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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 13627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13627 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Lo LL IE nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE LO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, con memoria, del difensore avv.to Pica Fabiana che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto da questa corte di Cassazione con sentenza del 11.12.2024, con cui era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15.3.2025 limitatamente al trattamento sanzionatorio, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Latina del 21.11.2022, di condanna di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13627 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 2 Lo LL IE, intervenuta in ordine al reato ex artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p., riduceva la pena applicata a mesi sei di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Lo LL IE mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Sarebbe illegittima la pena, atteso che la corte avrebbe dovuto attenersi al minimo edittale mentre invece, seppur precluso a seguito di intervenuto giudicato progressivo, si sarebbe proceduto ad un giudizio di bilanciamento per equivalenza tra attenuanti generiche, in precedenza giudicate prevalenti, e l'aggravante emersa, così non riducendosi per le attenuanti, la applicata pena di mesi sei. 4. Il ricorso è fondato. In primo grado il giudice aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato ex art. 589 comma 2 c.p., condannandolo alla pena così determinata: pena base anni 2 di reclusione (minimo ai sensi del comma 2 citato), ridotta per le attenuanti generiche ad un anno e mesi sei di reclusione 5. La Corte di Appello, con una prima sentenza del 15.3.2024, aveva osservato che in assenza di gravame del P.M. la pena applicata dal primo giudice era stata stabilita ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p. senza procedere al bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche con tale aggravante;
tuttavia, pur riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, aveva formulato il giudizio finale di dosimetria della pena muovendo sì nell'ambito del diverso intervallo edittale di cui all'art. 589 comma 1 c.p. ( compreso tra mesi sei e anni 5 di reclusione) ma comunque confermando la pena finale pari ad anni 1 e mesi sei di reclusione (pena base anni 2, ridotta per le generiche ad un anno e 6 mesi di reclusione), ritenendo che la pena non poteva essere contenuta nei minimi edittali. Sul punto la Corte di Cassazione, rilevando come erroneamente si fosse trascurata la chiara intenzione del tribunale di fissare il giudizio di dosimetria della pena entro i minimi edittali, aveva disposto l'annullamento con rinvio entro tali limiti, inerenti il trattamento sanzionatorio. 6. La sentenza qui impugnata riforma la citata sentenza del tribunale, riducendo la pena applicata a mesi sei di reclusione ovvero applicando il minimo edittale previsto per il reato ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dei fatti e tuttavia non applica anche la diminuzione per le attenuanti generiche sebbene nella prima sentenza della corte di appello del 2024 – come specificato in motivazione - le stesse fossero state ritenute prevalenti sulla aggravante ex art. 3 589 comma 2 c.p. e come tali applicate, con formazione del giudicato progressivo sul punto. 5. La sentenza impugnata quindi, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che si elimina, rideterminandosi la stessa, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, nella misura finale di mesi quattro di reclusione, previa riduzione della pena base, pari a mesi sei di reclusione, in ragione delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante ex art. 589 comma 1 c.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione. Il Consigliere Il Presidente PE LO NN ER
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE LO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni, con memoria, del difensore avv.to Pica Fabiana che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRTTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto da questa corte di Cassazione con sentenza del 11.12.2024, con cui era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15.3.2025 limitatamente al trattamento sanzionatorio, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Latina del 21.11.2022, di condanna di Penale Sent. Sez. 3 Num. 13627 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 02/04/2026 2 Lo LL IE, intervenuta in ordine al reato ex artt. 41 e 589 commi 1 e 2 c.p., riduceva la pena applicata a mesi sei di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Lo LL IE mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Sarebbe illegittima la pena, atteso che la corte avrebbe dovuto attenersi al minimo edittale mentre invece, seppur precluso a seguito di intervenuto giudicato progressivo, si sarebbe proceduto ad un giudizio di bilanciamento per equivalenza tra attenuanti generiche, in precedenza giudicate prevalenti, e l'aggravante emersa, così non riducendosi per le attenuanti, la applicata pena di mesi sei. 4. Il ricorso è fondato. In primo grado il giudice aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato ex art. 589 comma 2 c.p., condannandolo alla pena così determinata: pena base anni 2 di reclusione (minimo ai sensi del comma 2 citato), ridotta per le attenuanti generiche ad un anno e mesi sei di reclusione 5. La Corte di Appello, con una prima sentenza del 15.3.2024, aveva osservato che in assenza di gravame del P.M. la pena applicata dal primo giudice era stata stabilita ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p. senza procedere al bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche con tale aggravante;
tuttavia, pur riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, aveva formulato il giudizio finale di dosimetria della pena muovendo sì nell'ambito del diverso intervallo edittale di cui all'art. 589 comma 1 c.p. ( compreso tra mesi sei e anni 5 di reclusione) ma comunque confermando la pena finale pari ad anni 1 e mesi sei di reclusione (pena base anni 2, ridotta per le generiche ad un anno e 6 mesi di reclusione), ritenendo che la pena non poteva essere contenuta nei minimi edittali. Sul punto la Corte di Cassazione, rilevando come erroneamente si fosse trascurata la chiara intenzione del tribunale di fissare il giudizio di dosimetria della pena entro i minimi edittali, aveva disposto l'annullamento con rinvio entro tali limiti, inerenti il trattamento sanzionatorio. 6. La sentenza qui impugnata riforma la citata sentenza del tribunale, riducendo la pena applicata a mesi sei di reclusione ovvero applicando il minimo edittale previsto per il reato ex art. 589 comma 1 c.p. vigente all'epoca dei fatti e tuttavia non applica anche la diminuzione per le attenuanti generiche sebbene nella prima sentenza della corte di appello del 2024 – come specificato in motivazione - le stesse fossero state ritenute prevalenti sulla aggravante ex art. 3 589 comma 2 c.p. e come tali applicate, con formazione del giudicato progressivo sul punto. 5. La sentenza impugnata quindi, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen. deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena che si elimina, rideterminandosi la stessa, sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, nella misura finale di mesi quattro di reclusione, previa riduzione della pena base, pari a mesi sei di reclusione, in ragione delle riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante ex art. 589 comma 1 c.p.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione. Il Consigliere Il Presidente PE LO NN ER