Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOM DE OPO ITALIANO02874/0 1 T SU RI MALI CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 18140/98Presidente Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Cron.5932 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UNFICIO COPIE Richiesta cople 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: • 27 FEB. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente-
contro
DE TI CE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL. 4/B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2001 avverso la sentenza n. 1011/98 del Tribunale di 101 -1- GENOVA, depositata il 21/04/98 R.G.N. 1005/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- rg 18140/98 Svolgimento del processo FR De IS ricorreva nell'aprile 1995 al Pretore-giudice del lavoro di La Spezia lamentando che, sebbene gli fosse stata ricono- sciuta un'invalidità pari al 100%, il Ministero dell'Interno, sulla base del giudizio della Commissione di prima istanza, contro cui aveva inutilmente fatto opposizione, gli aveva negato l'indennità di accom- pagnamento, benché affetto da grave infermità a carico del sistema cardiocircolatorio;
il che rendeva necessaria una assistenza conti- nuativa per consentirgli di compiere gli atti quotidiani della vita. Il Ministero, costituendosi, contestava, per quanto ancora interessa, l'esistenza dei requisiti sanitari e di quelli socio-economici. Il Pretore, conformandosi alla esperita ctu, rigettava la domanda. La sentenza, gravata dall'interessato, era riformata dal Tribunale territoriale che, previa rinnovazione peritale, accoglieva la domanda a decorrere dal 1° giugno '96, anche sulla base delle ulteriori patolo- gie (carcinoma alla gola, carcinoma polmonare, parziale cecità) nel frattempo intervenute e accertate. Contro la sentenza del Tribunale di Genova l'Amministrazione de- dun a un motivo di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso il De IS. Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della 1. n. 18/80, nonchè motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia, os- servando che, a fronte della divergente conclusione della ctu di pri- il mo grado, rispetto alla successiva "il Tribunale avrebbe dovuto non solo motivare, ma soprattutto adeguatamente motivare" l'accogli- mento della domanda, posto che "il quadro patologico di cui soffre il ricorrente (riguardante l'apparato cardio-respiratorio) in quanto inci- dente su organi involontari (cuore) oppure semi-volontari (polmone) non può sotto il profilo funzionale essere ridotto mediante l'ausilio di un accompagnatore", la cui opera si presenta del tutto superflua, "non incidendo sulla capacità di movimento (compimento di atti elementari) o nella deambulazione (ovvero su atti volitivamente orientabili)", né appare essenziale in caso d'insorgenza di episodi critici, superabili con il riposo e con l'intervento di assistenza di ca- rattere specialistico medico sanitario. Il motivo é manifestamente infondato. Sebbene prospettato, infatti, anche sotto il profilo della violazione di legge, l'argomentazione della difesa erariale é tutta incentrata su un rimarcato difetto di motivazione che, però, nella specie non sussiste, avendo il Tribunale efficacemente dato ragione, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, del suo convincimento, affer- mando che "i dubbi che potevano essere nutriti con riguardo all'esat- tezza delle conclusioni peritali di primo grado (quando la domanda dell'assistito era stata respinta - n.d.r.) non hanno ragione alcuna di rinnovarsi nei confronti della nuova CTU, in quanto fondata su un'attenta disamina del caso, inclusi gli aggravamenti successivi al primo accertamento..." e segnalando, in particolare, l'esistenza di un "processo infettivo pleurico bilaterale del maggio 1996, con "conseguente peggioramento delle condizioni cardio respiratorie e... decadimento delle condizioni generali... che attestano la necessità di continua assistenza per il compimento degli atti quotidiani della vi- ta". Invero, secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802),il controllo della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contradittoria mo- tivazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnova- zione del giudizio sul fatto, poichè il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuri- dica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllar- ne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore del De IS, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero dell'Interno al pa- gamento delle spese processuali che liquida in L. 10 l . oltre L. 2.000.000 (duemilioni) per onorari, da distrarre in favore dell'avvocato Nadia Stanziola, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il PresidenteMerino for an St P e IL COLLABORATORE DI Depositata in Cancelleria oggi, 27 FEB. 2001 IL COLLABORATO Pha I 0 A D 1 S 3 , S . 3 O T A 5 L T R L , A . ' O A L S B N E L I E P 3 D S D 7 I - I A N 8 S T - S G N 1 O O E 1 S P A I M E D I A G E A , O G D O T E R T L E I T T R S I I N A G D E L E S L E R O E D 106