Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen.. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione.
Commentario • 1
- 1. PatteggiamentoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 15/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1733
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 6941/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 2 novembre 2004;
udita la relazione del Consigliere Dr. Podo;
lette le requisitorie del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
Con sentenza del Tribunale di Campobasso in data 2 novembre 2004, previo consenso del Pubblico Ministero è stata applicata a LE IN la pena richiesta, di sedici giorni di reclusione ed Euro 400,00 di multa, sostituita quella detentiva in Euro 608,00 di multa e, così, la pena pecuniaria complessiva di 1.048,00 Euro, da versarsi in due rate mensili, in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata continuata di Euro 31.415,61, ai danni della s.r.l. Dolcam, della quale era procacciatore di affari: fatto, contestato commesso fino al luglio 2002.
Contro il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, per eccepire la carenza assoluta di motivazione in ordine alla disposta rateizzazione della multa.
RITENUTO
Si premette che la rateizzazione della pena pecuniaria, a norma dell'art. 133 ter c.p., può essere disposta dal giudice in relazione all'entità della pena stessa ed alle condizioni economiche dell'imputato, che ha l'onere di fornirne la prova, previa idonea motivazione del giudice (Cass. 09/12/1999, Riv. 215852; Cass. 22/10/1999, Riv. 215262).
È da aggiungere che il relativo provvedimento non può costituire oggetto dell'accordo tra le parti a norma dell'art. 444 c.p.p., perché è sottratto alla disponibilità di esse e perché non attiene alla determinazione della pena, ma alla sua esecuzione, anche se va adottato con la sentenza di condanna, o con il decreto penale (Cass. 27/05/2003, Riv. 225949; Cass. 20/09/1999, Riv. 214562). Vero è, infine, che nella sentenza impugnata non risulta esposta alcuna esplicita motivazione a sostegno del provvedimento in parola. È tuttavia da ritenere, conformemente alle richieste del Procuratore Generale, che la natura stessa dell'illecito penale, idoneo a comportare azioni civili per restituzioni e risarcimento di danni, oltre all'interruzione di rapporti economici, già produttivi di reddito per l'imputato, legittimi nella specie la disposta rateizzazione.
Il ricorso va, pertanto respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006