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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD IA nato il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale ES CO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UD HE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, il 1 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 7 ottobre 2019, ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo i( attuale_corn nquartoir cod . pe n . 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 648 cod. pen., 597 e 598 cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori idonei ad escludere che la ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa del telefono rinvenuto nella sua disponibilità ed avrebbe ignorato le doglianze contenute nell'atto di appello inerenti alla buona fede Penale Sent. Sez. 2 Num. 8381 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 22/11/2022 dell'imputata, limitandosi a definirle «distoniche» e non correlate ai motivi di condanna. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. I giudici di appello non hanno tenuto conto di quanto riferito dall'imputata in ordine alle modalità con le quali la stessa è entrata in possesso del telefono rubato a TAMBURELLO Pasquale, elementi che secondo i giudici di merito, sarebbero confutati dalla mancata indicazione del nominativo del venditore del telefono da parte dell'imputata. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie criminosa di cui all'art. 712 cod. pen. Secondo la difesa la condotta della UD dovrebbe esser configurata come colposa ricezione di un bene di dubbia provenienza, condotta idonea a perfezionare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. 4. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione e erronea applicazione degli artt. 648 e 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno. La motivazione sul punto è meramente apodittica nella parte in cui esclude la tenuità del danno in considerazione dell'enorme rilevanza sociale ed economica che i telefoni cellulari rivestono nell'ambito del moderno stile di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2 È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono esser trattati/ congiuntamente avendo ad oggetto questioni strettamente collegate, sono aspecifici poiché non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale. Deve essere, preliminarmente, richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in mancanza di 3 correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e delle modalità di acquisto del telefono cellulare (l'apparecchio è stato acquistato -privo di caricabatteria ed accessori- presso il mercato di Ballarò ad un prezzo di soli 50,00 euro) che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pagg. 2 e 3 della sentenza di appello), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello. La Corte territoriale ha di conseguenza affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dalla ricorrente in considerazione della genericità delle stesse e del fatto che la stessa non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Siffatta valutazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4 Il Presidente Correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado), in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella -più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena- di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. (Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata) 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale ES CO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. UD HE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, il 1 ottobre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 7 ottobre 2019, ha condannato la ricorrente alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo i( attuale_corn nquartoir cod . pe n . 2. La ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 648 cod. pen., 597 e 598 cod. proc. pen. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori idonei ad escludere che la ricorrente fosse consapevole della provenienza delittuosa del telefono rinvenuto nella sua disponibilità ed avrebbe ignorato le doglianze contenute nell'atto di appello inerenti alla buona fede Penale Sent. Sez. 2 Num. 8381 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 22/11/2022 dell'imputata, limitandosi a definirle «distoniche» e non correlate ai motivi di condanna. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 648 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. I giudici di appello non hanno tenuto conto di quanto riferito dall'imputata in ordine alle modalità con le quali la stessa è entrata in possesso del telefono rubato a TAMBURELLO Pasquale, elementi che secondo i giudici di merito, sarebbero confutati dalla mancata indicazione del nominativo del venditore del telefono da parte dell'imputata. 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie criminosa di cui all'art. 712 cod. pen. Secondo la difesa la condotta della UD dovrebbe esser configurata come colposa ricezione di un bene di dubbia provenienza, condotta idonea a perfezionare la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. 4. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione e erronea applicazione degli artt. 648 e 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno. La motivazione sul punto è meramente apodittica nella parte in cui esclude la tenuità del danno in considerazione dell'enorme rilevanza sociale ed economica che i telefoni cellulari rivestono nell'ambito del moderno stile di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2 È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono esser trattati/ congiuntamente avendo ad oggetto questioni strettamente collegate, sono aspecifici poiché non si confrontano criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale. Deve essere, preliminarmente, richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in mancanza di 3 correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e delle modalità di acquisto del telefono cellulare (l'apparecchio è stato acquistato -privo di caricabatteria ed accessori- presso il mercato di Ballarò ad un prezzo di soli 50,00 euro) che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pagg. 2 e 3 della sentenza di appello), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello. La Corte territoriale ha di conseguenza affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dalla ricorrente in considerazione della genericità delle stesse e del fatto che la stessa non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Siffatta valutazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4 Il Presidente Correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado), in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella -più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena- di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. (Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, Mykola, non massimata) 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022