Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nel corso delle indagini preliminari non è impugnabile il provvedimento con cui, a seguito del parere contrario del P.M., il G.I.P. rigetti l'istanza dell'indagato ma, una volta esercitata l'azione penale, la domanda potrà essere rinnovata davanti al giudice del dibattimento.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari». 1.1.- Secondo quanto espone l'ordinanza di rimessione, G. Q., indagato per i reati …
Leggi di più… - 2. Corte Cost., 6 luglio 2020, n. 139https://www.iusinitinere.it/
Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza dell'11 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari». 1.1.– Secondo quanto espone l'ordinanza di rimessione, G. Q., indagato per i reati …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 7 luglio 2020
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari». 1.1.- Secondo quanto espone l'ordinanza di rimessione, G. Q., indagato per i reati …
Leggi di più… - 4. Sospensione del procedimento con messa alla prova, istanza, ordinanza di rigetto, autonoma impugnabilità, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2017
- 5. Lavoratore depresso: il licenziamento è legittimo?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 aprile 2014
Il datore di lavoro, prima di licenziare il dipendente depresso, deve verificare la possibilità di trasferirlo o ricollocarlo in azienda. La depressione è un disturbo psichico classificabile come vera e propria malattia. Essa pertanto giustifica l'assenza dal lavoro. Durante tale assenza il dipendente ha diritto alla conservazione del posto: non può cioè essere licenziato, a meno che non superi il cosiddetto periodo di comporto (ossia la durata massima della malattia, nel corso dell'anno, per come prevista dal contratto collettivo). Ciò nonostante residuano delle ipotesi in cui è legittimo il licenziamento del lavoratore depresso. Cerchiamo di fare il punto della situazione in merito. Ci …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
4 17 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1780 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo - Relatore - CC 21/10/2015 - Emanuele Di Salvo R.G.N. 21970/15 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AN, RC, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 16/12/2014 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pisa;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del componente Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Pisa, acquisito il parere del pubblico ministero, ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza con cui RC CA, indagato dei reati di cui agli artt. 40 cpv., 81 cpv. cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 (capo a), 81 cpv. e 326 cod. pen. (capo b) e 611 cod. pen. (capo c), aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati di cui ai menzionati capi a) e b).
2. L'avvocato Fabrizio Spagnoli, nell'interesse dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento negativo emesso dal G.i.p. deducendo due motivi. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 127, 464-ter cod. proc. pen. e 111 Cost., assumendo che il G.i.p., verificato il dissenso del pubblico ministero, avrebbe dovuto fissare un'apposita udienza camerale, così garantendo il contraddittorio e mettendo in condizione l'indagato di poter confutare il parere contrario del pubblico ministero. Lamenta che il G.i.p., di fatto, non ha provveduto sulla richiesta, giustificando tale decisione con riferimento al dissenso del pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione della legge penale, avendo il giudice utilizzato una formula "non luogo a provvedere" - non prevista dall'art. 464-ter c.p.p., sul presupposto erroneo della vincolatività del consenso del pubblico ministero.
3. Nella sua requisitoria scritta il sostituto procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso sul rilievo, ritenuto assorbente, che la sospensione con messa alla prova è stata richiesta solo per alcuni reati e non per tutti, laddove l'istituto, puntando alla eliminazione completa delle tendenze antisociali, non pare compatibile con una "rieducazione parziale", riferita cioè solo ad alcuni reati tra quelli contestati nel procedimento.
4. In data 20 ottobre 2015 il difensore ha depositato una memoria in cui contesta la richiesta di inammissibilità del procuratore generale e, riportandosi ai motivi dedotti, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare preliminare, anche rispetto ai rilievi proposti nella requisitoria dal procuratore generale, la verifica sulla ricorribilità in cassazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
2. Nella specie, il ricorrente ha impugnato il non luogo a provvedere pronunciato dal G.i.p. di Pisa sulla richiesta di sospensione del provvedimento con messa alla prova, avanzata nel corso delle indagini preliminari, 2 sostenendo che in presenza del parere contrario espresso dal pubblico ministero il giudice avrebbe dovuto garantire il contraddittorio, fissando un apposita udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., all'esito della quale avrebbe dovuto decidere sulla richiesta. Si tratta di una ricostruzione del procedimento che non trova riscontro nella disciplina prevista dall'art. 464-ter cod. proc. pen., applicabile nella presente fattispecie, disciplina che non contempla alcuna udienza in cui, a seguito del parere contrario del pubblico ministero, debba essere sentito l'indagato. Nelle indagini preliminari è previsto, dall'art. 464-ter cit., che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova si pronunci il pubblico ministero esprimendo, nel termine di cinque giorni, il proprio parere, che deve essere motivato sia in caso di consenso che di dissenso, parere che è non solo obbligatorio, ma anche vincolante. Si tratta tuttavia di una vincolatività relativa, nel senso che non pregiudica la decisione del giudice sul merito della richiesta, ma determina soltanto lo svolgimento del successivo percorso procedimentale. Ciò è evidente nel caso in cui il pubblico ministero dia parere favorevole, in quanto il giudice è tenuto solo a sentire le parti, previa fissazione di una apposita udienza, ma la sua decisione sulla messa alla prova non è vincolata dal parere del pubblico ministero (art. 464-quater cod. proc. pen.). Diverso l'esito in presenza del dissenso del pubblico ministero: in questo caso il g.i.p. non può che adeguarsi alla valutazione negativa della pubblica accusa, dal momento che non sarebbe neppure in grado di operare una decisione sulla richiesta, mancando un'imputazione, seppur provvisoria, e quindi l'esercizio stesso dell'azione penale, sicché difettano gli elementi di fatto su cui assumere la determinazione in ordine alla richiesta di messa alla prova. Non a caso l'art. 464-ter cit. prevede che l'imputazione venga formulata solo con l'atto scritto con cui il pubblico ministero esprime il consenso. In altri termini, l'esito non può che essere il rigetto della richiesta, tuttavia l'indagato potrà rinnovare la richiesta davanti al giudice del dibattimento, una volta esercitata l'azione penale, e il giudice potrà ammettere il richiedente al procedimento di messa alla prova. Anche qui, il parere negativo opera un condizionamento relativo, con riferimento alla fase 3 delle indagini preliminari, ed è funzionale ad evitare che le richieste ex art. 168-bis cod. pen. intervengano prematuramente, ma non vincola il giudice del dibattimento nel caso in cui l'imputato rinnovi la richiesta. E' evidente come la procedura in caso di dissenso replichi lo schema previsto dall'art. 448 cod. proc. pen. in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti: il dissenso del pubblico ministero determina il rigetto della domanda di patteggiamento, ma l'imputato può rinnovare la domanda prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. L'esistenza di questo meccanismo procedimentale di recupero della richiesta porta ad escludere l'impugnabilità del provvedimento con cui, nelle indagini preliminari, a seguito del dissenso del pubblico ministero, il giudice rigetta la domanda di messa alla prova. Del resto nessuna disposizione lo prevede e, inoltre, non si tratta di una decisione con carattere di definitività e, quindi, non può certo parificarsi ad una sentenza, sicché non vi è alcuno spazio per ipotizzare la ricorribilità in cassazione in base all'art. 111 Cost.
3. In conclusione, deve affermarsi che il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, avanzata nel corso delle indagini preliminari, non è impugnabile in cassazione. La circostanza che nella specie i G.i.p. del Tribunale di Pisa abbia pronunciato il non luogo a provvedere sull'istanza, anziché il rigetto, non sposta i termini della questione, trattandosi di un aspetto del tutto formale. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoLife Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB 2016 A N IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Piera Esposito