Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 16/12/2014
Dott. PETRUZZELLIS NN - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2105
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 36276/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IL BA, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 01/08/2014 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NN ZE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 01/08/2014, ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento del 09/07/2014 con il quale la Corte d'appello di Genova ha negato la sostituzione della misura della custodia cautelare in atto nei confronti di IL BA, imposta in relazione all'imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, con l'obbligo di dimora, istanza fondata sul testo dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92. 2. La difesa di IL ha proposto ricorso con il quale deduce violazione di legge, con riferimento al dettato dell'art. 275 comma 2 bis, come modificato dall'art. 8 del D.L. cit., nella parte in cui nel provvedimento impugnato non è stato interpretato il limite dei tre anni della pena da eseguire con riferimento alla concreta eseguibilità della sanzione, che deve determinarsi considerando la pena comminata, dedotto il presofferto.
La conferma della corretta chiave interpretativa indicata si ritrae, secondo il ricorrente, dalle modifiche successive del decreto di urgenza intervenute in sede di conversione, ove si richiama la pena irrogata, che evidenzia la diversità di previsione tra le fattispecie regolate dal decreto di urgenza, quale quella richiamata, e le successive. Si rileva che nel caso di specie, in caso di conferma della pronuncia di condanna a seguito della definizione del giudizio di legittimità sul merito, residuerebbe una pena da scontare inferiore ai tre anni.
Si deduce il vizio della violazione di legge anche con riferimento all'individuazione dei parametri alla luce dei quali il giudicante ha ritenuto di interpretare la normativa, ove ha istituito un parallelismo con la disposizione di cui all'art. 656 cod. pen. non legittimato ne' dalla lettera della previsione, ne' dall'autonomia delle materie - cautelare ed esecutiva - trattate, e facendo richiamo ad un criterio di valutazione della pericolosità sociale che non trova riscontro nella disposizione invocata.
Si osserva inoltre che la modifica intervenuta con la legge di conversione si pone in contrasto con la ratio della disposizione, che aveva funzione deflattiva della permanenza in carcere, mentre il riferimento alla pericolosità, non era previsto nella formulazione del decreto legge, provvedimento applicabile nella specie, in ragione dell'epoca di valutazione dell'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'esame del testo della disciplina contenuta nel D.L. 26 giugno 2014, n. 92 che ha modificato l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis,
applicabile nella specie in quanto l'istanza venne proposta nella vigenza del provvedimento urgente, prima della successiva novella, al di là dell'espressione letterale riguardante la pena da eseguire, poi modificata nella legge di conversione L. 11 agosto 2014, n. 117 con il richiamo alla pena inflitta, non legittima la più ampia applicazione auspicata nel ricorso, in quanto il suo effettivo significato è esplicitato dal testuale e previo riferimento alla considerazione della situazione, all'esito del giudizio. Deve ricordarsi che la novella invocata è inserita nell'ambito della disciplina in materia di adeguatezza delle misure da applicare, che costituisce oggetto di valutazione immediatamente successiva a quella della sussistenza delle esigenze cautelari, ed è priva di un collegamento funzionale con l'obbligo di costante verifica della correlazione tra misura cautelare in atto e pena irroganda, che permetta, ai fini dell'esecuzione della prima, la considerazione degli eventi verificatisi successivamente, come richiesto nell'art. 300 cod. proc. pen., ne' risulta essere stato istituito un collegamento diretto tra l'esecuzione della misura e l'effetto sospensivo dell'esecuzione della pena per le sanzioni inferiori ai tre anni, di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9 o emanata in proposito una disciplina transitoria che imponesse la rivalutazione degli elementi di adeguatezza alla luce della nuova disposizione, per tutte le misure già applicate.
L'omessa previsione, pur a fronte della presenza di progetti di modifica in tal senso, evidenzia la scelta del legislatore di consentire il permanere di una cesura tra custodia cautelare, per la cui applicazione intervengono valutazioni di necessario bilanciamento tra esigenze di libertà e di sicurezza dei cittadini, ed esecuzione della pena, che in maniera diversa riguarda l'individuazione delle possibilità di recupero più idonee per il condannato. Tale differenza, unitamente al vuoto normativo già richiamato, non permette l'applicazione dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis nel corso del procedimento, quando la misura cautelare sia già
in atto;
la circostanza delimita la necessità di tale prognosi alla fase applicativa della misura, come del resto previsto dalla collocazione della disposizione invocata, ed esclude la presenza di un obbligo di costante analisi, sulla base degli effettivi e concreti sviluppi del procedimento, con valutazione che deve avere quale orizzonte valutativo l'esito del giudizio, anche nella versione meno rigorosa, prevista letteralmente nel decreto di cui si invoca l'applicazione, non le determinazioni che intervengono nelle fasi intermedie, con la considerazione del presofferto, non autorizzandolo il testo della disposizione richiamata.
Rispetto a tali diverse condizioni di fatto l'unica sollecitazione possibile è quella di una nuova valutazione di merito dell'adeguatezza della misura, secondo le previsioni di cui all'art. 299 cod. proc. pen., non il riferimento all'automatismo invocato dall'interessato, la cui operatività, oltre a non essere confermata dalla lettera e dalla collocazione e coordinazione della norma all'interno del sistema, non permette l'analisi complessiva delle caratteristiche oggettive e soggettive dell'azione, che sono invece strettamente funzionali all'analisi della pericolosità e della sua attualità, elementi di valutazione essenziali per la natura stessa della misura provvisoria in atto e delle esigenze cautelari che ne hanno imposto l'applicazione.
Alla luce di tali premesse, correttamente il giudice di merito ha escluso l'operatività del principio di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis come novellato, concludendo per la legittimità del permanere della misura cautelare in atto.
3. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.. Il permanere dello stato di custodia cautelare impone che la Cancelleria svolga gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015