Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2020, n. 7993
CASS
Sentenza 9 dicembre 2020

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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.

Integra il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, a ciò manifestamente contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2020, n. 7993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7993
Data del deposito : 9 dicembre 2020

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