Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI 03 04 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I6 3.04 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10696/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Cron. 13953 Consigliere Dott. BR BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere- Ud. 27/02/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO NO;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 3173/99 del Tribunale di 962 TORINO, depositata il 04/06/99 R.G.N. 1635/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ; r.g.n. 10696/2000 ud. 27 febbraio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con la sentenza impugnata del 10 maggio 4 giugno 1999, il Tribunale di Torino, rigettando l'appello dell'INPS, ha confermato il diritto dell'attuale resistente, DO BR, alla riliquidazione della pensione di cui godeva mediante applicazione del beneficio contributivo previsto dall'art.13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificato dall'art.1 d.l. 5 convertito con modificazioni nella legge 4giugno 1993 n.169, agosto 1993 n.271. Il Tribunale ha ritenuto che la lettera e lo spirito della norma deponevano per una interpretazione estensiva, tale da comportarne 1' applicazione anche ai lavoratori già in pensione al momento della sua entrata in vigore. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271 (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma 3 citata, la quale parla di "lavoratori" e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art.13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere che i preordinati al benefici ivi previsti sono funzionalmente raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. con numeroseLa Corte si è già pronunciata sulla questione decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n. 7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia mentre scopo generale o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, quello di sostenere i lavoratori pregiudicati della legge è nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle dell'amianto, i benefici di cui al comma settimolavorazioni (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia ° di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di ° dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altracontribuzione parte si sottolinea ancora nelle ricordate decisioni contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati%; la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13. I suesposti principi - in mancanza di validi argomenti che - sono condivisi dal Collegio, il quale inducano a discostarsene condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione о assegno di invalidità, data la non 5 equiparabilità della loro condizione a quella dei titolari di pensione di vecchiaia о di anzianità. Non sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori" e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai superstiti del titolare di una pensione di invalidità quando il decesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa legge introdotta ed essendo ovviamente esclusa, nell'opposta ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svolgimento di ulteriore attività lavorativa. Pertanto, il ricorso dell'INPS, che nega l'applicabilità della rivalutazione prevista dall'art.13 della legge n.257/92 e successive modifiche ai soggetti "già pensionati" alla data della introduzione del beneficio, è meritevole di accoglimento solo per l'ipotesi di titolarità diquanto concerne pensione di vecchiaia о di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione o assegno di invalidità. Peraltro, poichè nella presente controversia non risulta di quale pensione fruisse in concreto l'attualeaccertato 6 resistente, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, va, a tal fine, previa cassazione della impugnata sentenza rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.1. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione (o di assegno) di invalidità, come pure (in caso di pensione) ai loro superstiti, sempre che, in tale evenienza, il decesso dei detti titolari sia successivo alla introduzione del beneficio". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente GiovanniAmoroso)) (Erminio Ravagr . Ravag шосет IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 4 MAG 2001 IL CANCELLIERENCELLER