Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA de50 Italiano no La Corte Suprema di Cassazione 1031435 Sezione Lavoro Oggetto: Prev. soc. composta dai seguenti Magistrati: R.G.n.17903/1999 Presidente dr. Vincenzo Mileo Cron. 15602 dr. Michele De Luca Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.30.01.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dr. Pasquale Picone UFFICIO COPIE ha pronunziato la seguente Richiesta copia studio dal sig. Sole SEN TENZA per diritti € 1.55 111 11.04.02 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE tub LEVER MA, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco de Sanctis n. 4 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende per procura spe- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ciale a margine del ricorso, Richiesta copia studio dal Sig. ORD GIOR ricorrente;
per difitti € 1 55 CON TRO 11.04.02 IL CANCELLIERE Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In- fortuni sul Lavoro (INAIE), in persona del Presidente €1,55 L.3000 prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli CANCELLERIA avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari DG205887 414 - 1 - di Roma in data 2.11.1999, rep. n. 52459, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento in data 22 - 27 luglio 1999, n. 24/99, n. 15/99 R.A.C.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 30 gennaio 2002; udito l'avv. Antonino Catania per l'INAIL; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Genera le dr. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del bunde ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. L'INAIL appellava la decisione del Pretore di Trento, che aveva riconosciuto a carico della signora MA Le- ver una invalidità generica al lavoro, e quindi una rensione secondo le norme del 1965, nonostante che la malattia contratts (dermatite) potesse considerersi in- validante solo sotto il profilo della specifica attivi- tà lavorativa svolta dalla donna, parrucchiera. La Lever si costituiva e ricordava che in cause era , accertato non solo che si era di fronte ad una malattia contratta in re ione della specifica attività lavorativa, ma anche a una affezione ormai cronicizzata, che menoma- va l'attitudine al lavoro, qualunque fosse l'attività che ним la Lever intendesse svolgere per il futuro. Con sentenza in data 22 27 luglio 1999 il Tribunale - di Trento, in acco·limento dell'appello, rigettava la domanda proposta in primo grado dalla Lever. Osservava il Tribunale che il Pretore, dopo una c.t.u., aveva concluso invero con il consulente che la malattia contratta sul lavoro menomave l'attività specifica della Lever;
che, dopo il rigetto della questione di illegittimità costituzionale della normativa in materia sollevata dal Pretore da parte della Corte costituzionale, peraltro il Pretore, richiamato il consulente, aveva ritenuto che sussi- steva una invalidità assimilabile ad una incapacità generica - 3- al lavoro%;B che non conseguiva invece un effetto invalidante generico, quale richiesto dalla normative in vigore. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 settembre 1999, la Lever ha oroposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'INAIL ha resistito con contro ricorso notificato 1'8 novem- bre 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione degli artt. 66 e 74 T.U. 1124/65 con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p.c., la ricorrente deduce l'esistenza di una inabilità permanente parziale anche nel caso di dermatosi la quale, ancorchè originata dall'azione di allergeni specifici di una particolare attività lavorativa, abbia assunto carattere di stabilità, influendo in modo generale e cronico sulla salute dell'assicurato, riducendone la generica capacità la- vorativa;
che si è di fronte ormai ad una malattia stabiliz- zata, in grado di influire in modo generale e cronico sulla salute dell'assicurato, tant'è vero che non è cessata ma anzi è aumentata ancorchè la Lever abbia di fatto cessato la sua attività di parrucchiera. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'art. 74, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel prevedere il diritto alla rendita per inabilità perma- 4 nente, assoluta o parziale, collega tale inabilità ad una situazione patologica permanente tale da eliminare o ridurre l'attitudine al lavoro, intesa in senso non specifico ma generico. Una siffatta situazione patologica, ai fini del riconoscimento all'assicurato del diritto alla ren- dita per inabilità permanente parziale, è configurabile an- che nel caso di affezioni dell'apparato respiratorio e di dermatosi alla condizione che le stesse, ancorchè originate dall'azione di allergeni specifici di una particolare atti- vità lavorativa, abbiano assunto carattere di stabilità, in- fluendo in modo generale e cronico sulla salute dell'assicura- to e riducendone (nel limite di legge) la generica capacità lavorativa, e quindi il mero stato predisponente di sensibi- lizzazione non è sufficiente ad integrare la malattia ai sen- si del citato art. 74 (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9914). A tale principio non si è attenuto il giudice del merito. Alla stregua dello stesso - con l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata - il giudice di rin- vio dovrà pertanto accertare se la dermatosi abbia assunto carattere di stabilità, riducendo la generica capacità la- vorativa dell'assicurata; il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento, che provvederà anche - 5- in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) incur th esM iles Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) nate Приве D . / S O S L 1 A L . T O T R R A I A S Jell 4 ' D E Z L 2 P A L A S E T 3 I S D 7 N . O I G 8 S P - O N M 1 I E A 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T E T N T S L E Phillie I I S R G I E A E D L R L O E D - 6 -