Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 528
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

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La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen.. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione.

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    Ivan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 528
Data del deposito : 15 novembre 2005

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