Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATIO D'OPERA PROFESS. 0 0 74 0 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 7000/00 Cron. 1584 Dott. Antonio Consigli Rep. 283 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ZO SS, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 1500 CANCELLERIA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso 10 studio dell'avvocato GIAN PIETRO DALL'ARA, che lo difende, giusta delega in atti;
A105522 - ricorrente A105523 contro titolare dell'omonima impresa, VA IC, già ora cessata elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo difende, giusta delega in 2002 atti;
1107 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 668/99 del Tribunale di FERRARA, depositata il 10/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato DALL'ARA GIANPIETRO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato RINALDI VINCNENZO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, rigetto del terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 17/4/1996 VA DO, titolare dell'omonima ditta, chiedeva al Pretore di Ferrara l'emissione nei confronti del geometra MO UL di un decreto ingiuntivo di pagamento di lire 6.385.708 a titolo di saldo del corrispettivo di una fornitura e posa in opera di controsoffitti e cornici in cartongesso. Contro il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore proponeva opposizione il UL sostenendo di nulla dovere avendo già corrisposto lire 1.950.000 ed essendo a sua volta creditore nei confronti del VA della maggiore somma di lire 11.319.241, a titolo di compenso di prestazioni professionali di cui domandava, in via riconvenzionale, il pagamento. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 8/9/1998, rigettava l'opposizione e ogni altra domanda. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Ferrara che, con sentenza 10/11/1999, rigettava l'appello del UL. Contro la sentenza il UL ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha resistito al gravame il VA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I – Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge - (artt.2225 e 2697 c.c.; art. 116 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto fondata la domanda monitoria del VA benché questi non avesse assolto all'onere che su di lui gravava quale attore di provare l'esatto importo del credito. In particolare, gli elementi presi in considerazione dalla sentenza, e cioè la mancata contestazione della fattura posta a base del decreto ingiuntivo e la generica deposizione del teste AG, dipendente del VA, non dimostravano l'accordo delle parti sul prezzo indicato nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo, né davano conto dell'elevato importo del costo dei materiali (4.800.000), né del costo dei lavori, tra i quali la sentenza, omettendo di considerare le indicazioni tecniche e contabili fornite dal teste AB, aveva immotivatamente ritenuto compresi anche lavori aggiuntivi non provati. In tale carenza probatoria, la sentenza avrebbe dovuto liquidare il corrispettivo applicando i criteri indicati dall'art.2225 c.c. Le doglianze del ricorrente non meritano accoglimento. La sentenza ha tratto la prova del credito dalla valutazione complessiva delle risultanze di causa che, poste in relazione le une con le altre, conducevano a ritenere dimostrato sia l'an che il quantum debeatur. In particolare, ha osservato che la fornitura dei materiali, indicata nella fattura, era risultata confermata non soltanto dal teste AG ma dalle "bolle prodotte" (punto, quest'ultimo, non censurato); che i lavori, indicati nella fattura come "posa in opera", non solo erano stati riferiti e descritti dal predetto teste, ma erano stati anche indicati nella perizia del teste AB, in cui figuravano come "opere strutturali" (ed anche su questo punto della sentenza non vi è specifica censura). Il fatto che la fattura, per il prezzo in essa indicato, non fosse stata contestata dal UL e che la perizia fosse stata da questi commissionata al AB, suo collega di studio, solo dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo, risulta considerato dal giudicante soltanto ad abundantiam, cioè quale elemento meramente confermativo dei dati già acquisti dalle altre risultanze di causa. Non ricorrono quindi le violazioni di legge lamentate dal ricorrente, essendo evidente che, avendo il VA assolto all'onere probatorio, il giudicante non doveva fare ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art.2225 c.c per determinare il corrispettivo. -II Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 163 e segg.c.p.c. perché la sentenza, ritenendo provato il credito per lavori aggiuntivi, aveva confermato il decreto ingiuntivo, senza considerare 카 che questo era stato richiesto in base alla fattura n.135/1995, nella quale tali lavori non erano indicati, e che mai nei successivi atti il VA aveva modificato l'originaria domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Il motivo, col quale il ricorrente sembra prospettare un vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorso il giudicante allorché ha accolto la domanda del VA anche per il pagamento, mai richiesto dalla parte, di lavori aggiuntivi, non merita accoglimento. Interpretando la domanda monitoria, che era basata su una fattura per "fornitura e posa in opera" di materiali, il giudicante ha ritenuto comprese nella richiesta di pagamento anche le opere strutturali connesse alla posa in opera, peraltro risultate provate in corso di causa, unitamente alle alte voci del credito. Anche questo motivo va quindi respinto. III - Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt.2222 e 2697 c.c.; 116 c.p.c.) e vizi della motivazione per avere la sentenza erroneamente ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente, non tenendo conto che le prestazioni professionali rese dal UL in favore del VA non solo erano state riferite dal teste AB (la cui dettagliata deposizione era stata completamente ignorata dal giudicante), ma non erano L smentite dal teste AG, il quale si era limitato a dire di non esserne al corrente. Anche questa censura va disattesa. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la sentenza non ha ignorato la deposizione del teste AB, ma l'ha ritenuta non tranquillante in ordine alla prova del controcredito, atteso che essa era stata “resa dal collega di studio che riferiva notizie attinte dallo stesso UL o colloqui percepiti dalla porta aperta fra stanze comunicanti" ed era per di più contraddetta dalle dichiarazioni di segno diverso rese non solo dal teste AG, ma anche dagli altri testi. Liberamente apprezzando i suddetti elementi, e dando conto della valutazione data, il giudicante ha ritenuto che il UL non aveva dato una prova piena del suo controcredito. Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 865,30 di cui euro ottocento per onorari. Roma, 9 luglio 2002 fo: valche Il presidente L'estensore Ving Bold IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrance NCELLERIADEPOSITATS GEN 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 Franceb CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.Of. 03 serie 4 al n. 25028 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) дом