Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. b), della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di cattura, abbattimento o detenzione del frosone, volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi, trattandosi di specie particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c) della Legge cit.. (In motivazione la Corte ne ha escluso la cacciabilità, in difetto di norme derogatorie regionali ex art. 19 bis della Legge n. 157 del 1992, trattandosi di specie inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con L. 5 agosto 1981, n. 503).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 23931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23931 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 831
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 6759/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di FA RA, nato a [...] il 26 ottobre del 1950;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Arezzo dell'11 gennaio del 2010;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dr. Salzano Francesco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Zaganelli Eugenio quale sostituto processuale, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale di Arezzo, con ordinanza dell'11 gennaio del 2010, respingeva la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto a carico di FA RA, quale indagato per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 2, per avere abbattuto quattro frosoni,il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che potesse essere ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca grattandosi di arma oggetto di confisca obbligatoria in caso di condanna. Ricorre per Cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della L. n. 157 del 1992 e segnatamente dell'art. 30, lett. g) e h) i quali prevedono la cattura dei LI in misura inferiore alle cinque unità; inoltre le Regioni in deroga alla legge nazionale possono prevedere la cattura anche di fauna appartenente a specie protette;
erronea applicazione della citata legge, art. 30, lett. b) in luogo della lett. h);
illegittimità del sequestro per assicurare la confisca posto che tale misura di sicurezza non è prevista per il reato di cui all'art. 30, lett. h);
insussistenza delle esigenze cautelari.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Nella fattispecie si è ritenuta configurabile l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) e non quella di cui alla lett. h) della medesima norma. Questa alla lett. b) punisce chi cattura, detiene o abbatte mammiferi ed uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 ossia animali appartenenti alle specie particolarmente protette. Queste ultime sono, non solo quelle analiticamente indicate nella seconda parte della L. n. 157 del 1992, art. 2, ma anche quelle che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
L'art. 30, lett. h) e art. 31, lett. g) richiamati dal ricorrente non sono applicabili alla fattispecie. La prima norma, invero, punisce con la pena dell'ammenda non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene LI in misura superiore a cinque mentre l'art. 31, lett. g) prevede solo una sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringuelli in misura inferiore alle cinque unità.
Alla famiglia dei LI appartengono non solo i fringuelli, ma anche altre specie come i cardellinije peppole, i frosoni. Gli articoli 30 lettera h) e 31 lettera g) si riferiscono alle specie che non fanno parte dell'elenco di^ quelle particolarmente protette Tali norme non sono applicabile al frosone,uccello proprio della Frisia, il cui nome scientifico è TE ES, giacché tale specie è inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre del 1979,recepita con la legge n 503 del 1981 entrata in vigore il 7 marzo del 1997 e quindi non è cacciabile È ben vero che in base all'articolo 19 bis della legge n 157 del 1992 inserito con l'articolo 1 della legge n 221 del 2002 le regioni sono state autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria sempre che le deroghe siano conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 9 della direttiva 79/409 CEE ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della legge nazionale. In sintesi la deroga deve essere giustificata da finalità pubbliche e non dal solo fine di favorire i cacciatori. Non risulta però che la Regione Toscana si sia avvalsa di tale facoltà. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha esibito a sostegno della propria tesi la L.R. Lombardia 16 settembre 2009, n. 21, ma non ha prodotto o indicato analoga L.R. Toscana.
In termini analoghi si è già pronunciata questa sezione sia pure con riferimento ad altro uccello appartenente alla famiglia dei LI del quale la cattura era vietata in base al D.P.C.M. 22 novembre 1993 (cfr. Cass. al 1111 del 2006).
Con riferimento alle esigenze cautelari si osserva che il sequestro preventivo dell'arma è stato disposto, non solo per evitare che potesse essere nuovamente usata per la cattura di altri esemplari appartenenti a specie protette, ma anche e soprattutto per assicurarne la confisca che è obbligatoria in caso di condanna per il reato ipotizzato.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010