Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 2
Ha natura di funzione pubblica la riscossione delle tasse automobilistiche da parte di una delegazione dell'ACI.
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore di fatto di una delegazione dell'ACI che, avendo effettivamente svolto la funzione pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche, si sia appropriato di una parte delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio. (Nel caso di specie, la delegazione dell'ACI risultava formalmente intestata al coniuge dell'imputato, ma era da quest'ultimo realmente gestita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2007, n. 31425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31425 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1025
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 31986/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI TO, N. IL 15/08/1957;
avverso SENTENZA del 10/01/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTUNDO VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo di ricorso e per il rigetto del ricorso nel resto.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con sentenza in data 15/8/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, sezione 1^ penale, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di RU AL in primo grado per peculato alla pena, previa concessione delle attenuanti generiche, di anni due di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con i benefici della sospensione condizionale della pena stessa e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.
Ad avviso della Corte di Appello, RU AL, nella sua qualità di gestore di fatto della delegazione collettoria ACI di IC, incaricata del pubblico servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e di abbonamento dell'autoradio, si era appropriato della somma di L. 24.545.700, pari alla differenza tra la somma realmente accreditata e quella nominalmente versata all'ACI con i bollettini n. 119 del 30/1/1997 e n. 260 del 31/1/1997. 2.-. RU AL ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suindicata sentenza del 15/8/2005, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione degli artt. 192, 125, 546 e 606 c.p.p., ribadendo che nella vicenda era sicuramente implicato anche "l'ufficio postale di Limbadi", luogo in cui erano stati manipolati gli attestati di versamento e i certificati di accreditamento, sicché la deposizione della direttrice di quell'ufficio avrebbe dovuto essere attentamente vagliata al fine di valutarne la attendibilità, operazione che i giudici di merito avrebbero, invece, omesso.
Con il secondo motivo di ricorso RU AL denuncia la violazione dell'art. 314 c.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio di cui all'art.358 c.p.. A suo avviso, le operazioni di versamento in esame sarebbero state da lui compiute "per incarico della titolare della collettoria", e quindi in base ad "un rapporto fiduciario intercorrente tra la concessionaria UN IA AZ ed esso ricorrente, all'epoca marito della prima", sicché non sussisterebbe il possesso del denaro in relazione al pubblico servizio, indispensabile per la configurabilità del reato di peculato. Inoltre la attività svolta dalla delegazione indiretta dell'ACI non potrebbe essere qualificata come pubblica, "attesa la natura privatistica delle mansioni non inquadrabili fra quelle della P.A.". A parte il fatto che il RU, nell'ambito della delegazione, avrebbe svolto funzioni "prettamente manuali".
Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 37 c.p. in riferimento alla commisurazione della durata della pena accessoria, erroneamente fissata dai giudici di merito non in un periodo pari alla pena principale inflitta, ma in cinque anni. 3.-. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Questa Corte ha già chiarito che l'ACI è un Ente morale sottoposto alla vigilanza governativa, al quale sono per legge affidati determinati servizi pubblici e sono state delegate dallo Stato, tra l'altro, le funzioni della riscossione delle tasse sugli autoveicoli, attività svolta da funzionari appartenenti al personale dei suoi uffici periferici (sez. 3^, n. 2400 del 22/9/1964, rv. 99381; sez. 6^, n. 3214 del 6/10/1975, rv. 132733; sez. 6^, n. 7619 del 24/3/1980, rv. 145621). Una volta accertata la illecita appropriazione ai danni dell'ACI di somme da quest'ultima accreditare alla delegazione dell'ACI di IC, la eventuale implicazione, oltre al RU, di altri soggetti (dell'Ufficio Postale di Limbadi) non scagiona l'imputato dalla sua concorrente responsabilità in ordine al delitto di peculato, posto che, quale gestore di fatto della delegazione di IC (intestata formalmente alla moglie, UN IA AZ, ma da lui realmente gestita) ha effettivamente svolto la funzione pubblica di riscossione delle tasse automobilistiche e si è appropriato di parte delle relative somme di denaro, di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio (sez. 6^, n. 7204 del 25/10/1989, rv. 184369). 4.-. L'ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Poiché nel caso di specie la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici non è espressamente determinata, ai sensi dell'art. 37 c.p. essa ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, con riduzione della durata della interdizione dai pubblici uffici ad anni due.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della interdizione dai pubblici uffici, che riduce ad anni due. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2007