Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Il rapporto di impiego pubblico, le cui controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa, è caratterizzato dalla prestazione di un'attività continuativa di lavoro svolta, contro una retribuzione predeterminata, a favore di un ente pubblico e da questo utilizzata, pur in mancanza di un atto formale di nomina, con l'inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito dell'organizzazione e per i fini pubblicistici dell'ente stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BELGIOIOSO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 50, presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA MA;
- intimata -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 112/97 del Pretore di PAVIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Mario MONZINI, per delega dell'Avvocato Giuseppe Franco FERRARI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento; affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 aprile 1997 la signora AN RR ha convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., il Comune di Belgioioso, in persona del sindaco pro-tempore,
dinanzi al Pretore di Pavia, quale giudice del Lavoro. Chiedeva che fosse accertato il suo diritto al compenso per l'opera di custodia prestata a favore del Comune convenuto, dal 1^ settembre 1993 al 28 febbraio 1997, per l'importo di lire 60.517.670, oltre le maggiorazioni per straordinario e riposi settimanali non goduti, interessi e rivalutazione;
e che il Comune fosse condannato al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese e agli onorari. Costituitosi in giudizio, il Comune di Belgioioso propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod. proc. civ., con il quale chiede che la Corte dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ha più volte affermato questa Corte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie attinenti a situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, comprese quelle aventi contenuto patrimoniale, e sussiste ogni qual volta un collegamento causale fra il rapporto di pubblico impiego, anche se già cessato, e la pretesa dedotta in giudizio. Ciò avviene quando tale rapporto, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico diretto ed immediato, della pretesa stessa, cioè quando si controverte sulla sussistenza di tale rapporto, sulla sua estensione o sui diritti da esso derivanti che si assume non siano stati, in tutto o in parte, riconosciuti al dipendente (Cass. 15 luglio 1972 n. 2350 e numerose altre). Questa stessa Corte ha anche affermato, superando un precedente orientamento giurisprudenziale, che il rapporto di pubblico impiego, le cui controversie appartengono, secondo il suindicato criterio, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è caratterizzato dalla prestazione di una attività continuativa di lavoro subordinato svolta, contro una retribuzione predeterminata, a favore di un ente pubblico e da questo utilizzata, pur in mancanza di un formale atto di nomina, con l'inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito della organizzazione e per ì fini pubblicistici dell'ente stesso (Cass. 29 aprile 1981 n. 2597). In sostanza il criterio di individuazione del rapporto di pubblico impiego è stato individuato non già nella sussistenza di un formale atto di nomina, come era stato ritenuto dalla giurisprudenza meno recente (Cass. 6 ottobre 1962 n. 2829; Cass. 8 maggio 1976 n. 1609), ma nella correlazione tra l'attività prestata e i fini istituzionali del soggetto pubblico. Il rapporto di pubblico impiego sussiste non in quanto sia stato formalmente costituito, ma in quanto ha in concreto spiegato i suoi effetti (Cass. 26 maggio 1979 n. 3070). Il difetto, l'invalidità, l'annullamento o la nullità dell'atto di nomina non escludono la sussistenza del rapporto di pubblico impiego;
ciò che occorre, infatti, è l'inserimento non occasionale, anche se di fatto, del prestatore di opera nell'organizzazione dell'ente pubblico per i fini pubblici dell'ente stesso (Cass. 26 novembre 1979 n. 6170; Cass. 2 luglio 1980 n. 4171). Nel caso in esame la natura pubblica del rapporto dedotto in giudizio risulta, per il periodo dal 1^ settembre 1993 al 28 febbraio 1997, pur in mancanza di un formate atto dì nomina, dall'inserimento di fatto della signora RR nella struttura organizzativa dell'amministrazione comunale per conto della quale avrebbe eseguito le sue prestazioni lavorative di custode.
La domanda della signora RR diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute trae, dunque, titolo diretto e immediato da un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, la cognizione della controversia, in base ai principi sopra enunciati, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa.
Si ritiene opportuno dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo regolamento.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999.