesti e di procedure esecutive а ca- rico del MA, nonché la prosecuzione di rapporti nor- mali tra il MA ed altri soggetti economici. Nello stesso contesto non è censurabile, sotto il profilo lo- gico, il rilievo attribuito dalla Corte salernitana al- la risoluzione per inadempimento del MA di un con- tratto stipulato con un terzo, 0che era era stato am- ministratore della TA ZI in epoca prossima a quella del pagamento ed i cui stati sogget- tivi, in virtù del rapporto organico, erano riferibili alla società. Al contrario, non può darsi valore deci- sivo, per escludere la conoscenza dello stato di insol- venza, al rilievo che alcune forniture siano state ese- guite dopo gli insoluti, poiché la concessione di ulte- riore credito o la prosecuzione di rapporti commerciali comunque, termine prima (che nella specie hanno avuto, sono di per sé elementi equi- del pagamento impugnato) 10 voci, potendo trovare fondamento nella speranza del creditore che il nuovo credito aiuti il convenuto a su- perare la crisi economica (Cass. 25 luglio 1977, n. n. 18; Cass. 14 dicembre 3291; Cass. 8 gennaio 1987, 1989, n. 5603). Con il secondo (erroneamente numerato come terzo) motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 279 c.p.c. e 2697 c.c. ed il vi- zio di motivazione in relazione ad una pretesa carenza di coordinamento tra la pronunzia impugnata e l'ordi- nanza collegiale ammissiva della prova testimoniale. In particolare, si duole che la Corte di merito abbia ri- istruttorio sarebbe mezzo stato ammesso tenuto che il perché indispensabile per ottenere un risultato proba- torio più completo, senza tenere conto che l'onere pro- batorio incombeva sull'attore mentre la prova era stata richiesta dalla convenuta. Il motivo è inammissibile. Come è noto, "i provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai decisione della causa" (art. 279, 4° pregiudicare la c.p.c.); pertanto, il ricorrente non ha interesse CO., ad accertare se alla base della ammissione della prova meno una valutazione sfavore- da lui dedotta vi fosse o vole della prova fornita sino a quel momento dal falli- mento attore. Infatti, quand' anche questa, e non sol- 11 tanto la rilevanza ed ammissibilità della prova dedotta dalla convenuta, fosse stata la ragione della ammissio- ne della prova da parte del collegio, la ricorrente può la motivazione della sentenza impu- soltanto censurare gnata e non anche il preteso, ma irrilevante, contrasto tra sentenza ed ordinanza collegiale di ammissione del- la prova. Con il terzo (erroneamente numerato come secondo) motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. C.C. il vizio di motivazione;
in 1823 e 1832 nonché particolare, si duole che la sussistenza di un rapporto di conto corrente sia stata esclusa dalla Corte saler- nitana, che pure avrebbe fatto contraddittoriamente ri- ferimento agli estratti conto prodotti in giudizio, ri- chiamando un orientamento di questa Corte secondo cui sarebbe necessaria una espressa pattuizione, mentre, in realtà, il detto orientamento "non afferma la necessità ma dice soltanto che, in di una espressa pattuizione, difetto di questa, è sufficiente la mera circo- non stanza dell'invio degli estratti conto". Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la trasmissione di estratti conto testimonia soltanto l'adozione in via di fatto di un regime continuativo di contabilizzazione dei rapporti di dare ed avere, ma non consente di ritenere che le parti abbiano inteso rego- 12 lare i propri rapporti con contocontratto di cor- un rente, disponendo l'inesigibilità del saldo del conto prima delle scadenze pattuite (Cass. 6 aprile 1983, n. n. Cass. 1° aprile 2415; Cass. 30 luglio 1988, 4793; 1992, n. 3967). Proprio questo è il principio applicato dalla Corte di merito che, premessa la necessità di una espressa pattuizione per l'esistenza di un contratto di conto corrente, ha poi escluso che una tale pattuizione fosse risultata dalla prova testimoniale. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.C., 2727 ss. C.C. e 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione. In particolare, si duole che la Corte di appello, da un in considerazione i risultati lato, non abbia preso della prova testimoniale e, d'altro canto, abbia preso in considerazione alcuni elementi di fatto senza indi- care da quale fonte fossero stati introdotti nel pro- cesso. ricorrente,La inoltre, si duole che la cono- scenza dello stato di insolvenza sia stata desunta, senza consequenzialità logica, dalla data dell'ultima fornitura;
che elementi presuntivi siano stati tratti dai rapporti del MA con la società TA suo amministratore GE Cita- "Costruzioni" e con il rella, e perciò con soggetti estranei al giudizio;
B che siano stati ritenuti irrilevanti elementi quali 13 l'inesistenza di оprotesti esecuzioni all'epoca del pagamento e la successiva prosecuzione di normali rap- porti commerciali tra il MA ed altri soggetti. Il motivo, nella parte in cui ripropone questioni già esaminate con il primo motivo, infondato per le ragioni ivi esposte. Laddove la ricorrente lamenta che la Corte abbia preso in considerazione alcuni elementi di fatto senza indicare da quale fonte fossero stati introdotti nel processo il motivo è inammissibile per genericità, poiché la ricorrente neppure ha indicato a quali elementi intendeva riferirsi. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione dell'art. 67 ed il vizio di motivazione;
in particolare, si duole che la Corte di merito, disatten- dello dendo il principio che richiede la conoscenza e non la sua semplice conoscibili- stato di insolvenza tà, abbia ignorato le deposizioni di tre testimoni, dalle quali era risultato che, all'epoca del pagamento, il MA era un imprenditore edile che aveva in corso appalti di rilevante importo economico ed aveva appena acquistato un immobile a Ravello per ristrutturarlo;
abbia conferito valenza decisiva agli insoluti risul- che considerare le tanti dall'estratto conto, senza forniture al MA erano continuate anche dopo gli in- soluti, dimostrando la concessione di ulteriore credito 14 incompatibile con la conoscenza dello stato di insol- venza;
abbia, ancora, attribuito rilievo a circostanze inconferenti quali la data dell'ultima fornitura, l'istanza di fallimento proposta dalla TA Calce- struzzo a distanza di quattro mesi dall'atto impugnato, la risoluzione per inadempimento del MA di un preli- minare di vendita di azioni. A tale ultimo riguardo, il ricorrente lamenta anche che la Corte salernitana non abbia tenuto conto che i rapporti commerciali erano proseguiti dopo la predetta risoluzione;
che la mancata disponibilità rilevantedella somma necessaria per l'acquisto delle azioni non poteva essere un indice di mancava GE insolvenza;
che, infine, chela prova TA, amministratore della TA ZI alla data di risoluzione del compromesso lo fosse anche K alla data del pagamento. Anche questo motivo, che ripropone questioni già esaminate con il primo motivo, è infondato per le ra- gioni ivi esposte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo.
P. Q. M
condanna la ricorrente al rim- rigetta il ricorso;
borso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 5.000.0.000'De quanto agli esborsi in 15 lire2235002 ad Euko2582,29 115,43 1) pory an ad EURO camera di consiglio del Così deciso in Roma nella 19 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Donat PlentedaПрибал Sergio Di Mual Sergio Di Amato DEPOSITATA IN CANCELLER IL CANCELLIC AR Di ZZ or- 3 APR чай биого Oggi, IL CANCELLIERE AR I/ блого 109T 129,11 456T 41,32 TOT. 170,13 AGENZA DELLE ENTRATE ROM . Registica 23.116.2082nri 120 versate €170,43 (e(SiST CENTOSETANTA 143 Dirigente Area Servi Cassa AR Grazia DI FIL Responsabile Servizio Atti Gi MRACCICHINI 'anger 16