Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2009, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/12/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 3072
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 8648/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST RI IE N. IL 28/07/1952;
avverso la sentenza n. 643/2002 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 05/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. De Cesare Valter del Foro di Chieti;
udito il difensore avv. Moretti Sonia del Foro do Como in sostituzione dell'avv. Larini Ernesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 maggio 1997 all'interno dello stabilimento della ditta C.T. Point di Guardiagrele si verificava l'apertura del portello di una delle autoclavi utilizzate per la tintura di filati di poliestere prodotti nello stabilimento;
ne fuoriusciva vapore acqueo surriscaldato, i cui getti investivano il dipendente NI EF che rimaneva gravemente ustionato e successivamente decedeva in data 4 giugno 1997.
All'esito delle indagini, nel corso delle quali veniva anche assunta perizia sulle cause dell'incidente, era disposto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della C.T. Point ZA RE nonché, per quanto più direttamente qui rileva, di LL RI PI legale rappresentante della ditta CM OX sas che aveva realizzato il portello ed il sistema di chiusura dell'autoclave, nonché di VI OL, legale rappresentante della ditta RR e TI srl, costruttrice del corpo cilindrico del recipiente a pressione.
In particolare questi ultimi, secondo l'accusa, dovevano ritenersi corresponsabili dell'evento ex art. 113 c.p. in quanto avevano posto in commercio apparecchiature non conformi al progetto di costruzione omologato e non avevano realizzato il perfetto accoppiamento del dispositivo di chiusura con il recipiente.
ZA RE definiva la propria posizione con pena patteggiata e VI OL faceva valere un impedimento non risolvibile in tempi brevi, onde la sua posizione veniva stralciata. All'esito del giudizio RI PI LL veniva ritenuta responsabile del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro e, con le attenuanti generiche, veniva condannata ad 1 anno e 3 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena ed al risarcimento del danno in favore della parte civile cui il giudice riconosceva una provvisionale di L. 600 milioni.
Secondo il Tribunale la causa della violenta apertura del portellone andava individuata nel fatto che aveva ceduto il sistema di sicurezza e ciò per la irregolare costruzione del sistema di chiusura della macchina ed in particolare del c.d. "anello C" che per le sue errate dimensioni non "prendeva bene", "aveva solo un millimetro scarso di aggancio" ed era un po' più lungo di quello che doveva essere, in modo da non consentire una perfetta adesione dal lato del serbatoio del grosso recipiente;
il Tribunale escludeva che l'abbassamento riscontrato (di ben 11 mm.) potesse essere dovuto esclusivamente all'usura conseguente all'utilizzo della macchina in funzione da 18 mesi.
L'anello C era un pezzo "difettato" e di tale difetto, che comportava il difettoso funzionamento del sistema di chiusura, era responsabile la prevenuta quale legale rappresentante della C.M.G. che aveva realizzato il sistema in atto;
infatti il lavoro effettuato da tale ditta era stato comprensivo sia della parte elettrica che di quella meccanica, per come poteva dedursi dalla punzonatura dei vari pezzi e dal fatto che alla stessa ditta, secondo il certificato di omologazione dell'Ispels, spettava controllare il corretto accoppiamento del sistema di chiusura con il recipiente dell'autoclave.
Il Tribunale osservava ancora che l'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di chiusura non poteva che gravare sul costruttore dell'impianto stesso, la CM OX, e non invece sull'assemblatore ER, come pretendeva la difesa dell'imputata, assemblatore che tra l'altro non avrebbe potuto conoscere i particolari tecnici e provvedere alla loro esatta collocazione. La Corte di appello, rispondendo alle censure mosse dall'imputata appellante che sosteneva di aver realizzato solo il sistema di sicurezza e non quello di chiusura nel quale era inserito il difettoso anello C, confermava che il difetto che aveva dato luogo all'incidente era riferibile anche alla CM, ditta che aveva realizzato l'autoclave in collaborazione con la ER e che la aveva fornita alla CTPoint;
con la conseguenza che alla medesima spettava assicurare, prima della consegna all'utilizzatore, la funzionalità della macchina e la mancanza di difetti, tanto più che la medesima CM OX aveva realizzato il sistema elettronico di sicurezza. Rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, dichiarava estinto il reato e confermava la sentenza agli effetti civili riducendo l'ammontare della concessa provvisionale. Con il ricorso per cassazione il difensore della LL lamenta, con un primo motivo, il difetto di motivazione derivante dall'avere la Corte di appello travisato le prove, ed in particolare non avere tenuto in considerazione le prove documentali, le risultanze peritali e le dichiarazioni del consulente di parte, la cui considerazione avrebbe portato necessariamente ad una diversa conclusione;
la Corte avrebbe omesso di valutare delle prove decisive circa la tesi sostenuta con l'appello, secondo cui il difetto di costruzione del c.d. "anello C" non poteva essere attribuito alla prevenuta quale legale rappresentante della ditta C.M.G. INOX, prove consistenti nel certificato di omologazione del sistema di sicurezza rilasciato dall'Ispels e allegato al libretto di omologa, da cui risultava chiaramente che sistema di protezione e sistema di chiusura sono due cose diverse e che l'anello C faceva parte del sistema di chiusura realizzato dalla ER e non di quello di protezione applicato dalla CM;
nelle dichiarazioni del perito rese all'udienza del 9.6.1998 e del consulente di parte;
inoltre la Corte aveva erroneamente affermato che non vi era contestazione sulle cause dell'incidente senza rendersi conto che, invece, con l'appello si era posta in discussione l'esistenza di un difetto originario dell'anello a C e si era comunque sostenuto che, anche ammesso che tale difetto vi fosse, causa dell'incidente era stata l'aggravamento del difetto stesso causato dall'uso del portello;
inoltre si era sostenuta la piena ed esclusiva responsabilità dell'utilizzatore CTPoint che aveva omesso di denunciare l'impianto e di farlo sottoporre ai controlli periodici previsti dalla normativa antinfortunistica. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte ha omesso di applicare il disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 118, lett. f) che esclude la responsabilità in capo al produttore o fornitore di un componente o di una materia prima se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui il componente o la materia è stata incorporata.
Il terzo motivo attiene al difetto di motivazione della sentenza in relazione all'art. 2700 c.c. e in particolare alla circostanza che il funzionario Ispels, in sede di verifica, aveva certificato la conformità dell'apparecchio, atto che in quanto compiuto da pubblico ufficiale faceva piena prova fino a querela di falso. Con successiva memoria la difesa argomenta ulteriormente in ordine al dedotto vizio di travisamento del fatto sostenendo che il certificato Ispels che riguarda il macchinario in questione è del 1995 e dallo stesso si evince che esso è stato realizzato dalla ER e da questa venduto a CM, che dunque non poteva essere condannata in quanto costruttrice del macchinario nel suo complesso. Quanto alla ritenuta inosservanza dell'obbligo di provvedere al corretto accoppiamento del dispositivo di protezione al recipiente, la difesa eccepisce nuovamente che la Corte di appello non ha compreso il significato dei documenti e delle testimonianze in atti secondo cui una cosa è il sistema di chiusura ed altra quello di protezione, solo quest'ultimo realizzato dalla ditta CM, e sul punto non ha fornito risposta alle censure già svolte con l'appello. La Corte inoltre non spiega le ragioni per le quali la CM OX, dopo aver acquistato il macchinario completo e omologato dalla ER, avrebbe dovuto verificarne la funzionalità prima della installazione presso l'utilizzatore finale, obbligo che è previsto proprio per quest'ultimo.
Non si è neppure tenuto conto di quanto dedotto in merito alla circostanza che il macchinario era uscito dalla ditta ER con un certificato di omologazione da parte del funzionario ISPESL secondo le disposizioni del R.D. n. 824 del 1927, certificato che escludeva la necessità di ulteriore controllo se non in fase di collaudo e successiva manutenzione presso l'utilizzatore finale;
certificato che faceva fede fino a querela di falso della riscontrata conformità alle leggi vigenti, attestazione che, a differenza di quanto sostenuto, non costituiva un giudizio o valutazione ma in una verifica compiuta dal pubblico ufficiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova brevemente ricordare che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, la società di cui l'attuale ricorrente era legale rappresentante (CMOX) ha venduto alla CTPoint l'autoclave, da quest'ultima destinata alla tintura di filati, la cui esplosione ha cagionato la morte del lavoratore;
il recipiente di cui si componeva tale autoclave era stato realizzato dalla ditta ER, mentre era stata la CTPoint a realizzare il sistema di chiusura, comprensivo del difettoso "anello C" e del sistema di sicurezza.
La LL, per escludere la sua responsabilità, ha sostenuto nel corso dell'intero giudizio ed ancora in questa sede che la ER aveva provveduto a realizzare anche il portello e il sistema di chiusura del recipiente, e che l'autoclave era stata fornita alla CM munito di regolare omologa da parte dell'Ispels, di modo che la CM doveva soltanto inserire il sistema di sicurezza e non poteva essere ritenuta responsabile dell'incidente, avendo essa fatto affidamento sulla certificata regolarità della macchina;
sostiene ancora che in ogni caso l'incidente era da addebitarsi a colpa esclusiva della utilizzatrice che non aveva proceduto alle dovute verifiche al momento della consegna e ai successivi, necessari, controlli periodici.
Trattasi di una prospettazione non fondata, essendo stata correttamente accertata, ad avviso del Collegio, la responsabilità della LL.
Deve in primo luogo rilevarsi la inammissibilità dei motivi dedotti nella parte in cui sostengono il travisamento da parte dei giudici di merito delle risultanze processuali, motivi che nel prospettare la mancata comprensione da parte della Corte stessa del significato dei documenti e delle prove assunte, si rivelano inesorabilmente come inammissibili censure in punto di fatto.
Ripetutamente questa Corte ha infatti ribadito (sez. 5^, 25.9.2007 n. 39048 rv. 238215; sez. 5^, 11.1.2007 n. 8094 rv. 236540) che occorre tenere distinto il c.d. "travisamento del fatto", vizio che, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre in Cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dal vizio di "travisamento della prova", che ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Rimane invece sempre estraneo al giudizio di legittimità ogni discorso che, come quello svolto con il presente ricorso, sia soltanto confutativo del significato della prova, ovvero tendente ad una diversa dimostrazione del suo contenuto.
Il luogo deputato alla valutazione della prova è il giudizio di merito, dove il giudice ha la cognizione dell'intero compendio probatorio.
In sede di legittimità non è invece possibile un tale controllo, non avendo il giudice di legittimità pieno e diretto accesso agli atti.
Pertanto gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa;
restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte, come nella specie, a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato che la CM della LL ha venduto - come opportunamente sottolineato dal giudice di appello - alla società utilizzatrice CTPoint una autoclave, composta di un recipiente (fornito dalla ditta ER) sul quale essa stessa aveva applicato un sistema di chiusura, comprensivo di parte meccanica e di parte elettronica, ed un sistema di protezione, e che il sistema di chiusura era difettoso ed insicuro in quanto non agganciava e non stringeva a sufficienza e pertanto non assicurava la perfetta tenuta (per le irregolarità riscontrate nell'anello C) tanto da rendere possibile la improvvisa e violenta apertura del portellone da cui è uscito il vapore.
Su tali presupposti corretta è la affermazione di responsabilità della ricorrente, la cui condotta, sia pure in concorso con quella di altri soggetti come riconosciuto dai giudici di merito, risulta aver causato l'incidente in questione.
In proposito occorre ricordare che a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7 la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere;
per effetto di tale disposizione nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività; ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità prima che esca dalla sfera della sua disponibilità giuridica e di fatto, col passaggio alla fase economica successiva.
Nel caso in esame la LL non solo, per quanto accertato dai giudici di merito ed in particolare da quello di primo grado, ha realizzato il pezzo difettoso della macchina, ma, nella qualità di venditrice della macchina in questione, ha in ogni caso omesso, come bene ha sottolineato il giudice di appello, il necessario e dovuto controllo, prima della consegna alla CTPoint, sulla funzionalità della macchina e l'assenza di vizi.
Quanto alla pretesa responsabilità esclusiva di quest'ultima, deve escludersi che la mancanza di controlli da parte dell'utilizzatore possa essere causa interruttiva del nesso di causalità. Vale al riguardo il principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 23.11.1990 n. 1003, Tescaro rv. 186372) secondo cui "Qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi".
Come in tale occasione è stato precisato, con osservazioni puntuali, precise e valide nella presente situazione in tutto assimilabile a quella in cui è stata resa la detta decisione, la questione in sostanza attiene al rapporto di causalità, posto che occorre stabilire se deve o meno ravvisarsi questo rapporto tra la costruzione della macchina o la realizzazione dell'impianto e l'infortunio che in seguito alla messa in funzione sia derivato dall'inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche. I principi desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p. portano agevolmente a dare al quesito una risposta affermativa.
Infatti, una volta stabilito che un infortunio è dipeso da una carenza della macchina o dell'impianto addebitabile al costruttore non si vede come possa negarsi che sussista, a norma dell'art. 40 c.p., un rapporto di causalità tra la condotta del costruttore e l'evento.
La messa in funzione della macchina o dell'impianto da parte dell'imprenditore senza ovviare alla carenza costituisce una causa sopravvenuta che non può rientrare tra quelle che per l'art. 41 c.p., comma 2 fanno venir meno il rapporto tra la precedente causa e l'evento.
Quale che sia infatti la caratteristica d'assegnare alle "cause sopravvenute ... da sole sufficienti a determinare l'evento", non c'è dubbio che anche seguendo una concezione non restrittiva non potrebbe comunque giungersi ad escludere il nesso di causalità in un caso, come quello in esame, in cui la prima condotta ha posto in essere una situazione di pericolo che secondo uno svolgimento normale ha poi determinato l'evento.
Basta considerare che le macchine e gli impianti realizzati per un'impresa sono naturalmente destinati all'utilizzazione per convincersi che in questa non può ravvisarsi un accadimento interruttivo del nesso di causalità.
Nè rileva il fatto che anche l'imprenditore è tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche e quindi dovrebbe astenersi dal far funzionare una macchina o un impianto non regolare perché l'art. 41 c.p., comma 3 stabilisce espressamente che "le disposizioni precedenti - quelle cioè sull'interruzione del rapporto di causalità - si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui". In altre parole anche l'eventuale fatto illecito dell'imprenditore non vale a far perdere rilevanza, sotto l'aspetto causale, al fatto illecito del costruttore della macchina o dell'impianto. Deve quindi convenirsi con la giurisprudenza prevalente di questa corte che l'utilizzazione della macchina o dell'impianto non conforme alla normativa antinfortunistica da parte dell'imprenditore non fa venir meno il rapporto di causalità tra l'infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l'impianto.
Un semplice cenno è sufficiente in ordine al secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato atteso che da quanto sopra detto risulta che con esso si invoca l'applicazione di una disposizione che disciplina una situazione assolutamente diversa da quella accertata. Da ultimo, circa la pretesa efficacia esimente del certificato Ispels, in quanto atto pubblico facente fede fino a querela di falso, deve dirsi che correttamente la Corte di appello ha precisato che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e di quanto egli afferma avvenuto in sua presenza, ma non del contenuto di eventuali valutazioni o giudizi, quali sono evidentemente quelli attinenti alla dichiarazione di conformità della ispezione effettuata alle previsioni di contratto e/o alle disposizioni normative.
Si tratta di un principio anche di recente ribadito dalla giurisprudenza civile, con specifico riferimento alla consulenza tecnica di ufficio ma valido anche nel presente caso, essendosi escluso che le affermazioni, constatazioni o giudizi in tale atto contenuti facciano pubblica fede, potendo invece essere contrastati con tutti i mezzi di prova diversi dalla querela di falso e non vincolando il giudice, che può liberamente disattenderla (sez. 3^ sentenza del 24.5.2007 n. 12086 rv. 599035; sez. sentenza del 29.9.2004 n. 19539 rv. 578410). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile (unitariamente considerata avendo la medesima agito in proprio e quale esercente la potestà per i figli minori) che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010