Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
È illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività - che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. - la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni entro un termine predefinito nella sentenza, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato, ovvero abbia assegnato una provvisionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2016, n. 29163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
29 1 6 3/ 1 6 63 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 960 Domenico Carcano Stefano Mogini Relatore - Anna Criscuolo Anna Emilia Giordano Emanuele Di Salvo UP 9/6/2016- R.G.N. 12088/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 86/15 pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 13/1/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Domenico Griseta in difesa della parte civile D'HI LA, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato nota spese, chiedendone la liquidazione, nonché l'Avvocato Salvatore D'Aluiso, anche in qualità di sostituto processuale del co-difensore Avvocato Gianfranco Schirone, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IU TO ricorre per mezzo dei suoi difensori di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella pronunciata il 10.5.2010, ad esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale 84 di Bari che lo aveva condannato, a lui concesse le attenuanti generiche e con diminuzione per il rito, alla pena di anni 2 di reclusione, condizionalmente sospesa subordinatamente al pagamento del risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, in ordine al reato di concussione a lui contestato al capo a) dell'imputazione, in tale reato essendo stato ritenuto assorbito quello di estorsione contestato al capo b). Il TO è stato in particolare ritenuto responsabile di avere, abusando della sua qualità di Segretario Comunale del Comune di Noci e nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti in materia di levata dei protesti cambiari, indotto e/o costretto D'HI LA - amministratore e gestore di fatto di alcune società con sede in Noci la quale aveva emesso cambiali e assegni bancari non pagati a prima presentazione, a consegnargli importi maggiorati rispetto al dovuto con la minaccia di elevare il protesto dei titoli di cui aveva la disponibilità, dapprima aumentando arbitrariamente i termini di giacenza al fine di invogliarla all'assolvimento del debito e poi riducendo progressivamente tali termini nell'intento di indurla definitivamente all'adempimento della prestazione pecuniaria, in tal modo manifestando una volontà prevaricatrice e ponendo la D'HI la quale, pur di evitare i protesti, si determinava a tali pagamenti - indebiti in una situazione di timore e soggezione psicologica rispetto alla sua - qualità di pubblico ufficiale, minacciandola tra l'altro, con riferimento al pagamento di due assegni dell'importo di Euro 9.000,00 ciascuno ottenuti a garanzia di altri titoli impagati per i quali si era fatto dare o promettere indebite somme di denaro, che "i suoi amici asseriti detentori di questi due ultimi assegni - erano persone - senza scrupoli in grado di recuperare il loro credito con ogni mezzo" (capo A dell'imputazione).
2. Il ricorrente deduce, con tre distinti motivi di ricorso: A) Violazione di legge con riferimento agli artt. 111 Cost., 125, terzo comma e 546 cod. proc. pen. e motivazione apparente, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare quella della sentenza di primo grado in mancanza della necessaria valutazione delle censure contenute nei motivi d'appello. B) Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen. e vizi di motivazione, poiché i giudici di merito hanno sottoposto la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, allorché gli stessi provvedimenti impugnati rinviano al giudice civile la liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, sicché l'adempimento della prestazione a cui è 2 дн subordinata la concessione del beneficio sarebbe concretamente irrealizzabile nei tempi imposti dalla sentenza. C) Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, smentite da dichiarazioni di diverso segno rese da alcuni soggetti informati dei fatti, e alla mancata verifica circa l'effettiva rispondenza ai criteri di legge delle somme richieste dal ricorrente a titolo di gestione dei protesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura proposta col secondo motivo. È infatti illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività che - escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 cod. pen. la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale (Sez. 5, n. 48517 del 06/10/2011, Cuoghi, Rv. 251708). La condizione apposta alla concessione del beneficio deve dunque essere eliminata.
2. Gli altri motivi di ricorso sono invece generici, poiché non si confrontano con la sentenza impugnata che, contrariamente agli assunti del ricorrente, giustifica espressamente e in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici le pretese incongruenze delle dichiarazioni rese dalla parte civile mediante il preciso riscontro individuato nelle dichiarazioni di altri imprenditori trovatisi in situazione di difficoltà ad adempiere e che avevano soggiaciuto a indebite richieste di denaro, nonché alle dichiarazioni dello stesso collaboratore del ricorrente, il quale ha confermato che il TO era solito trattenere gli effetti cambiari di coloro che riteneva avrebbero pagato, seppure in ritardo, a fronte del pagamento di spese di gestione superiori a quelle dovute. La Corte di merito valorizza inoltre al riguardo le conversazioni intercorse tra il ricorrente e la parte civile, da quest'ultima registrate, dalle quali la sentenza impugnata trae evidente conferma delle contestate condotte costrittive mediante minaccia e della natura obiettivamente esorbitante quella di legge delle spese pretese dal ricorrente per la gestione dei protesti. Il parziale accoglimento del ricorso, nei termini e limiti sopra riferiti, giustifica la 3 ды mancata liquidazione delle spese di difesa sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta al benefico della sospensione condizionale della pena;
condizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9/6/2016. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Domenica Carcano Stefano Mogini Stequie DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MADIO Pieta Esposito T R O O N C