Sentenza 27 agosto 2003
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- 1. La natura volontaria del procedimento di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni: una rassegna giurisprudenziale dei…Redazione · https://www.diritto.it/ · 30 gennaio 2019
Cassazione Civile sez. I, 19.7.2018, n. 19309 Il Presidente del Tribunale di Gorizia nominava tre commissari liquidatori della Fondazione Ospizio Marino di Grado, già dichiarata estinta dall'organo competente della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona di C.D., F.P. e T.C., revocati e sostituiti con provvedimento del 28 aprile 2014 da un commissario liquidatore nella persona di G.E. Avverso tale decreto i tre commissari liquidatori, dolendosi della revoca, proponevano ricorso straordinario per cassazione, notificato alla Fondazione. Secondo l'art. 11 disp. att. c.c. quando, come in questo caso, la fondazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12539 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
42.5.939/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto мош енlipaidat SEZIONE PRIMA CIVILE je società provve juridi ce - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17290/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere 26421 Cron. Dott. Donato PLENTEDA -- Consigliere 3329 Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere ·- Ud.09/12/2002 Dott. Carlo * DE CHIARA -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NI, CA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato UMBERTO DIECI, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO MAROZZI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EDIL SOLE SRL IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA, GASPARRETTI GINO, DE NT NI, IN CE, OR BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SS. COSMA E DAMIANO 46, presso l'avvocato ALESSA D'URBANO, 2002 rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MORICONI, 2304 giusta procura in calce al controricorso;
1 controricorrente avverso decretoil del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 09/06/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 09/12/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il in personaP.M. del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NI DR AP, soci della Edil Sole s.r.l., ricorrono, ai sensi dell'art. 111 Cost., avver- so i decreti 9 e 29 giugno 1999 con cui il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, adito dall'amministratore unico e dai sindaci della società, ha prima accertato l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e, quindi, nominato un liquidatore della società nella persona del dott. Pietro Ortenzi. Il ricorso articolato in due motivi, cui resisto- no con unico controricorso gli intimati s.r.l. Edil So- le e NO TI, GI De TI, CE A- IN MaIN e BR CH, rispettivamente ex am- ply ministratore unico (il primo) e sindaci (gli altri) della società. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Il ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la mancanza di un accordo dei soci sulla sussistenza di una causa di scioglimento della società e, comunque, la sussistenza di detta causa inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 25 giugno 2002, n. 9231, componendo il contrasto insor- to nell'ambito delle sezioni semplici, hanno infatti chiarito che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori sensi dell'art. 2450, di una società di capitali ai non è suscettibile di ricorso per terzo comma, C.C., cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assu- me carattere decisorio neanche quando sussiste contra- sto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la so- cietà si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avreb- bero prodotto, tanto che ciascun interessato può pro- muovere un giudizio ordinario Su dette questioni e, causa di на qualora resti provata l'insussistenza della scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto dei suoi effetti. 3 RG. 17290/93 A tale arresto questo Collegio intende uniformarsi, non essendovi ragioni per discostarsene. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate co- me in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 1.500 per onorari ed Euro 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il presidente Carle Chiara Angelo Grieco IL CANCELLERE IE MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE versate serie al 24.30 Prima Sezione Civile €175,44.1/11 16 GEN 2013. Depositato in Cancelleria IL FUNZIONARIO 27 A60. 2003 IL CANCELATERE 4