Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni, perché l'atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione. Ne consegue che è illegittima la decisione di inammissibilità dell'incidente sollevato dal condannato assunta dal giudice dell'esecuzione a seguito di rinuncia ad esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 10416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10416 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 673
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 023532/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA AR AN, N. IL 01/10/1964;
avverso ORDINANZA del 31/03/2008 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO AR CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F. M. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per carenza di interesse. OSSERVA
Con atto del 31/12/2003 il difensore di IN IA AN presentava al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, istanza diretta alla sospensione della demolizione dei manufatti di cui alla sentenza 7/11/2005 e del conseguente ordine di esecuzione adottato dal P.M.. Alla fissata udienza del 31/3/2008 il difensore della IN avv. IAngela Calice, munita di procura speciale, dichiarava di rinunziare all'incidente di esecuzione riservandosi di riproporlo all'atto della ricezione del provvedimento comunale atteso sulla istanza proposta D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 sicché il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza a verbale in pari data, dichiarava inammissibile l'istanza per sopravvenuta rinuncia. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore della IN ha proposto ricorso il 30/4/2008 lamentando l'errore commesso dal Tribunale per avere:
1. ritenuto rinunciabile una istanza non avente natura impugnatoria e pertanto applicato analogicamente l'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d);
2. valutato come ammissibile la dichiarazione di rinuncia quando essa era stata effettuata da difensore non autorizzato specialmente. Ritiene il Collegio che la prima censura del ricorso meriti di essere condivisa.
Devesi, infatti, dare seguito all'indirizzo assunto da questa Corte (sentenze n. 12512 del 2001 e n. 118 del 1992) per il quale nel procedimento di esecuzione, affatto privo di natura e finalità impugnatoria, non è configurabile una possibilità che la parte che lo ha promosso abbia successivamente a rinunziarvi, tanto più alla luce della inidoneità della previsione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2 la quale non contempla, tra le ipotesi di inammissibilità
della istanza, quella di sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
Dalla osservanza di tale principio il giudice del merito si è pertanto indebitamente sottratto dando rilievo preclusivo alla interposta rinunzia. L'errore commesso, che rende ovviamente assorbito l'argomento di cui al secondo motivo di ricorso, impone l'annullamento dell'ordinanza ed il rinvio per nuovo esame allo stesso Ufficio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009