Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza, per consentire al giudice di valutare l'assolutezza dell'impedimento e di motivare adeguatamente in ordine al contemperamento tra le esigenze di difesa dell'imputato e quelle di giustizia, è necessario che la istanza di rinvio renda tempestivamente noti i motivi che impongono la presenza del professionista nell'altro processo in relazione alla particolare natura della attività che deve svolgere e che la stessa istanza attesti la mancanza in detto procedimento di codifensore che possa validamente assistere l'imputato, specificando, con riferimento alla peculiarità della situazione, per qual motivo non si possa far ricorso, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., alla designazione di un sostituto in almeno uno dei due processi simultaneamente pendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/1999, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 16-3-1999
1. Dott. RU Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Angelo Di Popolo " N.554
3. " LO PP " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo AN RU " N. 35295/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT AN nato Casal di Principe il 7 - 4 - 1946
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28 - 5 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. RU Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
Con sentenza in data 28-5-98 la Corte di Appello di Napoli confermava quella del Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Sessa Aurunca, in data 15-3-96 che aveva condito NA AN alla pena di mesi tre di reclusione, benefici, per il reato continuato di cui all'art. 1 L. 386/90 in relazione a quattordici assegni- emessi senza autorizzazione fino al 10-3-93; in particolare la Corte riteneva che, correttamente, il Pretore aveva respinto l'istanza di rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del difensore.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione di Legge in ordine al negato rinvio del dibattimento di primo grado per impedimento del difensore, documentato e comunicato tempestivamente, in particolare escludendo che possa sostenersi l'esistenza di un obbligo del difensore di nominare un sostituto.
Il ricorso è infondato.
Ed infatti, come affermato da S.U. 27-3-92 FO e altri, l'avvenuta tempestiva comunicazione di un contemporaneo impegno professionale presso altro giudice non è certo da sola sufficiente ad integrare impossibilità assoluta del difensore ai sensi dell'art.486 V comma C.P.P., essendo altresì necessario che l'istanza di rinvio".... espliciti le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua (del difensore) funzione nell'altro processo per la particolare natura dell'attività cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che può validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi -data la peculiarità della situazione- della designazione di un sostituto ex art. 102 C.P.P. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio...",indicazioni che unitamente alla tempestività della comunicazione dell'impedimento, addirittura debbono ritenersi quali vere e proprie condizioni di ammissibilità dell'istanza di rinvio (fra altre Cass. 9-1-98, Martinangelo), con la conseguenza che, in mancanza delle stesse, il giudice non è in grado di valutare nel merito l'assolutezza dell'impedimento e di motivare adeguatamente in ordine alle esigenze di difesa dell'imputato e quelle di giustizia, tra le quali quella di evitare che l'impedimento sia funzionale a manovre dilatorie (S.U. citata).
E quindi correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la nullità dell'ordinanza del Pretore che aveva respinto l'istanza di rinvio del dibattimento di primo grado priva delle indicazioni di cui sopra, come tale non dimostrativa dell'assoluta impossibilità a comparire del difensore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999