Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2 7 1 0 / 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL RE AD CASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 8040/98 - Cron. 5682 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rep. - Consigliere- Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud.15/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. DO VIDIRI - Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studioha pronunciato la seguente SENTENZA Eper diritti L.3000 R # 24 FEB 200 O sul ricorso proposto da: 4 2 IL CANCELLIERE E L O LI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI S L I . VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato g i S l a SACERDOTI GINO, che 10 CANCELLERIA d rappresenta e difende unitamente all'avvocato VASSENA ENRICO, giusta delega in athi;
C6024145 - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, * 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, 131 -1- CORRERA FABRIZIO, MARCHINI PAOLO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 5/08/1998, 2 rep.66942; - resistente con procura avverso la sentenza n. 379/97 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 10/12/97 R.G.N. 541/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato SACERDOTI;
udito l'Avvocato MARCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto ritualmente notificato IO LI proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Oristano aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dall'INPS nei suoi confronti per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori CA EL e DA IE. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Oristano, con sentenza del 1 dicembre 1997, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, premesso che il decreto ingiuntivo di cui si chiedeva la revoca aveva come proprio fondamento l'omessa DO LE contribuzione riguardante i lavoratori subordinati CA e DA, osservava poi che con sentenza in data 22 dicembre 1987 si era escluso che tra il LI ed il CA si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia detta sentenza non era opponibile all'INPS in quanto tale ente non era stato parte in causa in tale processo. Sarebbe stato, quindi, onere processuale del LI riproporre nel giudizio, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo, le stesse prove già espletate nel precedente giudizio, il che avrebbe comportato una richiesta di separazione dei due procedimenti instaurati con il suddetto decreto onde consentire la prova testimoniale del 1 4 DA IE, la cui deposizione era stata determinante per l'esclusione del rapporto di lavoro subordinato del CA. In relazione ai verbali ispettivi, acquisiti in giudizio, il Tribunale evidenziava poi che gli stessi si mostravano estremamente lacunosi perchè riportavano fatti che non potevano essere stati oggetto di accertamento da parte degli ispettori. Tali documenti, infatti, presunta data di assunzione dei dueriportavano una lavoratori e la loro retribuzione, ma non facevano alcun riferimento alla fonte delle informazioni assunte sicchè ad essi non poteva assegnarsi alcuna efficacia probatoria. Discorso invece differente doveva farsi in relazione alla Gusto toli lettera inviata dal LI all'INPS in data 9 dicembre 1987 che concretizzava una ricognizione di debito. Si trattava, in particolare, di un documento titolato contenente una espressa indicazione della causa debendi essendo dichiarata la posizione contributiva di riferimento con richiesta di agevolazioni nelle forme di pagamento. In tale documento, pur senza determinare l'ammontare, il ME riconosceva la sua posizione debitoria nei confronti dell'INPS, con l'effetto di provocare l'inversione dell'onere probatorio e quindi la cosiddetta "astrazione processuale" a favore dell'INPS. Ne conseguiva che, non essendo stata fornita dal LI alcuna prova contraria, 1 l'appello dallo stesso proposto andava rigettato. 2 Avverso tale sentenza LI IO propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con procura ed ha spiegato attività difensiva nell'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il LI denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2967 c.c. nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che il Tribunale ha affermato l'esistenza di una ricognizione di debito in modo del tutto errato ed illogico e senza adeguata motivazione ed ha, comunque, applicato le norme codicistiche ad una fattispecie diversa DOlden invero il da quella da dette norme descritte. Ed Tribunale, a fronte di una pluralità di posizioni assicurative di esso LI(artigiano e datore di lavoro), avrebbe dovuto individuare ed accertare a quale di dette posizioni la ricognizione facesse riferimento, nonchè l'omissione contributiva per la quale il dirigente della Sede Inps di Oristano aveva solo in data 20 febbraio 1995 (e cioè in epoca di molto successiva a quella nella quale si era verificata l'omissione scaturente dall'atto documentale acquisito al processo) proceduto alla relativa attestazione posta a base del decreto. A tale riguardo il ricorrente precisa anche che l'INPS ha agito in giudizio 3 - ↑ non in forza della contestata promessa di pagamento, ma esercitando l'azione causale derivante dal rapporto sottostante, per cui aveva implicitamente rinunziato alla situazione di vantaggio accordata al promissario dall'art. 1988 c.c., con la conseguente inapplicabilità dei principi sull'onere della prova di cui all'art. 1988 C.C. Per concludere, il LI censurava la decisione impugnata anche per non avere dato alcun rilievo alla sentenza del Tribunale di Oristano che aveva negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il CA EL;
sentenza che andava di contro valutata, anche per le evidenziate in relazionenumerose lacune agli Genolololen accertamenti ispettivi, almeno come argomento di prova. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. E' giurisprudenza costante di questa Corte che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo - della controversia prospettato dalle parti o rilevabile le argomentazioni svolte dal giudice di d'ufficio - merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, 7 controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 n. 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154;Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale di con una motivazione congrua, priva di salti Oristano logici e corretta sul piano giuridico, ha valutato entro i limiti attribuiti al giudice di merito il materiale probatorio, e specificamente quello documentale, relativo Gurololobe alla posizione contributiva del LI, assegnando una specifica rilevanza ai fini decisori al documento del 9 dicembre 1987, inviato dal LI all'INPS. se LI L'istituto, in verità, ha contestato la rilevanza del suddetto documento, assumendo che doveva, invece, essere valorizzato il contenuto della sentenza del Tribunale di Oristano, che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra LI ed il CA. Così facendo il ricorrente tenta però di legittimare un proprio apprezzamento del materiale probatorio difforme da quello del giudice di merito, cui spetta come detto - il potere di le fonti del proprio individuare convincimento. 1 05 di più, nel contestare il ricorrente Per l'interpretazione del Tribunale del documento del 9 interpretazione che sulla base degli dicembre 1987 - elementi riportati nella impugnata decisione si mostra logica e rispettosa dei canoni ermeneutici non ha,come - era suo onere, riportato nel ricorso il contenuto del detto documento in violazione di principi più volte ribaditi da questa Corte, che ha infatti ripetutamente affermato che qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata violazione di processuali (documenti, deposizionirisultanze Gulolden testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata insufficientemente ) 0 valutata), che il ricorrente precisi ove ricorra mediante - integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che per il principio del ricorso per cassazione, ildi autosufficienza controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le altre: Cass. 1 febbraio 1995 n. 6 1 1161; Cass. 15 febbraio 1992 n. 1860). Il ricorso va dunque rigettato. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 20°000 . oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DOlolun Dell IL COLLABORATORE DI CANCELLE Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 I D A , 0 S 1 3 S O DI CANCELLERIARECORTOR 3 L . IL COLLABORATORE A A L T T 5 M E , O R . DI B A A ' S N I L 2300 E D L P 3 S E A 7 I D - T N I 8 S - S G O 1 N O P 1 E A M S I E D I E A G A , D G O O E E R T L T T T I S N I E R A I G S L E D E L R E O D 7