Sentenza 20 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 03969/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUBRETA Oggetto SE ONE LAVORO · Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IC ANNUNZIATA · Presidente R.G.N. 12309/98 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 13959/98 - Rel. Consigliere Cron. 8434 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Rep. Ud. 17/01/01Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MARZIOelettivamente 11 presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato POJAGHI ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MAGGIO MICHELE;
intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 13959/98 proposto da: 177 MAGGIO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato ZARDO FULVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MISCIONE MICHELE, giusta delega in atti;
WOOD controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
POSTE ITALIANE SPA (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato POJAGHI ALBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 104/98 del Tribunale di avverso RAVENNA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 962/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per ricorso principale e del ricorso il rigetto del incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 17 febbraio 1997 il Pretore di Ravenna in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda con cui IC GG, dipendente dell'ENTE POSTE ITALIANE, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla qualifica in area “Q2” per avere egli, in base ad ordinanza del Direttore Provinciale e per materiale esercizio dell'attività, svolto le funzioni di settima categoria, inquadrabili nella predetta qualifica. Con sentenza del 18 marzo 1998 il Tribunale di Ravenna, accogliendo l'appello del GG, dichiarò il diritto all'inquadramento биго nell'area quadri “2”, con decorrenza dal dodicesimo giorno successivo al suo rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia e congedo ordinario. Premette il Tribunale che a IC GG furono formalmente affidate, fino al 18 maggio 1995, mansioni di categoria settima;
e che egli si era poi assentato dal servizio dal 15 maggio 1995 al 30 giugno 1995 per malattia e per congedo ordinario. Attraverso le dichiarazioni dei testimoni indicati dal ricorrente (attendibili in quanto quotidiani compagni di lavoro) era stato accertato che, nel periodo in cui gli era stato affidato l'incarico di Capo Reparto, il GG determinava gli orari di lavoro, gestiva il personale dell'intero reparto, predisponendo i turni di 30 persone ed il movimento postale e gli ordini di servizio, sostituiva il Direttore assente, aveva rapporti con il pubblico, si interessava dei "verbali Mod. 13", e lavorava nel posto e con gli orari previsti per il Capo Reparto;
e queste mansioni egli aveva continuato a svolgere anche dopo la formale revoca. Alcun elemento significativo era 3 deducibile dalle testimonianze del Direttore (che di fatto non era a conoscenza dell'esecuzione data alla lettera di revoca) e della direttrice del C.P.O. (che non aveva specificato l'effettivo contenuto delle mansioni materialmente svolte). Di ciò erano riscontro anche gli orari di servizio, ove il GG continuò ad essere indicato al secondo posto, dopo il Direttore, ed in testa a tutti gli altri dipendenti. Aggiunge il Tribunale che, poiché era stato accertato che il GG dal 18 maggio 1994 all'agosto del 1995 "fece praticamente le stesse cose", l'ENTE aveva l'onere di provare il proprio assunto, secondo cui dopo la revoca il GG avrebbe svolto questa attività senza assunzione di responsabilità, sotto la supervisione ed il controllo della direttrice del C. P. O., in cui si sarebbero in tal modo assommate anche le responsabilità di Capo Reparto: prova che non era stata neanche “tentata”. Ai fini dello svolgimento delle mansioni superiori, aggiunge il Tribunale, non può essere calcolato il periodo di malattia o di congedo ordinario: deve essere calcolato il periodo successivo al rientro in servizio. E, nel caso in esame, dodici giorni di lavoro, successivi al rientro in servizio, costituivano il tempo necessario ad integrare concretamente il presupposto del diritto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la POSTE ITALIANE S.p.a., percorrendo le linee di due motivi. Resiste IC GG con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale, cui la Società resiste a sua volta con controricorso, coltivando le proprie complessive : censure con memoria. 4 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che 1. il Pretore aveva ritenuto poco attendibili le dichiarazioni dei testi indotti dal ricorrente, poiché erano dipendenti con i quali il GG dush aveva avuto solo rapporti occasionali;
ed aveva ritenuto che non era stata raggiunta la prova che le mansioni esercitate dopo il 18 maggio 1995 erano quelle stesse esercitate precedentemente;
il Tribunale aveva tuttavia capovolto il giudizio del Pretore, valorizzando le dichiarazioni dei testimoni indotti dal ricorrente, e svalutando le dichiarazioni dei testi offerti dall'ENTE;
2. il Tribunale non aveva considerato che in base alla lettera del 3 giugno 1995 al GG era stato affidato il compito di coordinare il personale che opera nel settore A.P. dell'Ufficio C.P.O."; e queste mansioni erano ben diverse dalle precedenti: in particolare, non era stata accertata “la portata da attribuire, in base alle risultanze testimoniali, all'attività di coordinamento del personale di un settore, rispetto a quella relativa ad un reparto ed a quella relativa ad un gruppo". Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che, poiché ai fini del diritto al superiore inquadramento non è utilizzabile l'attività svolta per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, il periodo successivo al 18 maggio 1995, in cui il GG aveva sostituito il Direttore assente per malattia, era irrilevante. La 5 ricorrente censura inoltre il fatto che il Tribunale, disapplicando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, avesse ritenuto cumulabili diversi periodi nei quali le mansioni superiori erano state svolte solo saltuariamente. Anow Con il controricorso IC GG eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Società, per carenza di valida procura, che, apposta a margine della pag. 2 del ricorso, conterrebbe solo una formula generica, e non riferibile al ricorso per cassazione. Con il ricorso incidentale lo stesso IC GG, sostenendo che la normativa privatistica sarebbe applicabile ai rapporti dei dipendenti della Società fin dal 1° gennaio 1994, chiede che la decorrenza del diritto riconosciuto dal Tribunale sia fissata dal 3 aprile 1994, con condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1° luglio 1994. I ricorsi, che sono soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono essere riuniti. L'eccezione formulata con il controricorso proposto da IC GG, il cui esame appare pregiudiziale, è infondata. Come questa Corte ha affermato, la posizione topografica della procura in relazione all'atto cui accede (anche se redatta su foglio separato, successivo all'atto ed alla firma del difensore, e priva di specifico riferimento al processo ed alla fase del giudizio per cui è stata conferita) consente di presumere (ove dalla stessa procura non risulti un'espressa contraria volontà) che la procura sia rilasciata per l'atto stesso e per quel particolare grado del giudizio (Cass. S.U. n. 2646 del 1998). Nel caso in 6 esame, peraltro, l'espresso riferimento a "tutte le ulteriori fasi e gradi del giudizio" coinvolge anche il giudizio di legittimità. I motivi del ricorso, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In ordine a quanto lamentato con la prima censura relativa al primo снаю motivo del ricorso principiale (sub "1.”), è da osservare in via generale che, come questa Corte ha affermato (S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045), “la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione". Ed in particolare, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri), e la scelta di quelle che si ritengano più idonee a 7 sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni сного del convincimento: necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8652, 14 aprile 1994 n. 3498). Né ammissibile contestazione di questa valutazione è la mera indicazione di divergenti valutazioni ed interpretazioni. Nel caso in esame, la ricorrente si limita a lamentare che il Tribunale avrebbe modificato la valutazione dei testimoni effettuata dal Pretore: non indica tuttavia i motivi della sua censura. In ordine alla seconda censura esposta con il primo motivo del ricorso principale (sub “2.”), è da premettere che l'esecuzione di un contratto protratta nel tempo è affermazione di una volontà, che resta inscritta in ogni atto esecutivo, e che accompagna il relativo iter, ed è questa inscrizione che conferisce all'esecuzione il valore di strumento interpretativo (art. 1362 secondo comma cod. civ.). Alla base di questa funzione è la presunta accettazione dell'esecuzione stessa: la volontà inscritta nell'esecuzione è non solo di colui che adempie, bensì dell'altra parte che accetta l'adempimento. Questo fondamento consente di ritenere che ove l'esecuzione si ponga in contrasto con l'iniziale contrattuale volontà, esprime una nuova volontà, che, essendo diretta a modificare singole clausole (e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista: in tal senso, Cass. 15 8 giugno 1999 n. 596Û; Cass. IÛ agosto 1999 n. 8574), prevale (anche ex art. 1230 primo comma cod. civ.) sulla volontà iniziale. Aucto Ciò, anche nell'esecuzione di un atto unilaterale, quale è una disposizione datorile. La protratta e non contestata esecuzione di questo atto, da un canto è elemento idoneo ad interpretare il contenuto deiia disposizione (artt. 1362 secondo comma, 1324 cod. civ.); e, nell'eventuale contrasto, prevaie come espressione di una nuova convergente volontà deïie parti (datore e lavoratore). In questo quadro, la lettera, con cui il datore assegna ai dipendente un particolare incarico, indicando la specifica prestazione da svoigere, è da leggere anche attraverso il lavoro poi effettivamente svolto. Nel caso in esame, ii Tribunale ha esattamente esciuso il rilievo deiia iettera datorile, non solo per ia sua genericità (che il giudicante, con adeguata e non censurata interpretazione, ritiene non chiarita daïie testimonianze indotte dalla resistente), bensi per il rilievo che assumevano ie mansioni effettivamente svoite, ai fini dell'interpretazione della lettera stessa, e, comunque, ai fini del diritto in controversia (svolgimento deiie mansioni superiori). E l'assunto deiia ricorrente, per cui ii Pretore ha chiarito che le nuove funzioni, che non contestatamente il GG aveva svolto dai 18 maggio 1995, non possono considerarsi pari aiie precedenti”, è l'oggetto di analitico esame e di adeguata critica (sentenza, pagg. ŷ - 17), che si conclude con l'affermazione che "ii GG, a partire dai gennaio 1994 e fino aliŝagosto del 1995, se si eccettua la redazione degli orari di servizio, fece praticamente ie stesse cose ..; prima come capo reparto, poi come ..... capo squadra, si occupò sempre, in posizione di superiorità gerarchica, del lavoro di quella trentina di persone circa;
e con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro cambiò la terminologia aziendale, non l'identità delle prestazioni lavorative svolte". Da ciò discende che il ricorso proposto dalla POSTE ITALIANE S.p.a. è infondato. quelo Anche il ricorso incidentale è infondato. Ed invero, in ordine alla determinazione del periodo necessario al diritto in controversia, questa Corte ha affermato (Cass. 14 aprile 1998 n. 3759) che “dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 6 del decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487 (in legge 29 gennaio 1994 n. 71), che prevede che il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane con rapporto di diritto privato, e del successivo sesto comma del medesimo art. 6, che stabilisce che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge fino alla stipulazione di un nuovo contratto (collettivo), consegue che fino a tale data la disciplina sostanziale del rapporto dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane rimane (transitoriamente) quella vigente all'atto della sua costituzione, sicché nono trova applicazione, in caso di svolgimento (da parte di un dipendente dell'ente) di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica, l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica". D'altro canto, “ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nel computo del periodo di espletamento delle mansioni superiori non può tenersi conto né del periodo di ferie, né di 10 quello di malattia (eventi che, peraltro, non hanno effetto interruttivo, bensì meramente sospensivo, dovendo ricongiungersi il periodo di applicazione precedente a quello successivo alle ferie od alla malattia), senza che, in mancanza di un'apposita norma in tal senso, possa avere rilievo la natura e l'origine della malattia nell'ambito del compimento del periodo di applicazione richiesto per ottenere il superiore inquadramento" (Cass. n. 12809 del 1999). Nel caso in esame, il Tribunale, esattamente applicando gli indicati principi, ha individuato come tempo di decorrenza dello svolgimento delle mansioni il 26 novembre 1994 (data di entrata in vigore del contratto collettivo), ed ha ritenuto che il corso del periodo restasse sospeso nel tempo in cui il GG si era assentato dal servizio per malattia e per congedo ordinario (dal 15 maggio 1995 al 30 giugno 1995). I ricorsi devono essere respinti. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta;
e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. Dietro Cuser Il Consigliere estensore Спосо IL PRESIDENTE M.A I , D O SSA L L O A 10 B , T I . ESA D T 3 R 3 A 'A 5 SP ST L . I O EL N N P IL CANCELLIERE G D IM 3 O I -7 S A Depositato in Cancelleria A N 1-8 D D E E E S , T 1 20 MAR. 2001 I A O N M A ISTR E E E oggi, S R O G E P T G U G IT S IL CANCE R哏 E E IR L R T D R I E A O N Z L O O L C E D