Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 116, comma tredicesimo ult. parte, c.d.s. configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche di prevalenza - deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2012, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. Presidente del 12/01/2012
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 26
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 16483/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) IM CO N. IL 04/02/1988 C/;
avverso la sentenza n. 2565/2010 TRIBUNALE di BRESCIA, del 07/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Brescia con sentenza in data 7.7.2010, resa ex art.444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di RO CO la pena di giorni venti di arresto ed Euro 1334,00 di ammenda - sostituendo la pena detentiva con quella dell'ammenda pari ad Euro 760,00 - oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, per aver circolato alla guida di una autoveicolo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita;
con reiterazione della violazione nel biennio. Il giudicante perveniva alla pena così determinata, previa concessione delle attenuanti generiche ed applicando la diminuzione per il rito.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia denunciando violazione di legge sul rilievo che il giudicante avrebbe dovuto formulare il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la contestata circostanza della reiterazione nel biennio. Il gravame è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Non v'è dubbio che l'ipotesi di cui alla seconda parte del 13 comma dell'art. 116 C.d.S. - reiterazione della violazione nel biennio - configuri un'aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato;
trattasi di una sorta di recidiva specificamente introdotta dal legislatore per quel reato non essendo possibile contestare la recidiva tradizionale per i reati contravvenzionali. Appare dunque evidente che si è in presenza di una violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, posto che il giudice del patteggiamento, recependo l'accordo come stipulato tra le parti, ha considerato la concreta fattispecie come figura autonoma di reato ed ha quindi applicato la diminuzione di un terzo, per le attenuanti generiche, sulla pena, detentiva e pecuniaria, prevista per tale ipotesi. Trattandosi di un'aggravante, il Tribunale avrebbe dovuto procedere al giudizio di comparazione e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche prevalenza, non essendovi alcun divieto al riguardo, diversamente da quanto stabilito per la recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4 - applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice (ovviamente calcolando anche la diminuzione nel caso di prevalenza); laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, avrebbe dovuto invece applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata. Sic stantibus rebus, il giudice, dunque, non avrebbe dovuto ratificare il patto tenuto conto dell'errata qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti. Nè può dirsi che il P.G. ricorrente non abbia interesse al ricorso;
si tratta di una evidente violazione di legge concernente, come detto, la qualificazione giuridica del fatto, che ha determinato concreti effetti sulla pena: basti pensare che nel caso di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante - o equivalenza tra le stesse - la pena sarebbe stata limitata a quella pecuniaria. Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012