Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4759
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Sentenza 3 aprile 2002

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In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, per escludere la conoscenza dello stato d'insolvenza non può darsi valore decisivo alla circostanza che alcune forniture siano state eseguite dal creditore, in favore del soggetto poi fallito, dopo il susseguirsi di alcuni "insoluti", posto che la concessione di ulteriore credito o la prosecuzione di rapporti commerciali sono di per sè elementi equivoci, potendo trovare fondamento nella speranza del creditore che il nuovo credito aiuti il convenuto a superare la crisi economica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4759
    Data del deposito : 3 aprile 2002

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