Sentenza 14 aprile 2023
Massime • 1
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16022 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID GIORGIO, che ha chiesto che la Corte di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, annulli la sentenza impugnata senza rinvio quanto al delitto di truffa perché estinto per prescrizione e, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità con riferimento al delitto ex art. 612 co. 2 c.p., rinvii ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16022 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 22/03/2023 ordinario, aveva condannato AN SI alla pena di un anno e un mese di reclusione e 700 euro di multa per i reati di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. e minaccia aggravata ex art. 612, secondo comma, cod. pen. e aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore della parte civile, cui aveva assegnato una provvisionale di 10.000 euro. 2. Ha proposto ricorso AN SI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla omessa declaratoria di estinzione dei reati (essendo maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, quanto alla truffa, e al deposito della motivazione, quanto alla minaccia) nonché in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti,-il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La sentenza impugnata (pag. 1) ha indicato nel 10 novembre 2021 "+ 64 giorni di sospensione", quindi nel 4 gennaio 2022, la data in cui sarebbe maturata la prescrizione per il reato di truffa. Premesso che non rilevano le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e 2 dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la valutazione della Corte risulta corretta. Dall'analitica descrizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado, con l'indicazione delle singole udienze, risulta che l'unica sospensione della prescrizione è riconducibile alla normativa inerente alla emergenza pandemica, a causa della quale fu rinviata l'udienza del marzo 2020. Nell'imputazione il reato di truffa viene contestato come commesso "dal febbraio 2014 e il maggio 2014" e, in assenza di precisi riferimenti a condotte poste in essere nel maggio, il dies a quo è stato considerato il 1° maggio 2014, in ossequio al principio del favor rei in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343; Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480). La Corte territoriale, fissata correttamente la data di maturazione della prescrizione, non l'ha poi rilevata, verosimilmente avendo considerato il vigente disposto dell'art. 158, primo comma, cod. pen. («Il termine della prescrizione decorre [...], per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»), applicabile, tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 1 legge 9 gennaio 2019, n. 3) a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre nella precedente disposizione, per effetto della modifica operata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, le parole «o continuato» e «o la continuazione» non erano più indicate. Al momento della pronuncia di appello, pertanto, il reato di truffa era già estinto per prescrizione. I motivi inerenti alla insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. sono assorbiti dall'annullamento senza rinvio quanto al delitto di truffa. Con il ricorso, infatti, la difesa non ha riproposto la deduzione, formulata in entrambi i gradi del giudizio e disattesa con specifica motivazione dai giudici di merito, secondo la quale, una volta esclusa l'applicazione dell'aggravante, l'azione penale sarebbe stata improcedibile in quanto la querela sarebbe stata presentata da un soggetto non legittimato. 3. Quanto al delitto di minaccia grave, consumato nel "giugno 2014" (e quindi il 10 giugno 2014), il tempo necessario a prescrivere è maturato in data 4 febbraio 2022, come indicato anche dal ricorrente. 3 La difesa, tuttavia, ha valorizzato la data di deposito della motivazione, avvenuto il 25 febbraio 2022, con una deduzione che tuttavia contrasta con il diritto vivente, secondo il quale, ai fini del computo della eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito della sentenza stessa, stanti le diverse finalità della pubblicazione (art. 545 cod. proc. pen.) e del deposito (art. 548 cod. proc. pen.) della sentenza. La prima, che garantisce l'immediatezza della deliberazione stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva;
il secondo serve a mettere l'atto, contenente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della impugnazione in determinati casi (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328). Tuttavia, essendo il tempo necessario a prescrivere ad oggi decorso, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. va rilevata in questa sede la causa estintiva del reato, stante l'ammissibilità (e fondatezza) del ricorso. Non è infatti applicabile nella fattispecie - diversamente da quanto opinato dal Procuratore generale - il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il qua-le,,in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). Detto principio, infatti, può trovare applicazione solo nei casi in cui il ricorso sia ritenuto inammissibile in relazione al capo avente ad oggetto il reato considerato dai giudici di merito come il più grave, per il quale sia determinata la pena base. Solo in tale ipotesi, infatti, l'ammissibilità del ricorso riguardante altri reati non precluderà la definitività delle statuizioni dei giudici di merito relative al reato più grave. Diverso è il caso - come quello di specie - in cui l'ammissibilità (e fondatezza) del ricorso investa il capo relativo al reato più grave, cui siano 4 avvinti dal vincolo della continuazione uno o più reati rispetto ai quali il ricorso sarebbe inammissibile. Infatti, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'amnnissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati;
pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione» (così, di recente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04). Ritiene il Collegio di condividere il principio espresso nella pronuncia di questa Sezione, cui da ultimo si è contrapposta una sentenza della Sesta Sezione di questa Corte (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269-01), secondo la quale detto orientamento erroneamente limita l'applicazione del «principio affermato dalle Sezioni unite ai soli casi di reati autonomi giudicati nello stesso procedimento, senza considerare che la fattispecie sulla quale si è espressa la sentenza "Aiello" riguardava proprio un caso di reato continuato. Il principio in esame, del resto, risulta pienamente conforme a quello secondo cui la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia. Sul piano processuale, tale affermazione si traduce inevitabilmente nella possibilità di poter valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso con riguardo a ciascun reato, a prescindere dall'eventuale continuazione ritenuta tra i medesimi». Invero, la censura della pronuncia di questa Sezione potrebbe trovare spiegazione nella formulazione della massima, nel quale la fondamentale distinzione di cui sopra non è ben evidenziata: "Nel caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili. (La Corte ha precisato che i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione)". 5 Nel caso esaminato dalla Sesta Sezione il ricorso, quanto al capo riguardante il capo più grave, era inammissibile, cosicché l'annullamento della sentenza in relazione al capo del reato satellite correttamente è stato ritenuto irrilevante, proprio perché non solo l'accertamento di responsabilità ma anche la determinazione della pena erano divenute per il primo definitive, con la formazione del giudicato parziale. Può poi ipotizzarsi una terza ipotesi, nella quale l'impugnazione del capo relativo al reato più grave sia ammissibile, ma non debba essere accolta in quanto proposta con motivi infondati (ma non manifestamente infondati). Se al momento della decisione della Corte di legittimità non è maturata la prescrizione per detto reato, la sopravvenuta causa estintiva per quelli satellite non avrà effetto e quindi troverà piena applicazione il principio affermato nella sentenza Aiello. Va enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto: « in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato avvinti dal vincolo della continuazione, l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati non determina l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, rimanendo così preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, a condizione che all'impugnazione ritenuta ammissibile per il reato per il quale è stata determinata la pena base, in quanto ritenuto il più grave, non sia conseguito un annullamento del relativo capo». 4. Vanno altresì definitivamente confermate le statuizioni civili, considerato che i motivi di ricorso non hanno riguardato l'affermazione di responsabilità, ragione per la quale difettava l'interesse della parte civile a intervenire nel presente grado di giudizio;
conseguentemente non vengono alla stessa riconosciute le relative spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Nulla sulle spese di parte civile EF EH. Così deciso il 22 marzo 2023.