CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2023, n. 21064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21064 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di SA OB nato ad [...] in data [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Frosinone, ha emesso in data 20.10.2022 ordinanza con la quale, nel rigettare l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Di SA Roverto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino in data 13.10. 2022 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme e dei beni nella disponibilità della persona indagata fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 3.325.918,17 per i delitti di cui agli art. 81 cod. pen., 10 quater, comma, 2 d.lvo n. 74 del 2000, perché perché nella sua qualità di amministratore unico della HPS s.r.l. con luogo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 21064 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 05/04/2023 esercizio in Broccostella (FR) loc. Ferrazza, e destinato alla fabbricazione di carta e cartone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso utilizzava nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2017 al 2021 crediti inesistenti (INAIL INPS) in compensazione ai debiti tributari maturati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, per un importo complessivo pari a euro 3.325.918,47. 2. Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge contestando la competenza territoriale del tribunale di Cassino ritenendo, invece, che avrebbe dovuto essere considerato competente l'ufficio di Roma che per primo aveva provveduto ad iscrivere la notizia di reato che ha dato origine al procedimento. 4. A sostegno dell'impostazione difensiva si evidenzia che il ricorrente, come dedotto già in sede di riesame, aveva inviato, in data 28/02/2022, alla Procura di Roma una comunicazione via Pec riferita al preesistente procedimento enale n. 34118/2021 e collegata alla attività del Nucleo di Polizia economica finanziaria ed in particolare al processo erbale di contestazione emesso nei confronti della società HPS srl con sede legale in Roma, e sede operativa in Broccostella ( FR). 5. Tale comunicazione, ad avviso del ricorrente sarebbe indicativa della originaria pendenza dei fatti per i quali è causa presso la Procura della Repubblica di Roma, da ritenersi proprio a causa di tale primigenia iscrizione competente per il procedimento. 6. Si aggiunge che il reato riferito alla compensazione illecita è stato posto in essere da altre società la cui sede legale è Roma e che comunque in ogni caso la competenza si radicherebbe presso i giudici della capitale atteso che la compensazione/ pagamento viene effettuato dall'agenzia delle entrate con sede a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Di SA OB è manifestamente infondato sebbene per ragioni differenti da quelle poste a sostegno della decisione impugnata. 2 2.Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 18 d.lgs. 74 del 2000, iusta la quale il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale - dettata, nel secondo comma della disposizione, soltanto «per i delitti previsti dal capo I del titolo II» - ma deve farsi applicazione della generale previsione, contenuta nel primo comma della disposizione, secondo cui «se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». 3.Ed invero, il disposto di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 non può trovare applicazione poiché l'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è contenuto nel capo H (e non già nel capo I) del titolo secondo del provvedimento legislativo e, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è un mero reato dichiarativo perché si consuma nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento di imposte dovute per un importo superiore a C. 50.000. Come già si è avuto modo di precisare in relazione agli analoghi delitti di omesso versamento di IVA o di ritenute certificate di cui agli artt. 10- ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio va dunque individuata in base al disposto di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto. Secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen. deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Mosetter, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo "dell'accertamento del reato" indicato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801) da individuarsi nella sede dell'Ufficio Giudiziario in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica e la circostanza della mera iscrizione della notizia di reato priva del conseguente accertamento. 3 4.Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche enunciate non v'è dubbio che le attività che hanno condotto all'accertamento del delitto contestato cono state poste in essere dalla Procura di Cassino, circostanza che, alla luce d quanto illustrato priva di qualunque fondatezza il motivo proposto. Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 05/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Frosinone, ha emesso in data 20.10.2022 ordinanza con la quale, nel rigettare l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Di SA Roverto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino in data 13.10. 2022 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme e dei beni nella disponibilità della persona indagata fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 3.325.918,17 per i delitti di cui agli art. 81 cod. pen., 10 quater, comma, 2 d.lvo n. 74 del 2000, perché perché nella sua qualità di amministratore unico della HPS s.r.l. con luogo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 21064 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 05/04/2023 esercizio in Broccostella (FR) loc. Ferrazza, e destinato alla fabbricazione di carta e cartone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso utilizzava nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2017 al 2021 crediti inesistenti (INAIL INPS) in compensazione ai debiti tributari maturati ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, per un importo complessivo pari a euro 3.325.918,47. 2. Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge contestando la competenza territoriale del tribunale di Cassino ritenendo, invece, che avrebbe dovuto essere considerato competente l'ufficio di Roma che per primo aveva provveduto ad iscrivere la notizia di reato che ha dato origine al procedimento. 4. A sostegno dell'impostazione difensiva si evidenzia che il ricorrente, come dedotto già in sede di riesame, aveva inviato, in data 28/02/2022, alla Procura di Roma una comunicazione via Pec riferita al preesistente procedimento enale n. 34118/2021 e collegata alla attività del Nucleo di Polizia economica finanziaria ed in particolare al processo erbale di contestazione emesso nei confronti della società HPS srl con sede legale in Roma, e sede operativa in Broccostella ( FR). 5. Tale comunicazione, ad avviso del ricorrente sarebbe indicativa della originaria pendenza dei fatti per i quali è causa presso la Procura della Repubblica di Roma, da ritenersi proprio a causa di tale primigenia iscrizione competente per il procedimento. 6. Si aggiunge che il reato riferito alla compensazione illecita è stato posto in essere da altre società la cui sede legale è Roma e che comunque in ogni caso la competenza si radicherebbe presso i giudici della capitale atteso che la compensazione/ pagamento viene effettuato dall'agenzia delle entrate con sede a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Di SA OB è manifestamente infondato sebbene per ragioni differenti da quelle poste a sostegno della decisione impugnata. 2 2.Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 18 d.lgs. 74 del 2000, iusta la quale il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale - dettata, nel secondo comma della disposizione, soltanto «per i delitti previsti dal capo I del titolo II» - ma deve farsi applicazione della generale previsione, contenuta nel primo comma della disposizione, secondo cui «se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». 3.Ed invero, il disposto di cui all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 non può trovare applicazione poiché l'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è contenuto nel capo H (e non già nel capo I) del titolo secondo del provvedimento legislativo e, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è un mero reato dichiarativo perché si consuma nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento di imposte dovute per un importo superiore a C. 50.000. Come già si è avuto modo di precisare in relazione agli analoghi delitti di omesso versamento di IVA o di ritenute certificate di cui agli artt. 10- ter e 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza per territorio va dunque individuata in base al disposto di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto. Secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen. deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Mosetter, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo "dell'accertamento del reato" indicato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801) da individuarsi nella sede dell'Ufficio Giudiziario in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica e la circostanza della mera iscrizione della notizia di reato priva del conseguente accertamento. 3 4.Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche enunciate non v'è dubbio che le attività che hanno condotto all'accertamento del delitto contestato cono state poste in essere dalla Procura di Cassino, circostanza che, alla luce d quanto illustrato priva di qualunque fondatezza il motivo proposto. Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 05/04/2023